Lexipedia

12.4259 · Postulato · 2012-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rendere trasparenti in un rapporto le conseguenze della modifica parziale della ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) e della ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) decisa il 7 dicembre scorso. In particolare è incaricato di:

1. calcolare i forfait globali sulla base dei dati più recenti disponibili e spiegare la differenza con i forfait globali ora decisi;

2. prendere posizione sul rispetto del principo della neutralità dei costi;

3. modellizzare gli effetti della modifica decisa il 7 dicembre sugli indennizzi ai singoli cantoni, sia in termini assoluti che relativi (percentuali);

4. prendere posizione su eventuali distorsioni regionali nella futura distribuzione degli indennizzi forfettari federali.

Begründung

Il governo ha voluto modificare le regole reggenti il calcolo del finanziamento dell'aiuto sociale ai cantoni nel settore dell'asilo e dei rifugiati al fine di incentivare maggiormente l'integrazione professionale di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente (AP). La validità dell'obiettivo è indiscusso. In fase di consultazione, nove cantoni hanno però chiesto esplicitamente che venga garantita la neutralità dei costi, tre dubitano che gli obiettivi possano essere raggiunti con il sistema proposto e otto respingono la modifica per varie ragioni. Va dunque perlomeno relativizzata l'affermazione del Consiglio federale che la proposta abbia "riscosso il favore della maggior parte dei partecipanti alla consultazione".

Il successo dell'integrazione professionale di rifugiati e AP non dipende solo dalla buona volontà dei cantoni, ma anche dalle condizioni strutturali del mercato del lavoro. Questo in alcuni cantoni è già fortemente penalizzato dalla massiccia presenza di manodopera frontaliera, un alto tasso di persone in assistenza e/o di disoccupazione. Vanno pertanto resi trasparenti gli effetti del nuovo calcolo sulle indennità forfettarie federali ai singoli cantoni, affinché si possa escludere, prove alla mano, che non vi siano distorsioni regionali ingiustificabili nella distribuzione di queste indennità, dovute appunto a variabili strutturali non sufficientemente integrati nei calcoli.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le conseguenze della modifica del sistema di finanziamento previste dal Consiglio federale sono state illustrate nel rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie del marzo 2012. Le conseguenze effettive saranno valutate, con il coinvolgimento dei cantoni, nell'ambito dell'ordinaria attività amministrativa dell'Ufficio federale della migrazione nell'esercizio della vigilanza finanziaria secondo l'articolo 95 della legge sull'asilo. Tale valutazione potrà tuttavia essere effettuata soltanto dopo l'entrata in funzione del nuovo sistema e in base ai risultati effettivamente conseguiti nel 2014.

Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande poste dall'autore del postulato:

1. L'importo definito nell'ordinanza 2 sull'asilo per la somma forfettaria globale media è stato calcolato il più tardi possibile nella procedura di revisione dell'ordinanza (ossia prima dell'avvio della consultazione) in base ai dati più aggiornati disponibili e integralmente rettificati relativi ai sussidi 2009. Per compensare le oscillazioni sono stati utilizzati i tassi medi di occupazione sull'arco di cinque anni.

L'ammontare della somma globale forfettaria potrebbe naturalmente essere ricalcolato anche in base ad altri anni. Tuttavia, non si discosterebbe molto dall'importo definito nell'ordinanza.

2. Come indicato nel rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza 2 sull'asilo, per neutralità dei costi il Consiglio federale intende che le modifiche al sistema di finanziamento non comporteranno, per la Confederazione, né spese maggiori né minori per i sussidi di aiuto sociale.

La revisione dell'ordinanza si proponeva esplicitamente di incentivare l'attività lucrativa e quindi l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati di età compresa tra 18 e 60 anni. Questo obiettivo è nell'interesse di tutta la Svizzera e non è messo in dubbio neppure dall'autore del postulato. Come incentivo, per il futuro calcolo dei sussidi ai cantoni sarà utilizzato, invece del tasso di occupazione cantonale, il tasso di occupazione svizzero delle persone che si intende incoraggiare a raggiungere l'autonomia finanziaria. Ciò si ripercuoterà sui sussidi concessi ai singoli cantoni.

3. I dati per cantone chiesti dall'autore del postulato risultano dalla tabella allegata.

Se fosse già stato applicato nel 2010, il nuovo sistema di finanziamento avrebbe comportato l'erogazione di sussidi inferiori a quelli effettivamente versati e corrispondente a una riduzione di circa l'1,8 per cento dell'importo complessivo, dovuta soprattutto all'andamento del tasso medio di occupazione.

La ridistribuzione tra i cantoni ammonta a meno del 3 per cento dei sussidi complessivamente versati su scala nazionale. Nel caso del cantone con la maggiore differenza negativa ammonta all'11,9 per cento dei sussidi effettivamente erogati nel 2010, nel caso del cantone con la maggiore differenza positiva è pari al 33,5 per cento. Come indicato in precedenza, tali differenze sono riconducibili al fatto che nel sistema futuro i tassi cantonali di occupazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati non incideranno più direttamente sull'importo dei sussidi ai cantoni.

4. Si terrà conto delle differenze strutturali tra i mercati del lavoro cantonali includendo nei calcoli i tassi cantonali di disoccupazione degli stranieri secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Per i cantoni con un tasso di disoccupazione degli stranieri superiore alla media ciò comporta un aumento dei sussidi, per i cantoni con un tasso inferiore alla media una riduzione.

Effetti dell'adeguamento del sistema di finanziamento

2010

in milioni di franchi

1) sistema attuale2) nuovo sistemaDifferenza2) - 1)in cifre in percentualeAG37.334.9-2.3-6.2%AI1.11.20.19.2%AR3.53.90.410.4%BE75.968.2-7.7-10.1%BL19.420.41.05.4%BS8.48.1-0.3-3.4%FR17.216.8-0.4-2.1%GE31.731.4-0.3-0.9%GL2.93.30.414.0%GR7.19.42.433.5%JU5.44.8-0.6-11.9%LU26.226.50.31.3%NE12.411.7-0.7-5.8%NW2.72.80.25.6%OW3.13.10.12.2%SG26.927.80.93.3%SH5.35.40.11.5%SO17.716.9-0.9-4.8%SZ8.49.81.517.5%TG8.27.5-0.7-8.3%TI13.513.1-0.4-2.9%UR2.52.50.0-1.3%VD44.441.7-2.7-6.1%VS15.716.30.64.0%ZG7.78.00.33.5%ZH89.189.10.00.0%CH493.5484.7-8.8-1.8%

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.