11.4134 · Postulato · 2011-12-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare la possibilità di emanare direttive all'attenzione dei cantoni al fine di istituire standard minimi da rispettare nell'applicazione del regime del soccorso d'emergenza. Tali direttive dovrebbero tenere conto in particolare delle esigenze delle persone vulnerabili, quali i bambini, le donne sole o con figli, gli anziani, i disabili o i malati. Gli standard minimi dovranno rispettare il principio costituzionale della proporzionalità e le esigenze del diritto internazionale in materia, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.
Begründung
I richiedenti l'asilo respinti e quelli con una decisione di non entrata nel merito sono esclusi dall'assistenza sociale e sottostanno al regime del soccorso d'emergenza, la cui attuazione compete ai cantoni. In assenza di linee guida, questi ultimi interpretano la nozione di soccorso d'emergenza in modo molto variato, il che comporta importanti disparità di trattamento e misure insufficienti per garantire una vita dignitosa agli interessati.
È pertanto necessario che il Consiglio federale precisi, mediante direttive, gli standard minimi cui i cantoni devono conformarsi affinché siano rispettati segnatamente la Convezione sui diritti del fanciullo e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
La Svizzera è parte contraente di queste due convenzioni ed è tenuta a farle rispettare dalle autorità regionali o locali cui ne delega l'attuazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'assistenza delle persone bisognose in Svizzera è compito dei cantoni (art. 115 della Costituzione federale). Non è possibile dedurre dalla Costituzione federale alcuna facoltà della Confederazione ad emanare direttive quadro sulle prestazioni di assistenza. Di conseguenza, non vi è alcuna base costituzionale che consenta al Consiglio federale di emanare le direttive chieste dall'autrice del postulato.
Una certa armonizzazione nell'ambito dell'erogazione del soccorso di emergenza è stata conseguita con le raccomandazioni sul soccorso di emergenza destinato alle persone tenute a partire, adottate nel 2007 dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali. Il Consiglio federale è molto favorevole a questa iniziativa dei cantoni e ritiene che tali raccomandazioni in un ambito delicato costituiscano uno strumento di lavoro importante e utile per le autorità cantonali.
I cantoni non possono in alcun caso limitarsi a fornire prestazioni di soccorso di emergenza inferiori allo standard minimo previsto dalla Costituzione (art. 12 della Costituzione). Grazie a tali prestazioni minime si garantisce che tutte le persone in situazione di bisogno ricevano i mezzi materiali necessari per vivere dignitosamente. L'articolo 12 della Costituzione e la giurisprudenza del Tribunale federale volta a concretizzare tale articolo istituiscono quindi uno standard minimo che deve essere sempre rispettato nell'ambito del soccorso di emergenza. Questa garanzia minima costituzionale è vincolante per tutti i cantoni.
Se i cantoni accordano prestazioni che vanno oltre tale garanzia minima, una normativa legale diversa dovuta al federalismo o una diversa prassi cantonale è conciliabile con la parità giuridica.
Nell'accordare le prestazioni secondo l'articolo 12 della Costituzione occorre in ogni caso rispettare il principio dell'individualizzazione, secondo cui occorre tenere conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili. Nel versare il soccorso di emergenza i cantoni devono peraltro rispettare gli obblighi internazionali in materia di diritti dell'uomo, quali ad esempio la Convenzione sui diritti del fanciullo e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
Se dovesse ricevere una risposta negativa o ritenesse che il soccorso di emergenza versato non corrisponda alle disposizioni legali, una persona bisognosa che ha sollecitato il soccorso di emergenza presso la competente autorità cantonale può in qualsiasi momento far riesaminare la decisione contestata dai tribunali cantonali e in ultima istanza dal Tribunale federale. In Svizzera il rispetto di tutte le norme giuridiche nell'ambito del soccorso di emergenza, inclusi i diritti garantiti dalla Costituzione o dal diritto internazionale, è controllato esclusivamente dai tribunali - conformemente al principio della separazione dei poteri. In tale ambito il Consiglio federale e l'amministrazione federale non dispongono di alcuna facoltà di vigilanza nei confronti dei cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.