Nuova regola sui tassi d'interesse massimi per le società d'assicurazione sulla vita. Costi imprevedibili per assicurati e assicuratori e meno competitività in Europa?
12.4097 · Interpellanza · 2012-12-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nell'indifferenza dell'opinione pubblica, gli organi della FINMA hanno approvato provvisoriamente una nuova formula di calcolo del tasso d'interesse massimo per la costituzione di riserve, forfettario e valido per tutti gli assicuratori sulla vita a prescindere dai rischi del singolo assicuratore. La nuova formula cela maggiori costi e rischi per assicurati e assicuratori oltre che uno svantaggio competitivo in Europa in un settore solido.
L'articolo 16 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) obbliga a giusto titolo gli assicuratori sulla vita a costituire sufficienti riserve per coprire gli impegni futuri assunti con i clienti. Il tasso d'interesse applicato (rendita attesa) riveste un ruolo fondamentale nel calcolo delle riserve tecniche. Nella circolare 2008/43, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA esige che nella definizione delle riserve siano "applicati tassi di interesse sicuramente inferiori ai proventi da conseguire per il portafoglio degli investimenti attribuito, al netto delle spese". Gli assicuratori sono obbligati a indicare in un rapporto annuale all'attenzione della FINMA che rispettano questa regola.
Oltre tale regola, nel mese di gennaio del 2011 è entrato in vigore il test svizzero di solvibilità (SST). Esso accerta che gli assicuratori siano in grado di finanziare tutti gli impegni futuri con un'adeguata costituzione di riserve. Ad oggi l'Unione europea (UE) non ha ancora posto in vigore una normativa analoga (Solvency II).
Nonostante la situazione di partenza sia più solida e rigorosa di quella nell'UE, la FINMA intende introdurre a breve una norma ancora più severa mediante un adeguamento della circolare 2008/43. Tale norma obbligherebbe tutti gli assicuratori sulla vita, a prescindere dal loro portafoglio e dal rischio degli investimenti, ad applicare alle riserve tecniche un tasso d'interesse massimo uniforme, ovvero di presupporre un provento uniforme da conseguire in futuro. Il tasso d'interesse massimo dovrà essere forfettario e corrispondere al 100 per cento della media decennale delle obbligazioni di durata decennale della Confederazione (cosiddetta regola 100/10/10). La direzione e il consiglio di amministrazione della FINMA hanno già approvato provvisoriamente la regola 100/10/10. La nuova norma dovrebbe essere approvata definitivamente ed entrare in vigore nel 2013.
Secondo la FINMA, la regola 100/10/10 dovrebbe tutelare assicurati e assicuratori sulla vita ed evitare distorsioni di competitività nei confronti dell'UE. Non è così. Proprio gli assicuratori sulla vita con un portafoglio a basso rischio sarebbero tenuti a costituire riserve aggiuntive che superano rapidamente il capitale proprio. La nuova norma si ripercuoterebbe sfavorevolmente sugli assicurati, compromettendo la competitività degli assicuratori svizzeri nei confronti della concorrenza europea proprio in un segmento relativamente a basso rischio che finora è sempre stato molto produttivo.
All'indomani delle dichiarazioni rilasciate da esponenti di spicco della FINMA, secondo cui quest'ultima non avrebbe il compito di preservare la competitività delle imprese svizzere, si sono insinuate una certa preoccupazione e incertezza in un settore che con la sua solidità di fondo non solo non figura tra le cause della crisi finanziaria globale, ma, nonostante le ripercussioni subite, l'ha superata molto bene.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. È vero che la FINMA prevede di modificare la regola di cui sopra?
2. Su quali basi giuridiche la FINMA intende basare la nuova regola sul tasso d'interesse massimo?
3. Quali norme vigono in questo ambito negli Stati dell'UE? Qual è l'entità dello svantaggio competitivo che ne deriva per la Svizzera?
4. A quanto ammontano i costi aggiuntivi per gli interessati, da giustificare in base all'articolo 7 LFINMA? Le stime della FINMA collimano con quelle di settore? Quali sono i rischi per gli assicurati, gli assicuratori sulla vita e l'economia svizzera?
