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11.3773 · Interpellanza · 2011-09-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La massiccia immigrazione di richiedenti l'asilo comporta problemi di alloggio e un aumento della criminalità. Sia gli uffici della migrazione sia la polizia sono perlopiù impotenti. I ben noti problemi in seno all'Ufficio federale della migrazione (UFM), dovuti alla deleteria riorganizzazione, peggiorano ulteriormente la situazione. Questi fatti allarmanti ci inducono a porre al Consiglio federale le seguenti domande urgenti:

1. Come intende procedere nei confronti dei richiedenti l'asilo criminali? Quali provvedimenti adotta affinché tali richiedenti, soprattutto quelli senza qualità di rifugiato, vengano rimpatriati rapidamente?

2. Perché si rifiuta di sottoporre rapidamente al Parlamento l'iniziativa espulsioni nella forma approvata dal popolo?

3. Con quali Stati ha intavolato trattative per nuovi accordi di riammissione? Con quale scadenzario?

4. Quali accordi di riammissione sono stati conclusi, ma non ancora ratificati dai Paesi in questione? Con quale motivazione?

5. Come intende obbligare gli uffici cantonali della migrazione a eseguire in modo più coerente i rimpatri possibili?

6. Quali cantoni eseguono, in proporzione, la maggior parte dei rimpatri, quali la minor parte (elenco di tutti i cantoni con la percentuale di tutti i rimpatri effettuati)?

7. Quando intende rimpatriare l'elevato numero di persone ammesse provvisoriamente provenienti soprattutto da Paesi sicuri quali gli Stati balcanici?

8. Perché non ha presentato e posto in vigore nessun decreto federale urgente per risolvere il problema degli Eritrei?

9. Perché Frontex non sorveglia in modo efficace le coste nord-africane per intercettare le navi appena salpate con a bordo emigranti provenienti da Paesi sicuri e ricondurle al porto di partenza? Il Consiglio federale si adopererà a tal fine nell'ambito di Schengen?

10. Perché le richieste in virtù di Dublino non sono presentate non appena è registrato un riscontro positivo, ma soltanto dopo alcune settimane?

11. Come è possibile che circa il 50 per cento delle persone sia giunto in Svizzera attraverso l'Italia senza che in Italia ne siano state rilevate le impronte digitali?

12. L'UFM è ancora operativo alla luce del caos regnante e della grande perdita di know-how causata dalle partenze in seguito alla riorganizzazione?

13. Quanti e quali avvicendamenti a livello di quadri sono avvenuti nell'UFM dal 2008? Quanto sono costati tali avvicendamenti?

14. Quando il Consiglio federale intende reintrodurre nell'UFM la divisione competente in materia di esecuzione degli allontanamenti, tanto importante per i cantoni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sull'asilo (LAsi) non contiene alcuna disposizione speciale che preveda una procedura rapida se il richiedente ha commesso un reato. Tuttavia, all'atto pratico sia l'Ufficio federale della migrazione (UFM) sia il Tribunale amministrativo federale trattano in via prioritaria le domande di tali richiedenti l'asilo. Lo stesso vale in sede di esecuzione dell'allontanamento.

Anche la vita e l'integrità fisica dei richiedenti l'asilo che hanno commesso reati possono essere seriamente minacciate nel Paese di origine. L'esame individuale della qualità di rifugiato è un obbligo di diritto internazionale anche nel caso di tali persone (cfr. ad es. il n. 7 della risposta del Consiglio federale all'interpellanza 10.3962, "Immigrazione problematica dal continente africano").

2. Il rapporto esaustivo del 21 giugno 2011 stilato dal gruppo di lavoro incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) illustra quattro varianti per attuare le nuove disposizioni costituzionali e mostra la necessità di esaminare in particolare anche le complesse questioni in materia di esecuzione. Un avamprogetto per la consultazione deve essere sottoposto al Consiglio federale nel primo semestre del 2012.

