Maggiore controllo sui materiali nucleari e sulle scorie radioattive provenienti dalle centrali nucleari svizzeri I
10.478 · Iniziativa parlamentare · 2010-06-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1) è completata e modificata come segue:
Art. 6
...
Cpv. 2bis
Il Consiglio federale introduce l'obbligo di licenza per l'acquisto e l'alienazione dei materiali nucleari necessari all'esercizio delle centrali nucleari svizzere o risultanti dal loro esercizio, a prescindere dalla forma in cui i relativi negozi giuridici sono effettuati o se questi avvengono in Svizzera o all'estero.
Cpv. 2ter
All'obbligo di licenza di cui al capoverso 2bis sottostanno in particolare i seguenti materiali nucleari:
a. i materiali grezzi:
1. il minerale d'uranio,
2. i concentrati d'uranio,
3. l'uranio naturale,
4. l'uranio impoverito, indipendentemente dal tenore residuo di uranio fissile,
5. l'uranio ritrattato ottenuto da combustibile nucleare svizzero.
b. i materiali fissili speciali:
1. l'uranio arricchito ottenuto da uranio naturale,
2. il plutonio ottenuto da combustibile nucleare svizzero o proveniente da scorte di armi nucleari,
3. l'uranio mediamente e fortemente arricchito utilizzato per produrre combustibile nucleare.
c. i materiali in eccesso per i quali non è possibile addurre la prova che entro dieci anni dall'acquisto o dalla produzione verranno ulteriormente lavorati per ottenere combustibile nucleare destinato a centrali nucleari svizzere e che di conseguenza vanno trattati come scorie radioattive:
1. l'uranio impoverito,
2. l'uranio ritrattato,
3. il plutonio.
...
Begründung
In seguito alle risposte agli interventi del consigliere nazionale Geri Müller e della consigliera agli Stati Simonetta Sommaruga occorre creare norme supplementari per garantire il tracciamento dei materiali radioattivi.