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12.1005 · Interrogazione · 2012-02-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Alcuni cantoni multano sistematicamente i richiedenti l'asilo entrati illegalmente in Svizzera (art. 115 cpv. 1 lett. a LStr). Ne consegue un'iscrizione nel casellario giudiziale, anche per i rifugiati riconosciuti, che non sono nemmeno esentati dal pagamento delle spese procedurali. L'articolo 31 paragrafo 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati vieta di adottare misure sanzionatorie nei confronti dei rifugiati entrati illegalmente che sono giunti senza interruzioni degne di nota da un territorio in cui erano perseguiti, si sono presentati senza indugio alle autorità e che hanno motivi validi per essere entrati illegalmente.

1. Come giudica il Consiglio federale il modo di procedere di tali cantoni dal punto di vista della Convenzione sullo statuto dei rifugiati?

2. Ritiene proporzionata un'iscrizione nel casellario giudiziale in caso di entrata illegale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I richiedenti l'asilo, come tutti gli altri stranieri, devono rispettare le disposizioni della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri applicabili in materia di entrata in Svizzera. La domanda di asilo deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera o, all'atto dell'entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione. Chi chiede asilo alla frontiera, sul territorio nazionale oppure dopo essere stato intercettato mentre entra illegalmente è successivamente assegnato dall'autorità competente a un centro di registrazione e di procedura.

In virtù della legge che ha preceduto la LStr, la vecchia legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, le persone che si rifugiavano in Svizzera non erano punibili se la natura e la gravità delle persecuzioni alle quali erano esposte giustificavano il passaggio illegale della frontiera. Tale disposizione non è stata ripresa nella LStr. Come illustrato dall'autrice dell'interrogazione, la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (CR), detta Convenzione di Ginevra, prevede di non applicare sanzioni penali nei confronti dei rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà sono minacciate e che adducono motivi validi per la loro entrata illegale (cfr. art. 31 par. 1 CR). Tale disposizione è direttamente applicabile alla Svizzera. Inoltre, il Codice penale svizzero permette all'autorità competente di rinunciare a perseguire, deferire in tribunale o punire l'autore di un atto penalmente reprensibile se la sua colpevolezza e le conseguenze del suo atto sono poco importanti (cosiddetto principio di opportunità). Alla luce di quanto esposto in precedenza, non appare necessaria una normativa esplicita nella LStr.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il perseguimento da parte di un'autorità cantonale non viola la Convenzione di Ginevra. Tale convenzione non esige che all'avvio di un procedimento penale la qualità di rifugiato sia stata stabilita definitivamente in una procedura di asilo. L'autorità penale esamina, senza attenersi alla procedura di asilo, se l'interessato dispone di motivi validi che giustifichino l'entrata illegale o il soggiorno irregolare e se è giunto in Svizzera direttamente dallo Stato ritenuto persecutore. Motivi validi sussistono in particolare se il rifugiato deve temere seriamente di non ottenere alla frontiera l'autorizzazione necessaria per entrare in Svizzera.

In considerazione della giurisprudenza illustrata, le pertinenti disposizioni della LStr sull'entrata e il soggiorno illegali sono applicabili in sintonia con la CR. I richiedenti l'asilo interessati possono adire il Tribunale federale. Al Consiglio federale non risulta che i principi sanciti dalla CR vengano violati sistematicamente. Se così fosse, il governo potrebbe inviare una lettera ai cantoni, rendendoli attenti al quadro legale illustrato.

2. L'articolo 115 capoverso 1 LStr si riferisce a un delitto. La sua iscrizione nel casellario giudiziale si fonda sul principio legislativo che vanno iscritte nel casellario giudiziale tutte le condanne penali definitive per un delitto per il quale è stata inflitta una sanzione. Tuttavia, siccome la durata dell'iscrizione dipende dal tipo e dall'entità della sanzione inflitta nella condanna, appare proporzionato iscrivere indiscriminatamente tutti i delitti. Non spetta alla persona responsabile dell'iscrizione nel casellario giudiziale verificare la conformità legale di una sentenza passata in giudicato. Andrebbero pertanto iscritte anche le condanne penali eventualmente irrogate in violazione dell'articolo 31 CR. Anche in futuro non si potrà chiedere agli ufficiali del registro di effettuare i controlli giuridici del caso. È il giudice a rispondere della correttezza della sentenza penale. L'articolo 31 CR va pertanto osservato già durante il procedimento penale.

Risposta del Consiglio federale.