12.1048 · Interrogazione · 2012-06-07
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. A quanto ammonterebbe, secondo il Consiglio federale, il gettito fiscale supplementare per la Confederazione, i cantoni e i comuni se si dovessero tassare le entrate conseguite in Svizzera dai frontalieri stranieri?
2. Quali sarebbero le misure legali necessarie per introdurre un simile cambiamento della prassi oggi in vigore e quali sarebbero le conseguenze?
3. Sarebbe opportuno implementare questo nuovo sistema come contromisura in caso di forte pressione dall'estero?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Un'ipotetica tassazione esclusiva dei salari dei frontalieri stranieri da parte del fisco svizzero genererebbe un gettito fiscale supplementare per i comuni, i cantoni e la Confederazione tra i 500 e i 640 milioni di franchi all'anno. La notevole differenza tra gli importi è dovuta al fatto che nella documentazione a disposizione non si tiene in conto dell'impatto delle diverse aliquote che entreranno in vigore per l'imposizione alla fonte delle persone celibi/nubili o coniugate. Per la stima del gettito fiscale supplementare il Consiglio federale si basa:
a. sugli ultimi dati dei salari lordi dei frontalieri stranieri forniti dai cantoni nell'ambito della comunicazione annuale per la NPC;
b. sulle aliquote dell'imposizione alla fonte per celibi/nubili e persone coniugate attualmente in vigore nei cantoni con alto tasso di frontalieri stranieri e sui loro salari lordi medi conseguiti;
c. sulla ripartizione del gettito fiscale tra la Svizzera e gli Stati confinanti ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione e dell'accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.
2. L'imposizione dei frontalieri stranieri rispettivamente l'indennità finanziaria in relazione con l'attività lavorativa dei frontalieri è regolata dalle convenzioni per evitare la doppia imposizione nel campo dell'imposizione sul reddito e sulla sostanza tra la Svizzera e la Germania, la Francia, l'Italia e l'Austria nonché dalla convenzione tra il nostro Paese e il Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale. Le citate convenzioni possono essere denunciate per la fine dell'anno con un preavviso di sei mesi. Tuttavia, la denuncia delle convenzioni non è auspicabile, in quanto, oltre a regolare la questione dei frontalieri, contengono numerose disposizioni importanti per evitare la doppia imposizione. Al fine di giungere alla piena imposizione dei redditi dei frontalieri stranieri per la loro attività lavorativa in Svizzera sarebbe necessario abrogare la specifica normativa sui frontalieri nell'ambito di una revisione delle predette convenzioni. Una tale revisione necessiterebbe del consenso degli altri Stati contraenti.
3. Dato che l'abrogazione della normativa sui frontalieri può avvenire solo con il consenso degli altri Stati contraenti e che un'attuazione unilaterale non è possibile, un cambiamento di regime non sarebbe opportuno per contrastare le pressioni dall'estero.
Risposta del Consiglio federale.