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10.3531 · Interpellanza · 2010-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

I media riferiscono di svariati problemi nel settore dei rinvii coatti e della conseguente e costante necessità d'intervenire da parte del Tribunale amministrativo federale. In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. I rinvii coatti vengono eseguiti in tutti i Paesi? Secondo quali modalità?

2. Quali Paesi sono considerati problematici e quindi posti sotto osservazione? Vi è un contatto con altri Stati Dublino?

3. Sono state introdotte restrizioni in riferimento a determinate cerchie di persone o Paesi?

4. In quale misura la riorganizzazione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) compromette l'esecuzione nel settore dell'asilo?

Begründung

L'esecuzione dei rinvii coatti non sembra funzionare correttamente. A titolo d'esempio si può citare la Grecia: organizzazioni umanitarie chiedono la sospensione delle esecuzioni a causa delle pessime condizioni che vigono nel Paese e l'Ufficio federale della migrazione (UFM) lo ha posto sotto osservazione. Attualmente le persone vulnerabili non sono rinviate in Grecia. L'esecuzione nel settore dell'asilo sembra inoltre essere compromessa anche dalla riorganizzazione dell'UFM. Il 1° settembre i nuovi responsabili avvieranno la loro attività nelle divisioni riorganizzate. Tra i collaboratori dell'UFM regna insicurezza. Considerati i problemi legati all'esecuzione, l'aumento dell'efficienza promessa dal direttore dell'UFM, Alard du Bois-Reymond, non è soltanto auspicabile, ma necessaria.

Stellungnahme des Bundesrates

Situazione iniziale:

Di norma se una domanda d'asilo è respinta o oggetto di una decisione di non entrata nel merito, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) dispone l'allontanamento dalla Svizzera della persona in questione. Si esamina quindi, nel singolo caso, se l'allontanamento è ammissibile, ragionevole e tecnicamente possibile. Se una di tali condizioni non è soddisfatta, la persona è ammessa provvisoriamente in Svizzera finché non viene meno l'ostacolo all'allontanamento. La maggior parte delle ammissioni provvisorie è ordinata, poiché l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevole, ad esempio a causa dello stato di salute dell'interessato o a causa di una grave situazione di guerra nel Paese di origine.

Se è disposto l'allontanamento, l'interessato deve lasciare la Svizzera entro una determinata scadenza. Una volta decorso il termine di partenza, l'allontanamento è eseguito, se necessario in modo coatto. L'esecuzione dell'allontanamento è ostacolata se la persona tenuta a partire non presenta documenti di viaggio sufficienti e occulta la sua identità oppure si rifiuta di tornare volontariamente nel Paese di origine. In tali casi occorre procurarsi documenti di viaggio sostitutivi e organizzare rimpatri forzati. Le autorità svizzere dipendono dalla cooperazione dei Paesi di origine. Tuttavia, alcuni Paesi rilasciano documenti di viaggio sostitutivi soltanto per le persone che ritornano volontariamente oppure si oppongono ai rimpatri forzati mediante volo speciale, rendendo così impossibile l'esecuzione coatta degli allontanamenti.

1. Di principio, il rimpatrio è eseguito in ogni Paese se le condizioni per l'esecuzione dell'allontanamento sono date. I rimpatri forzati sono ostacolati se la cooperazione con i Paesi d'origine non funziona. La Svizzera ha concluso accordi di riammissione con 46 Paesi. Gli accordi di riammissione non garantiscono, di per sé, che le persone in situazione irregolare possano essere rimpatriate. Quale strumento della politica in materia di ritorno, essi favoriscono una riammissione il più rapida e sicura possibile disciplinando con chiarezza le modalità d'esecuzione dell'allontanamento, la procedura e i termini. Va osservato che spesso per i Paesi d'origine l'adempimento di tale obbligo di riammissione è in contraddizione con importanti interessi statali. Di conseguenza, alcuni Stati rilasciano documenti di viaggio sostitutivi soltanto alle persone che ritornano volontariamente e/o respingono i rimpatri forzati per volo speciale. L'esecuzione forzata di allontanamenti in questi Paesi non è dunque possibile. In questi casi, i presupposti tecnici per l'allontanamento non sono dati.

2. Nell'ambito dell'esecuzione, sono designati come problematici i Paesi per cui i presupposti tecnici per l'allontanamento non sono dati (vedere sopra). Non esiste un elenco dei Paesi problematici, poiché la qualità della cooperazione dipende dalla situazione politica del momento ed è soggetta a (importanti) variazioni.

L'UFM cura uno stretto contatto con le autorità partner degli Stati Dublino. In occasione di incontri regolari sono scambiate informazioni sulla situazione attuale nei Paesi d'origine e sono discusse le novità relative all'acquisizione di documenti di viaggio sostitutivi. Inoltre, rimpatri comuni sono organizzati nell'ambito dell'Agenzia europea per le frontiere esterne Frontex.

3. Non vengono ordinati allontanamenti in alcuni Paesi o regioni, poiché il ritorno di determinati gruppi di persone non è ragionevole alla luce dell'attuale situazione in loco. Nell'ambito dell'accordo di Dublino, il 10 febbraio 2009 la Svizzera ha deciso di rinunciare al trasferimento di persone particolarmente vulnerabili verso la Grecia, poiché questo Paese non adotta, durante la procedura d'asilo, misure appropriate per identificare, assistere e alloggiare adeguatamente tali persone.

4. L'esecuzione degli allontanamenti compete ai cantoni, che l'UFM sostiene collaborando all'acquisizione di documenti di viaggio e all'organizzazione della partenza. Non vi sono indizi secondo cui l'attuale ristrutturazione dell'UFM comprometta il sostegno fornito ai cantoni nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti. Il Consiglio federale si aspetta che la riorganizzazione dei processi semplificherà e accelererà le procedure nell'ambito dell'asilo, rendendo complessivamente più rapido il ritorno delle persone tenute a partire.

Risposta del Consiglio federale.