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09.423 · Iniziativa parlamentare · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Il Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) è completato con una nuova disposizione che prescrive che l'Ufficio federale di giustizia tenga, in cooperazione con altre autorità federali e i cantoni (art. 367 cpv. 1 CP), oltre al casellario giudiziale anche un registro separato dei criminali pedofili, sessuomani e criminali violenti.

Nel registro sono iscritte le persone che, sul territorio della Confederazione, sono condannate per reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1bis CP (assassinio, omicidio intenzionale, lesione personale grave, rapina, violenza carnale, coazione sessuale, sequestro di persona, rapimento, presa d'ostaggio, tratta di esseri umani, genocidio, ecc.); sono inoltre iscritti gli Svizzeri condannati all'estero per tali reati.

Le persone iscritte nel registro devono notificare il loro luogo di domicilio e di lavoro e tutte le relative modifiche. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di notifica.

Il registro contiene inoltre informazioni fornite e costantemente aggiornate dalle autorità di giustizia, segnatamente le informazioni e indicazioni concernenti il rilascio e la libera uscita delle persone iscritte nel registro.

Hanno accesso diretto al registro le autorità di cui all'articolo 367 capoverso 2 CP nonché in particolare le autorità di polizia e le autorità inquirenti.

Le informazioni contenute nel registro sono cancellate soltanto alla morte dell'interessato.

Begründung

In Svizzera ogni anno più di 600 persone sono condannate per assassini, violenze carnali e reati di pedofilia. La maggior parte di queste persone sono rilasciate e spesso diventano recidive. Le basi legali esistenti permettono soltanto in pochi casi di pronunciare un internamento a vita. Per proteggere la popolazione dai criminali recidivi, permettere una migliore prevenzione e facilitare il lavoro delle autorità di perseguimento penale è necessario creare un registro con i dati concernenti i criminali pedofili, sessuomani e violenti, incluse le indicazioni sul loro luogo di domicilio e di lavoro. Il criminale deve sapere che può essere controllato in ogni momento.

La misura ha innanzitutto un effetto dissuasivo nei confronti di criminali potenzialmente recidivi; inoltre permette alla polizia di reagire in tempi brevi e rintracciare rapidamente le persone sospette.