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Ergonomi e infermiere aziendali. Riconoscimento quali specialisti della sicurezza sul lavoro

10.3101 · Interpellanza · 2010-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alla seguente domanda: quando gli ergonomi e le infermiere aziendali saranno riconosciuti quali specialisti della sicurezza sul lavoro conformemente all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI)?

Begründung

In seguito a una domanda del 2004 indirizzata al gruppo di lavoro addetto all'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, l'Associazione svizzera per l'ergonomia SwissErgo ha elaborato un dossier a dimostrazione del contributo che l'ergonomia apporta alla sicurezza sul lavoro. A livello internazionale è risaputo da tempo che la prevenzione degli infortuni rientra nelle competenze degli ergonomi, attestate dal titolo di "Ergonomo Europeo". In Svizzera, oltre 15 articoli presenti nel titolo primo (sicurezza sul lavoro) dell'OPI riguardano direttamente l'ergonomia, la quale, insieme all'igiene e alla medicina del lavoro, è anche uno dei tre indirizzi di specializzazione del master in salute sul lavoro.

L'Associazione svizzera delle infermiere aziendali ASIA/ASIST, partendo dalla risposta all'interpellanza 03.3134, ha anch'essa elaborato un dossier che mostra la notevole evoluzione sia della professione stessa (istituzione di un bachelor SUP), sia delle responsabilità e dell'autonomia delle infermiere aziendali nell'ambito della prevenzione dei rischi professionali. Molte delle mansioni proprie agli specialisti (allegato 2 della direttiva MSSL) possono essere svolte anche da infermiere aziendali.

Il riconoscimento di entrambe le figure professionali quali specialisti della sicurezza sul lavoro non genererà alcun costo ulteriore per lo Stato e l'economia. Al contrario, l'ampliamento della cerchia di specialisti consentirà alle imprese di reperire più facilmente i professionisti che meglio corrispondono alle proprie necessità e, di conseguenza, di rispettare i loro obblighi legali in maniera più razionale ed efficiente.

Inoltre, secondo la direttiva MSSL, gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono nel contempo vigilare sulla protezione della salute, conformemente all'articolo 7 capoverso 3 OLL 3. Gli ergonomi e le infermiere aziendali sono entrambi competenti in questo settore: lo dimostra l'attuale campagna sulla prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici DMS condotta dalla SECO e dalla SUVA nel settore alberghiero e delle cure. I DMS rappresentano la causa principale delle malattie professionali, superando di gran lunga persino gli infortuni sul posto di lavoro. La prevenzione di questi disturbi contribuirà pertanto in maniera determinante al contenimento dei costi della salute.

Stellungnahme des Bundesrates

L'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro per prevenire infortuni e malattie professionali è sancito nell'articolo 83 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). L'articolo 11d capoverso 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30) definisce le persone considerate specialisti della sicurezza sul lavoro: sono ritenuti tali i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell'ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116).

Già nell'ambito della preparazione del disciplinamento relativo all'obbligo di fare appello a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro nelle aziende (art. 11 e segg. OPI) è stato discusso se gli infermieri aziendali debbano essere considerati specialisti della sicurezza sul lavoro cui fare appello. Il gruppo peritale incaricato di elaborare l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro è giunto però alla conclusione che il compito degli infermieri aziendali non corrisponde alla funzione svolta dagli specialisti della sicurezza sul lavoro. Come precisato dal Consiglio federale nella risposta del 20 marzo 2003 all'interpellanza Langenberger 03.3134, "Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro", gli specialisti della sicurezza sul lavoro svolgono in primo luogo una funzione consultiva e solo in misura minore una funzione esecutiva, quale quella assunta dagli infermieri aziendali.

Il 10 febbraio 2004 l'Associazione svizzera per l'ergonomia SwissErgo ha presentato all'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP una domanda di modifica dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro affinché gli ergonomi qualificati siano riconosciuti come specialisti della sicurezza sul lavoro. Il 12 marzo 2004 l'UFSP ha respinto la domanda della SwissErgo con la motivazione che gli ergonomi, così come gli infermieri aziendali, forniscono sì un contributo importante a favore della salute dei lavoratori, ma che ciononostante non sono specialisti della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'ordinanza succitata. Inoltre, nella prassi non è scaturita l'esigenza di inserire nuove professioni nell'ordinanza.

Al momento il Consiglio federale non vede la necessità di modificare la sua posizione espressa nella risposta all'interpellanza Langenberger. Tuttavia, se la SwissErgo e l'Associazione svizzera delle infermiere aziendali ASIA/ASIST dovessero presentare una domanda motivata, sarebbe disposto a riesaminare la situazione.

Risposta del Consiglio federale.