Responsabilità sociale d'impresa. Combinare i provvedimenti obbligatori con quelli facoltativi
12.4169 · Interpellanza · 2012-12-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nei nuovi approcci internazionali sulla responsabilità sociale d'impresa (RSI o CSR - Corporate Social Responsibility) non vi è la contrapposizione tra i provvedimenti obbligatori e quelli facoltativi, ma anzi se ne sottolinea la complementarietà. L'UE ad esempio ha raccomandato, nella comunicazione sulla CSR, di introdurre uno "smart mix" delle varie misure. Così facendo l'UE si orienta ai principi guida di John Ruggie, che nel giugno 2011 sono stati adottati all'unanimità dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. L'adeguatezza di una tale procedura per evitare violazioni dei diritti umani da parte delle imprese è stata recentemente ribadita dalle disposizioni d'esecuzione della sezione 1502 del Dodd Frank Act, approvate dagli USA alla fine di agosto. Uno studio pubblicato di recente riferisce che, per soddisfare questi requisiti legali e per garantire che l'estrazione dei minerali avvenga nel rispetto dei diritti umani, alcune aziende del settore elettronico hanno sviluppato un sistema globale di rintracciabilità - un progresso che tre anni fa sarebbe stato impensabile.
Nel mese di giugno 2012, nell'interpellanza 12.3520, ho chiesto al Consiglio federale quale fosse la sua posizione nei confronti di tali sviluppi internazionali. Il Consiglio federale non è andato al nocciolo della questione. In questa sede lo invito dunque a rispondere alle seguenti domande.
1. Se il Consiglio federale intende continuare a garantire alle imprese svizzere l'accesso al mercato europeo nei prossimi dieci anni, può permettersi di non considerare gli sviluppi internazionali (in particolare nell'UE) sulla combinazione di provvedimenti obbligatori e facoltativi nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa?
2. Nella risposta alla mia interpellanza, tra le misure statali vengono menzionati soltanto gli incentivi facoltativi alle imprese. Si deve dedurre che il Consiglio federale esclude a priori provvedimenti vincolanti in questo settore?
3. Con il riconoscimento del primo pilastro del quadro di riferimento di Ruggie (State duty to protect) il Consiglio federale non dovrebbe adottare misure affinché le imprese svizzere rispettino effettivamente i diritti umani e l'ambiente?
Stellungnahme des Bundesrates
Come l'autrice dell'interpellanza fa giustamente notare, negli ultimi anni il quadro di riferimento internazionale in materia di responsabilità sociale d'impresa (Corporate Social Responsibility, CSR) si è evoluto. La Svizzera ha partecipato attivamente a questo sviluppo, ad esempio negli anni 2010/11, in occasione dell'aggiornamento delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, che rappresentano un'opera internazionale di riferimento per la gestione d'impresa responsabile.
1. Il Consiglio federale segue da vicino gli attuali sviluppi della CSR nei relativi organismi internazionali e in altri Stati e, in particolare, anche nell'UE. Si sta attualmente discutendo, anche nell'UE, la proposta di integrare i provvedimenti facoltativi con misure legislative o di altro genere. Nel contesto degli appalti pubblici, ad esempio, viene discussa la possibilità di dare più importanza ai criteri ecologici e sociali, creando così maggiori incentivi per una gestione d'impresa responsabile. Non è ancora chiaro, però, quali siano gli effetti concreti di questo dibattito nei singoli Stati dell'UE.
2. Nella sua risposta all'interpellanza Moser 12.3520, il Consiglio federale fa riferimento alla comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2011 su una nuova strategia UE (2011-2014) per la responsabilità sociale delle imprese (CSR), in cui si sottolinea che la responsabilità per lo sviluppo e l'attuazione degli standard CSR compete innanzitutto alle imprese. Le autorità dovrebbero tuttavia assumere una funzione ausiliare, ad esempio sviluppando standard internazionali o creando incentivi attraverso misure legislative o di altro genere, affinché le imprese siano indotte ad attuare tali standard. La Confederazione si avvale della possibilità di creare incentivi vincolanti per l'attuazione della CSR nelle imprese, ad esempio nell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub, RS 172.056.11). Secondo l'articolo 7 della stessa, l'offerente di prestazioni fornite all'estero deve almeno garantire l'osservanza degli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Nell'ambito della presentazione di un'offerta, i concorrenti sono tenuti ad allegare un'autodichiarazione relativa al rispetto delle prescrizioni sociali minime. Secondo l'articolo 27 dell'OAPub vi è inoltre la possibilità di addurre la sostenibilità come criterio di aggiudicazione. Su questo aspetto, la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) ha elaborato una serie di raccomandazioni tese a garantire una prassi sostenibile e meccanismi di controllo efficaci (cfr. Acquisti sostenibili, Raccomandazioni per i servizi di acquisto della Confederazione, giugno 2012).
3. Come già accennato nella risposta al postulato von Graffenried 12.3503, le linee guida ONU per l'economia e i diritti umani non comportano nuovi impegni di diritto internazionale. Si tratta piuttosto di raccomandazioni su come lo Stato può attuare gli impegni in materia di diritti dell'uomo esistenti e su come le imprese possono assumersi la loro responsabilità in materia. Si tratta in particolare degli impegni derivanti dalla Convenzioni ONU dei diritti dell'uomo, che la Svizzera ha ratificato e sta già attuando. La strategia che dovrà essere elaborata in adempimento del postulato von Graffenried 12.3503 darà al Consiglio federale la possibilità di mostrare in che modo il primo pilastro delle linee guida ONU (State Duty to Protect) viene attuato in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.