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12.3510 · Mozione · 2012-06-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni legali della LIFD e della LAID in modo che le deduzioni fiscali previste attualmente dall'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) non siano più ammesse.

Begründung

L'attuale situazione di privilegio fiscale dei cosiddetti espatriati (dirigenti che vengono mandati provvisoriamente in Svizzera dai loro datori di lavoro esteri o specialisti con un impiego di lavoro a tempo determinato in Svizzera) è urtante se confrontata a quella dei lavoratori che vivono e pagano le imposte in Svizzera. Anche l'Ufficio federale di giustizia (UFG) afferma in uno studio del 6 settembre 2011 che le deduzioni accordate agli espatriati risultano urtanti. È inoltre discutibile che i privilegi degli espatriati siano disciplinati unicamente in un'ordinanza e non in una legge.

La soluzione suggerita dall'UFG per eliminare la disparità di trattamento è tuttavia inadatta. Anche dirigenti svizzeri mandati dal loro datore di lavoro per un paio d'anni in un'altra regione della Svizzera potrebbero beneficiare degli stessi vantaggi fiscali, introducendo in tal modo un'ulteriore disparità di trattamento nei confronti di altri dirigenti, ad esempio quelli che a causa della chiusura della loro azienda sono obbligati a traslocare in un'altra regione della Svizzera. Constatiamo che sempre più spesso gli espatriati restano in Svizzera acquisendo lo statuto di residente e utilizzando le nostre infrastrutture alla stessa stregua di tutti gli altri. La città di Zurigo, ad esempio, per il prossimo anno scolastico dovrà prevedere due classi di scuola media supplementari, poiché alcuni figli di espatriati vogliono passare dalle scuole private a quelle pubbliche. Si potrebbe assoggettare gli espatriati apparenti a un recupero d'imposta, ma ciò varrebbe anche per lavoratori svizzeri che non ritornano più nella loro regione d'origine, con un inevitabile maggior dispendio amministrativo che vorremmo evitare. La discriminazione delle persone domiciliate in Svizzera andrebbe pertanto superata non tanto estendendo i privilegi fiscali ad altri soggetti ma abolendoli.

È ormai politicamente assodato che il nostro sistema fiscale vada semplificato. L'abolizione dei privilegi degli espatriati segna un passo in questa direzione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli espatriati sono dirigenti distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero o specialisti di ogni genere che esercitano un'attività temporanea in Svizzera. Un'attività lucrativa è considerata provvisoria o temporanea se è esercitata per un periodo di cinque anni al massimo (art. 1 ordinanza concernente gli espatriati; RS 642.118.3). La caratteristica principale di questa categoria è una permanenza in Svizzera limitata nel tempo fin dal principio. Ciò rappresenta una differenza sostanziale rispetto alla maggior parte degli immigranti, che acquisiscono il domicilio in Svizzera per una durata indeterminata al fine di esercitare un'attività lucrativa.

La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) prevede che le spese professionali (costi di conseguimento del reddito) siano deducibili dal reddito imponibile. In base a tale principio, anche le spese professionali supplementari a carico degli espatriati attivi temporaneamente in Svizzera sono deducibili fiscalmente. Tra queste attualmente rientrano le spese di viaggio tra il domicilio all'estero e la Svizzera, le spese di trasloco nel nostro Paese, le adeguate spese di abitazione in Svizzera qualora sia comprovato il mantenimento di un'abitazione permanente all'estero e le spese ordinarie per la frequentazione da parte dei figli minorenni di una scuola privata in lingua straniera, sempre che le scuole pubbliche non offrano un insegnamento adeguato.

Peraltro, i diplomatici svizzeri beneficiano di una regolamentazione analoga: le spese necessarie che devono sopportare a seguito del soggiorno all'estero e che non sono loro rifuse dal datore di lavoro possono infatti essere dedotte dal reddito imponibile a titolo di spese professionali.

La dottrina tradizionale presuppone un concetto di spese di conseguimento del reddito basato sul fine. In questo senso sono deducibili tutte le spese necessarie per conseguire un reddito. La dottrina e la giurisprudenza più recenti sostengono invece un concetto causale e più ampio di spese di conseguimento del reddito. Tra queste rientrano anche tutte le spese che presentano un nesso di causalità con il conseguimento del reddito. In una perizia (GAAC 2011.4, pag. 38) dell'Ufficio federale di giustizia, quest'ultimo ha fondamentalmente approvato la costituzionalità e la legalità delle deduzioni per le spese professionali particolari, ma propone tuttavia di chiarire alcuni punti a livello di legge o di ordinanza. In particolare annota che l'ammissibilità della deduzione delle spese per le scuole private è perlomeno controversa. Tuttavia, non si può partire dal presupposto che si tratti generalmente di un privilegio illecito a favore degli espatriati. In genere si tratta piuttosto di deduzioni giustificabili di costi supplementari che gli espatriati sostengono per il distaccamento nel nostro paese diversamente dai contribuenti con domicilio permanente in Svizzera.

Soprattutto le ditte e i gruppi internazionali ricorrono regolarmente a esperti stranieri, a cui si dovrebbe offrire il migliore contesto possibile, affinché la piazza svizzera susciti il giusto interesse. Il riconoscimento fiscale delle spese professionali particolari degli espatriati rappresenta un possibile strumento per migliorare la competitività della piazza elvetica a livello internazionale.

Il Consiglio federale è dell'avviso che non vi sia motivo di rimettere fondamentalmente in questione l'attuale regolamentazione. È tuttavia disposto a riesaminare condizioni e modalità per deduzioni specifiche.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.