11.3156 · Interpellanza · 2011-03-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il capitolo "Altri rischi" dell'allegato 1 dell'ordinanza sugli ascensori prevede che le cabine di ogni ascensore debbano essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali per consentire di contattare rapidamente un servizio di pronto intervento. Di conseguenza per ogni ascensore, indipendentemente dal tipo di edificio in cui è stato installato, occorre provvedere ad un collegamento di rete fissa e alla stipulazione di un contratto con una centrale di pronto intervento.
1. Perché la costosa realizzazione di questi impianti è diventata obbligatoria per ogni ascensore di qualsiasi edificio?
2. Quanti collegamenti di rete fissa sono in funzione in adempimento di tale obbligo e sono a carico di inquilini e proprietari sotto forma di spese accessorie?
3. Nel corso dei prossimi anni quanti ascensori dovranno essere collegati ad una rete fissa in occasione del risanamento degli impianti?
4. A quanto ammontano globalmente i costi di comunicazione inerenti a questi collegamenti di rete fissa negli ultimi 12 mesi?
5. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'obbligo in questione comporta - ancora una volta - inutili costi obbligatori a carico di inquilini e proprietari?
6. Per quale motivo in occasione della ristrutturazione del Palazzo federale la Confederazione non si è attenuta alle disposizioni dell'ordinanza in questione?
7. Il Consiglio federale è disposto a modificare l'ordinanza sugli ascensori in modo da abrogare l'obbligo in questione almeno per quanto concerne gli immobili abitativi?
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'entrata in vigore dell'ordinanza del 1o agosto 1999 sugli ascensori (RS 819.13), la cabina di ogni nuovo ascensore deve essere munita di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento (qui appresso dispositivo per chiamate d'emergenza). A livello federale, gli ascensori immessi in commercio prima del termine transitorio del 31 luglio 2001 non sottostanno all'obbligo di equipaggiare le cabine con un dispositivo per chiamate d'emergenza. Con l'ordinanza sugli ascensori i requisiti in materia di sicurezza sono stati adeguati alle prescrizioni contemplate dalla direttiva UE relativa agli ascensori (direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, GU L 213 del 7 settembre 1995, p. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/42/CE, GU L 157 del 9 guigno 2006, p. 24.). Ciò rappresenta una semplificazione in favore dei fabbricanti svizzeri di ascensori, poiché questi ultimi possono produrre per il mercato UE e quello svizzero attenendosi a prescrizioni uniformi. L'ordinanza non prescrive le modalità di installazione del dispositivo per chiamate d'emergenza. Spesso si ricorre a collegamenti di rete fissa, anche se, per le chiamate d'emergenza, sarebbe possibile utilizzare una linea già esistente. Anche gli impianti telefonici aziendali interni possono adempiere ai requisiti di sicurezza se il servizio d'emergenza interno è attivo 24 ore al giorno. Di recente sono stati installati anche sistemi di radiocomunicazione che consentono di evitare eventuali canoni di allacciamento telefonico. All'Ispettorato federale degli ascensori (IFA) e alla SUVA spetta la sorveglianza del mercato dei nuovi ascensori. Dal 1999 sono stati notificati circa 30 000 nuovi ascensori, che devono disporre di un dispositivo per chiamate d'emergenza. Non si conosce invece il numero di ascensori immessi in commercio prima del 2001 che, in occasione del risanamento dell'impianto, sono stati dotati anche di un dispositivo per chiamate d'emergenza.
La regolamentazione in materia di esercizio ed equipaggiamento degli ascensori spetta ai cantoni. Nei cantoni di Ginevra e di Zurigo il dispositivo per chiamate d'emergenza viene prescritto anche per gli impianti più vecchi. L'Associazione svizzera per la sicurezza degli ascensori SAV e l'Associazione di imprese svizzere di ascensori VSA raccomandano di risanare i vecchi impianti, in modo da adeguarli all'attuale stato della tecnica, intervenendo su tre aspetti: la mancanza di porte di cabina (rischio di rimanere incastrati), l'insufficiente precisione di arresto della cabina (rischio di inciampare o cadere), la mancanza o l'inadeguatezza del dispositivo per chiamate d'emergenza (rischio di rimanere chiusi nell'ascensore). Perciò il numero di vecchi ascensori dotati di un dispositivo per chiamate d'emergenza potrebbe aumentare. Informazioni più dettagliate circa il numero di ascensori che dispongono di questo dispositivo e i costi ad esso correlati non sono disponibili.
In considerazione dei rischi per le persone che rimangono chiuse negli ascensori e del fatto che, sotto il profilo tecnico, ora sono possibili soluzioni che non comportano costi d'esercizio ricorrenti, il Consiglio federale ritiene opportuno prescrivere un dispositivo per chiamate d'emergenza come requisito di sicurezza per i nuovi ascensori.
I nuovi ascensori installati a Palazzo federale nel corso del risanamento di quest'ultimo sono stati equipaggiati con un impianto interfonico collegato con la centrale d'allarme della Confederazione. Inoltre sono dotati di un sistema di alimentazione d'emergenza che consente il funzionamento dell'impianto interfonico anche nel caso di un'interruzione di corrente. Se, contrariamente ad ogni aspettativa, le prescrizioni contemplate dall'ordinanza sugli ascensori non venissero adempiute, il fabbricante interessato sarebbe tenuto ad equipaggiare nuovamente gli ascensori in conformità ad esse.
Nel rispetto del principio della parità di trattamento, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire per modificare l'ordinanza sugli ascensori allo scopo di esentare gli immobili abitativi dall'obbligo di installare un dispositivo per chiamate d'emergenza.
Risposta del Consiglio federale.