3./4. La Svizzera ha concluso 47 accordi di riammissione con Paesi di origine e di transito, annoverandosi così tra gli Stati che hanno stipulato il maggior numero di trattati in tale ambito. Gli accordi con il Benin, il Cile, la Danimarca, il Kazakistan, il Montenegro e la Nigeria devono ancora essere ratificati dalle rispettive controparti. Nel caso dell'Algeria, va inoltre ancora firmato il protocollo di applicazione. La durata relativamente lunga della procedura di ratifica in questi Paesi è dovuta a motivi di politica interna.

Il più recente accordo migratorio con la Guinea è stato firmato dal Capo del DFGP il 14 ottobre 2011 a Conakry. Il Consiglio federale intende concludere altri accordi di riammissione con importanti Paesi di origine.

5. In Svizzera sono in primo luogo le autorità migratorie cantonali a eseguire il diritto in materia di asilo e di stranieri. I cantoni sono in particolare responsabili di eseguire l'allontanamento di stranieri (art. 46 LAsi e 69 della legge sugli stranieri, LStr). La Confederazione fornisce aiuto all'esecuzione, in particolare per l'ottenimento dei necessari documenti di viaggio (art. 71 LStr). In tale contesto, il Consiglio federale rinvia peraltro alla commissione paritetica "Ritorno ed esecuzione dell'allontanamento", incaricata dal DFGP e dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia di analizzare costantemente gli sviluppi nel settore del ritorno e dell'esecuzione nonché di adeguare e coordinare gli strumenti esecutivi a disposizione.

6. La tabella allegata illustra il numero di partenze, di partenze volontarie e di rimpatri, suddivisi per cantone, tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2011, nonché il numero di persone per le quali è stato chiesto l'aiuto all'esecuzione, aggiornato al 31 dicembre 2010. Va tuttavia osservato che non è possibile rimpatriare tutte le persone tenute a partire per le quali è stata presentata una domanda di aiuto all'esecuzione. Molto spesso il rimpatrio non è possibile poiché lo Stato di origine non collabora. Il Consiglio federale presuppone che in linea di massima i cantoni eseguano i rimpatri, fatte salve le normative previste per i casi di rigore.

7. Nel caso dei Paesi di origine sicuri (safe countries) sussiste la presunzione legale di sicurezza, che può tuttavia essere revocata in presenza di indizi di persecuzione (art. 6a cpv. 2 lett. a nonché 34 cpv. 1 LAsi). La presenza di eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento deve essere valutata indipendentemente da tale presunzione legale (art. 44 cpv. 2 LAsi). Le persone ammesse provvisoriamente possono quindi essere rimpatriate soltanto previo ulteriore esame di eventuali ostacoli all'allontanamento. Questo vale anche per le persone provenienti da un Paese di origine sicuro.

8. Per poter dichiarare urgente una legge federale occorre che la sua entrata in vigore non possa essere ritardata per motivi oggettivi o di tempo (cfr. art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale). Una tale procedura è appropriata soltanto se una lunga attesa mettesse in pericolo beni di polizia o eludesse l'obiettivo principale della legge. Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale amministrativo federale, in Eritrea la renitenza e la diserzione sono punite in modo sproporzionatamente severo per motivi politici. Alle persone che rendono credibile di rischiare una tale punizione va dunque concesso l'asilo. Alla luce della situazione non è data un'urgenza oggettiva o temporale per modificare la LAsi.

9. Nell'ambito dell'operazione "Hermes Extended 2011", Frontex sorveglia la situazione alle frontiere meridionale dello spazio Schengen e offre aiuto all'Italia. La Svizzera ha sostenuto tale operazione da febbraio 2011 con complessivamente sei guardie di confine. Per potenziare l'agenzia di protezione delle frontiere e accrescere la sua capacità d'intervento è stato recentemente riveduto il regolamento Frontex. La Svizzera ha appoggiato gli sforzi profusi a tal fine. Tuttavia, nemmeno tali misure consentono di sorvegliare sistematicamente le frontiere marittime. Infine, va fatto notare che per Frontex è di capitale importanza rispettare i diritti umani fondamentali, ragion per cui non sono possibili allontanamenti immediati senza procedura.

