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11.3163 · Mozione · 2011-03-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di vincolare per legge gli intermediari finanziari ad esigere dalle persone politicamente esposte la prova che i valori patrimoniali che sono o saranno loro affidati siano stati acquisiti legalmente.

Begründung

Gli intermediari finanziari (banche, gestori patrimoniali ecc.) sono tenuti ad un obbligo di diligenza accresciuto nelle relazioni d'affari con le persone politicamente esposte. Di queste fanno parte le persone che occupano una funzione pubblica preminente all'estero come capi di Stato e di governo, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti, gli organi superiori di imprese pubbliche di importanza nazionale nonché le imprese e le persone loro vicine e la loro cerchia.

Nei casi di Ben Ali per la Tunisia, Mubarak per l'Egitto, Gheddafi per la Libia, Kulibajew per il Kazakistan e della loro cerchia, si tratta palesemente di persone politicamente esposte.

Secondo l'attuale legislazione sul riciclaggio di denaro, le banche non devono accettare questi fondi e sono tenute ad applicare una maggiore diligenza nelle relazioni d'affari con le persone politicamente esposte, a controllare costantemente siffatte relazioni e a comunicare le irregolarità.

Se questo dispositivo fosse efficace, in Svizzera non verrebbero a galla, come nel 2011, per ogni potentato che è stato cacciato o fortemente contestato come Ben Ali, Mubarak, Gheddafi e Kulibajew valori patrimoniali per diversi milioni di franchi. A questo proposito, si attende con interesse l'analisi annunciata dalla FINMA nel suo rapporto sintetico dell'11 marzo 2011 "Obblighi di diligenza delle banche svizzere in relazione ai valori patrimoniali di 'persone politicamente esposte'".

L'accresciuto obbligo di diligenza che gli intermediari finanziari devono adempiere attualmente nelle relazioni d'affari con le persone politicamente esposte non ha permesso di raggiungere lo scopo prefissato. Le pertinenti basi giuridiche devono essere rese più stringenti e precisate. Gli intermediari finanziari devono avere l'obbligo di esigere che le persone politicamente esposte che hanno o che intendono affidare loro valori patrimoniali forniscano espressamente la prova scritta della lecita acquisizione dei valori patrimoniali in questione.

Qualora questa prova non fosse fornita, gli intermediari finanziari interessati devono comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro i valori patrimoniali che sono già stati loro affidati. Essi non devono accettare siffatti nuovi valori patrimoniali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Ogni intermediario finanziario ha oggi il dovere di rispettare le numerose disposizioni imposte dalla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) che prevede gli obblighi di diligenza generali in merito alla clientela, in particolare l'identificazione della controparte e dell'avente economicamente diritto, il chiarimento dell'oggetto e dello scopo della relazione d'affari, l'obbligo di allestire e conservare i documenti e l'obbligo di comunicazione in caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Gli intermediari finanziari devono inoltre prendere in esame le transazioni inusuali e hanno l'obbligo di aprire un'inchiesta per controllare questo tipo di transazioni. Inoltre devono classificare i clienti secondo categorie di rischio e sono costretti a effettuare chiarimenti approfonditi in caso di una relazione d'affari o di una transazione che comporti un rischio superiore.

In linea di principio, non è proibito avviare o proseguire relazioni d'affari con persone politicamente esposte ma occorre rispettare regole particolari. Secondo l'articolo 12 capoverso 3 dell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA), le relazioni d'affari con persone politicamente esposte rientrano in ogni caso fra quelle a rischio superiore e pertanto sono assoggettate agli obblighi di diligenza particolari disciplinati nell'ordinanza. Gli intermediari finanziari che intrattengono una relazione d'affari con una persona politicamente esposta devono effettuare dei chiarimenti complementari in particolare sull'origine dei valori patrimoniali consegnati, sull'origine del patrimonio e sul retroscena economico dei versamenti in entrata importanti. Gli intermediari finanziari devono verificare se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li devono documentare. Il solo fatto che un cliente debba essere considerato una persona politicamente esposta non giustifica alcun obbligo di comunicazione.

Le ordinanze del Consiglio federale concernenti il blocco dei valori patrimoniali di alcune persone provenienti dagli Stati interessati sono state emanate sulla base dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione e hanno carattere preventivo. I valori patrimoniali bloccati in questo modo non sono necessariamente di origine criminale. Si valuta se si tratta di valori patrimoniali acquisiti illegalmente nel quadro dei procedimenti di assistenza giudiziaria o dei procedimenti penali nazionali su cui si basano le domande di assistenza giudiziaria. Il fatto che gli intermediari finanziari non abbiano comunicato o bloccato i beni di persone presenti nella lista delle ordinanze concernenti il blocco emanate dal Consiglio federale sulla base della LRD non rappresenta automaticamente una violazione degli obblighi di comunicazione e di diligenza ai sensi della stessa legge. L'Autorità di vigilanza può determinare solo successivamente attraverso un esame del caso concreto se gli obblighi di diligenza secondo la LRD siano stati violati. Le ricerche in corso della FINMA faranno luce su questa questione.

Secondo la definizione di persone politicamente esposte fornita nell'articolo 2 capoverso 1 lettera a ORD-FINMA non è determinante la cittadinanza, bensì la funzione preminente che esse occupano e i rapporti che intrattengono in particolare con il governo di un Paese. Sono dunque persone politicamente esposte anche i cittadini di Stati europei confinanti che svolgono una funzione pubblica. L'obbligo di comprovare la legalità dell'acquisizione di valori patrimoniali graverebbe spesso su persone politicamente esposte provenienti da Paesi europei confinanti con cui la Svizzera intrattiene stretti rapporti sotto vari aspetti. Imporre la prova della legalità dell'acquisizione dei valori patrimoniali non solo richiederebbe grandi sforzi da parte di tutti gli interessati, bensì comporterebbe notevoli restrizioni della libertà di commercio e d'industria. Per essere efficace, tale obbligo dovrebbe soddisfare requisiti molto rigidi. Occorrerebbe quasi esigere dalle persone politicamente esposte prove dirette della legalità dell'acquisizione dei valori patrimoniali in questione. Inoltre, la documentazione destinata a provare la legalità differirebbe in base all'ordinamento giuridico del Paese di origine delle persone politicamente esposte. Pertanto, a prescindere dai disagi e dai costi amministrativi generati (ad es. per la traduzione e la verifica dell'autenticità dei documenti presentati), non sarebbe affatto appropriato esigere che le persone politicamente esposte e gli intermediari finanziari svizzeri si procurino le norme legali determinanti del Paese in questione e le interpretino correttamente.

Per i motivi sopra riportati è una misura sproporzionata introdurre l'obbligo di provare che i valori patrimoniali che le persone politicamente esposte hanno affidato o affideranno agli intermediari finanziari siano stati acquisiti legalmente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.