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11.3693 · Interpellanza · 2011-06-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

All'inizio del 2011 gli assicuratori-malattie hanno annunciato di voler rinunciare, mediante un accordo volontario, alle chiamate di intermediari nel settore dell'assicurazione di base per risparmiare in questo modo circa 60 milioni di franchi. Le prime segnalazioni dopo l'entrata in vigore del predetto accordo sembrano tuttavia indicare che gli assicurati continuano a essere molestati telefonicamente con domande sull'assicurazione malattie e a ricevere in parte offerte che denotano un'assoluta mancanza di serietà e che arrecano loro danno sia sul piano della protezione assicurativa sia su quello finanziario.

1. Il Consiglio federale segue l'attuazione dell'accordo volontario, che copre il settore dell'assicurazione di base regolamentato dal legislatore, e ha constatato anch'esso che continuano a essere effettuate chiamate di intermediari in parte anche nel settore coperto dal predetto accordo?

2. È possibile garantire che, dopo l'accordo volontario di rinuncia, le chiamate per l'assicurazione di base da parte di rappresentanti delle casse malati non siano semplicemente sostituite da chiamate di intermediari indipendenti (con o senza accordo con uno o più assicuratori) e, se del caso, come?

3. Come si può evitare che la rinuncia alle chiamate di intermediari per l'assicurazione di base sia aggirata da chiamate di intermediari per l'assicurazione complementare comprendenti anche domande sull'assicurazione di base?

4. Quali sono le competenze formali e le risorse umane di cui dispone la FINMA per evitare che nel settore delle assicurazioni complementari retto dalla LCA intermediari non qualificati o truffaldini possano operare in Svizzera ai danni degli assicurati?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel quadro dei lavori di revisione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in materia di misure destinate a contenere l'evoluzione dei costi (09.053), le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità hanno proposto di vietare il finanziamento dell'intermediazione e della pubblicità telefonica nel campo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il 1° ottobre 2010, il Parlamento ha respinto questo progetto di legge, ma la misura riguardante gli intermediari e la pubblicità telefonica non è stata contestata. Considerando necessaria una regolamentazione in materia, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha preparato un progetto di modifica dell'articolo 84 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) escludendo dai costi di amministrazione le commissioni, le spese per l'intermediazione e la pubblicità telefonica. Questa modifica prevedeva anche il divieto di finanziare tali attività con risorse provenienti dall'assicurazione sociale malattie. In reazione alla procedura di modifica d'ordinanza in corso, Santésuisse ha concluso con i suoi membri un accordo secondo il quale nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie gli assicuratori si impegnano a non più procedere a sondaggi telefonici senza il consenso degli assicurati e a versare agli intermediari un importo massimo di 50 franchi per contratto d'assicurazione stipulato. Su richiesta del DFI, l'organizzazione mantello ha confermato che la rimunerazione massima autorizzata non deve essere completata con risorse di terzi, ad esempio delle assicurazioni complementari. Santésuisse ha sottoposto l'accordo alla Commissione della concorrenza.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2011 e agli assicuratori deve essere concesso il tempo necessario, in particolare per adeguare i loro contratti con gli intermediari assicurativi. Il Consiglio federale segue con attenzione l'attuazione dell'accordo e la sua incidenza sui costi prima di intraprendere altri passi a livello di revisione dell'OAMal. Nel progetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie, che sarà sottoposto al Parlamento alla fine di quest'anno, ha tuttavia previsto di riservarsi la possibilità di emanare prescrizioni al riguardo.

L'accordo è stato concluso sotto la responsabilità esclusiva di Santésuisse; la Confederazione non è parte in causa. Sul proprio sito Internet, l'organizzazione mantello ha messo a disposizione degli assicurati un modulo per la segnalazione di assicuratori e intermediari che contravvengono alle clausole dell'accordo. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) segue con attenzione l'attuazione dell'accordo.

2. Gli intermediari attivi nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non sottostanno alla sorveglianza dell'UFSP. In virtù dell'accordo concluso sotto l'egida di Santésuisse, gli assicuratori firmatari si sono impegnati a stipulare con gli intermediari una convenzione preliminare sulle qualifiche che questi ultimi devono presentare e le regole deontologiche alle quali devono attenersi. Queste convenzioni stabiliscono pure le sanzioni previste in caso di mancata osservanza delle regole deontologiche. La situazione è più complessa per gli interventi di intermediari non legati contrattualmente a uno o più assicuratori. In mancanza di un rapporto contrattuale, gli assicuratori non dispongono infatti di alcuno strumento di controllo sugli intermediari.

3. Se, in violazione delle regole deontologiche stabilite nella convenzione preliminare conclusa con l'assicuratore, oltre a promuovere i prodotti dell'assicurazione complementare un intermediario pratica pubblicità telefonica anche per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l'assicurato ha la possibilità di segnalarlo a Santésuisse per mezzo dello specifico modulo disponibile sul sito Internet di quest'ultima. In una simile ipotesi, l'associazione mantello dovrà ricordare all'assicuratore il suo dovere di esigere dall'intermediario incaricato il rispetto rigoroso delle regole deontologiche imposte agli intermediari e di infliggergli la sanzione del caso.

4. Ai sensi dell'articolo 42 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA), l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) tiene un registro degli intermediari assicurativi. Solo gli intermediari non vincolati a un assicuratore devono farsi iscrivere nel registro, mentre gli intermediari vincolati ne hanno il diritto ma non il dovere. Un intermediario è, tra l'altro, vincolato se nel corso di un anno civile le commissioni sono realizzate principalmente con una o due imprese di assicurazione (art. 183 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private, OS)). Prima di iscrivere un intermediario nel registro, la FINMA controlla che i requisiti professionali, personali e finanziari siano soddisfatti. Essa prende inoltre atto di segnalazioni, reclami e denunce e ne chiarisce le fattispecie. Tutti gli intermediari devono attenersi all'obbligo di informare previsto all'articolo 45 LSA e all'articolo 190 OS e comunicare in modo spontaneo e trasparente il nome di tutte le imprese con cui collaborano nel singolo ramo assicurativo e i loro legami contrattuali. Sono altresì tenuti a comunicare il nome della persona responsabile in caso di problemi e a dimostrare che i dati personali vengono trattati in conformità alla legge (protezione dei dati).

Se un intermediario assicurativo non rispetta le prescrizioni della LSA, dell'OS o gli ordini della FINMA, quest'ultima può in particolare stralciarlo dal registro (art. 51 LSA). Si applicano inoltre le disposizioni penali. Attualmente, la FINMA impiega quattro persone incaricate della sorveglianza degli intermediari assicurativi.

L'impresa di assicurazione è responsabile della selezione, formazione e sorveglianza degli intermediari con i quali intende stipulare un contratto. Nel quadro della sorveglianza delle imprese di assicurazione, la FINMA interviene in caso di abusi o violazioni suscettibili di arrecare danno agli assicurati. Se constata un abuso perpetrato da un'impresa di assicurazione, adotta le misure del caso contro quest'ultima e non contro l'intermediario ad essa vincolato.

Risposta del Consiglio federale.