10. Prima di avviare una procedura Dublino va effettuato un confronto dattiloscopico con la centrale Eurodac. Nella stragrande maggioranza dei casi occorrono inoltre indicazioni precise da parte del richiedente l'asilo in merito alla sua identità e all'itinerario seguito, poiché le domande Dublino devono essere motivate per principio. I dati necessari sono rilevati nel corso dell'audizione sulla persona. Le esperienze maturate in seguito all'introduzione della procedura Dublino, a dicembre 2008, mostrano altresì che la Svizzera non può influire su determinate scadenze, disposte nel regolamento Dublino. Nel caso di procedure di presa in carico, il termine di risposta è ad esempio di due mesi.

Ciononostante il Consiglio federale condivide l'opinione degli autori dell'interpellanza, secondo cui le procedure Dublino andrebbero evase il più celermente possibile. Nel messaggio aggiuntivo del 23 settembre 2011 concernente la legge sull'asilo, propone pertanto che le domande di presa in carico vengano di norma sottoposte agli Stati Dublino competenti al più tardi tre settimane dal deposito della domanda di asilo.

11. Accade spesso che un richiedente l'asilo riesca a varcare la frontiera di un altro Stato Dublino senza entrare in contatto con le autorità. Per questo motivo entrano in Svizzera anche persone per le quali non risulta alcun riscontro in Eurodac. Per condurre a buon fine una procedura Dublino non è necessario un tale riscontro, in quanto le domande Dublino possono essere presentate e accolte anche sulla scorta di altri indizi.

12. È vero che la riorganizzazione ha comportato la partenza di alcuni quadri medio-alti e quindi di know-how. Tuttavia, non vi è stata una fluttuazione particolarmente elevata. L'UFM è ancora operativo.

13. Nel 2008 e nel 2009 cinque quadri hanno lasciato l'UFM. Nel 2010 la ristrutturazione dell'Ufficio ha comportato una riduzione dei posti di quadro da 81 a 73, come pure la partenza di due vicedirettori. Le indennità di partenza sono state versate conformemente alle direttive della legge sul personale federale. In totale, in seno all'UFM, una cinquantina di persone sono state inquadrate in una classe di stipendio inferiore. La garanzia salariale per queste persone scadrà il 31 agosto 2012. A partire da tale data verranno a cadere i corrispondenti costi mensili di 45 000 franchi. 90 persone sono state inquadrate in una classe superiore con costi supplementari mensili pari a circa 23 000 franchi.

14. Dal 1° settembre 2010 i processi operativi di base nel settore dell'asilo sono organizzati nell'Ambito direzionale asilo e ritorno (AD AR). L'attuazione della riorganizzazione si è tuttavia rivelata più difficile di quanto previsto. Attualmente si stanno analizzando i problemi esistenti; i primi risultati saranno disponibili alla fine del 2011. La riorganizzazione ha tuttavia dato buoni risultati per molti settori dell'UFM, ragion per cui è escluso un ritorno alla struttura precedente.

Allegato

CantonePartenze gennaio-agosto 2011Partenze volontarie gennaio-agosto 2011Rimpatri gennaio-agosto 2011Domande di aiuto all'esecuzione 31 dicembre 2010AG364100264432AI3034AR2041611BE735179556694BL13736101249BS32622010682FR1315576237GE400127273572GL164127GR1292610358JU39201937LU30379224166NE752946120NW2552011OW28101810SG331104227294SH47163176SO18333150178SZ64194556TG2761849296TI243102141121UR235183VD436200236938VS23856182204ZG60144669ZH12032329711314CH5835185939766039

Risposta del Consiglio federale.