5. Il Consiglio federale ritiene che la nuova regola debba essere verificata? Sotto quale forma giuridica?
Stellungnahme des Bundesrates
Le riserve tecniche sono essenziali per la tutela dello stipulante, in quanto devono essere coperte per tutta la durata del contratto da elementi patrimoniali liberi e non gravati (patrimonio vincolato). In tal modo esse determinano l'ammontare del patrimonio vincolato che, in caso di insolvenza dell'impresa di assicurazione, funge da copertura della responsabilità per garantire le pretese dello stipulante.
Le imprese di assicurazione interpretano i requisiti per la costituzione di sufficienti riserve tecniche in modo molto diverso. Alcuni assicuratori sulla vita valutano, ad esempio, parti delle loro riserve con un'aliquota del 3 per cento e oltre. Tenuto conto del basso rendimento delle obbligazioni della Confederazione, applicare tassi di sconto così elevati non è sostenibile e pregiudica l'adempimento degli impegni a lungo termine assunti dagli assicuratori sulla vita nei confronti dei loro clienti.
1. La FINMA sta effettivamente considerando la possibilità di regolamentare il tasso di valutazione massimo consentito. Sta esaminando tra l'altro l'applicazione della regola 100/10/10.
Se si ravvisasse la necessità di un adeguamento della circolare della FINMA 08/43 "Provvisioni tecniche - assicurazione vita", la FINMA sottoporrebbe le modifiche come di consueto in primo luogo agli ambienti interessati, che potranno esprimersi in merito. La FINMA intende inoltre analizzare le possibili ripercussioni prima di avviare un'eventuale indagine conoscitiva.
2. L'articolo 16 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (RS 961.01) obbliga l'impresa di assicurazione a costituire sufficienti riserve tecniche per l'insieme delle sue attività. Il capoverso 2 della suddetta norma autorizza il Consiglio federale a definire i principi applicabili per determinare le riserve tecniche e a delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari concernenti il genere e l'entità delle riserve tecniche. All'articolo 54 capoverso 4 dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (RS 961.011) il Consiglio federale ha attribuito questa competenza alla FINMA.
3. Un paragone con la regolamentazione vigente in altri Stati è possibile solo in parte, in quanto i prodotti di assicurazione sulla vita variano notevolmente da un Paese all'altro. Anche in Germania e in Francia vigono (almeno per alcune categorie di prodotti) regole per i tassi di valutazione massimi, che poggiano sulla media mobile del rendimento dei titoli di Stato.
Le misure previste si ripercuotono sulle riserve statutarie delle unità giuridiche in Svizzera. Poiché nel settore assicurativo non esiste la libera prestazione di servizi tra la Svizzera e lo SEE (eccezione: Liechtenstein), le assicurazioni con sede in Svizzera (i cui servizi sono destinati soltanto ai clienti svizzeri) e le assicurazioni con sede all'estero (i cui servizi sono destinati soltanto ai clienti dello SEE) non sono in concorrenza tra loro. Non sussiste pertanto nessuno svantaggio competitivo nel quadro dell'attività svolta all'estero.
4. In linea di massima la regolamentazione non genera veri e propri costi ai sensi dell'articolo 7 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1). Gli assicuratori devono però sostenere spese che dipendono dall'andamento futuro dei tassi d'interesse. L'adeguamento delle riserve statutarie verrebbe effettuato nel quadro di un piano di finanziamento per un periodo fino a 10 anni; ciò costituisce un'agevolazione per gli assicuratori sulla vita.
Molte imprese di assicurazione hanno ridotto i tassi di valutazione già al 31 dicembre 2012. Nel caso in cui l'aumento delle riserve statutarie non dovesse più essere necessario a seguito di un rialzo dei tassi, le riserve eccedenti potrebbero essere sciolte. In tal caso si produrrebbe solo un differimento temporaneo degli utili.
La regolamentazione migliorerebbe la tutela degli assicurati. La probabilità che la prestazione assicurativa non possa essere fornita dall'assicuratore sulla vita viene notevolmente ridotta mediante un consolidamento della copertura della responsabilità. Per gli assicuratori sulla vita prevale il rischio di tasso d'interesse, ragione per cui i portafogli che presentano bassi rischi si accompagnano di norma a tassi di valutazione bassi e non sono pertanto interessati da questa regolamentazione.
5. Poiché spetta alla FINMA definire il genere e l'entità delle riserve, un'eventuale verifica della regolamentazione compete al Tribunale amministrativo federale e non al Consiglio federale.
Risposta del Consiglio federale.