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11.3979 · Mozione · 2011-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre alle Camere federali la seguente modifica della legge sugli stranieri (LStr):

Articolo 42 capoverso 3 primo periodo (immutato)

Articolo 42 capoverso 3 secondo periodo: Una deroga è concessa in caso di vedovanza o divorzio per motivi di forza maggiore. Lo stesso vale per il coniuge vedovo o divorziato con figli a carico.

Begründung

A più riprese l'autorità decisionale (servizio cantonale della popolazione e/o UFM) ha revocato con effetto immediato il permesso di dimora e, quindi, il permesso di lavoro alle persone vedove o divorziate per motivi di forza maggiore allontanandole sine die nei loro Paesi di origine in quanto non più legate a una persona di cittadinanza svizzera, senza tenere conto degli antecedenti. Sappiamo anche che le speranze di successo in sede ricorsuale sono minime e subordinate al riconoscimento come "caso di rigore", fatto a nostro avviso inammissibile. Occorre pertanto modificare l'articolo 42 capoverso 3 LStr.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede di integrare l'articolo 42 capoverso 3 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) rilasciando ai coniugi stranieri il permesso di domicilio prima della scadenza del termine quinquennale se il coniuge svizzero è deceduto, se la coppia si è separata per motivi importanti o se il coniuge straniero è tenuto al mantenimento dei figli (comuni).

Anche il diritto attuale tiene conto della richiesta di fondo dell'autore della mozione. Dopo lo scioglimento dell'unione coniugale, il diritto del coniuge di un cittadino svizzero alla proroga del permesso di dimora sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo o gravi motivi personali rendono necessario il proseguimento del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 LStr). Può segnatamente essere un grave motivo personale il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e il reinserimento sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromesso (art. 50 cpv. 2 LStr).

Tale diritto del coniuge di un cittadino svizzero alla proroga del permesso di dimora è stato introdotto il 1° gennaio 2008 con la revisione totale della legge sugli stranieri. Per quanto concerne l'articolo 50 LStr, nelle sue istruzioni l'Ufficio federale della migrazione precisa che il proseguimento del soggiorno in Svizzera può rivelarsi necessario ad esempio se il coniuge che vive in Svizzera è deceduto o se il reinserimento familiare e sociale nel Paese d'origine risulta particolarmente difficile a motivo del fallimento del matrimonio. Ciò è il caso se vi sono figli in comune, molto legati ai genitori e ben integrati in Svizzera, oppure se in caso di divorzio un genitore singolo dipende, non per sua colpa, dall'aiuto sociale a causa delle attuali norme in materia di mantenimento. Occorre inoltre tenere conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio o dell'unione coniugale.

In tal senso, il diritto vigente tiene già conto dei criteri menzionati nella mozione che determinano il diritto alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell'unione coniugale. Visto che sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora, le decisioni cantonali negative possono essere impugnate fino al Tribunale federale. Peraltro, oltre al coniuge di un cittadino svizzero, anche il coniuge di una persona titolare di un permesso di domicilio ha diritto alla proroga del suo permesso in virtù dell'articolo 50 LStr.

I coniugi di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni (art. 42 cpv. 3 LStr). Tale privilegio concesso per motivi familiari presuppone che il matrimonio sia durato cinque anni e che l'unione coniugale vissuta abbia avuto un effetto positivo sull'integrazione.

Il coniuge il cui permesso di dimora è prorogato dopo lo scioglimento dell'unione coniugale ottiene il permesso di domicilio conformemente ai termini legali ordinari (art. 50 cpv. 3 e 34 LStr). È possibile ottenere tale permesso già dopo cinque anni in caso di integrazione riuscita.

L'attuale disciplinamento si è dimostrato efficace. Pertanto il Consiglio federale non reputa opportuno, anche per motivi formali, modificare l'articolo 42 LStr come chiesto nella mozione, in particolare perché sarebbero prevedibili difficoltà di delimitazione rispetto all'attuale normativa di cui all'articolo 50 LStr.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.