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13.1041 · Interrogazione · 2013-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La fauna e la flora indigene sono minacciate da specie alloctone invasive. Un organismo nocivo particolarmente pericoloso è il tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis), che attacca tutti gli alberi di latifoglie e contro il quale è difficile lottare. Un altro ospite sgradito è il tarlo asiatico (Anoplophora Chinensis), introdotto attraverso l'importazione di piante. A un'interpellanza sullo stesso tema, il 14 novembre 2012 il Consiglio federale ha risposto fra l'altro che nel luglio 2012 sarebbe entrata in vigore una decisione di ordine generale per l'applicazione dello standard ISPM 15 destinata agli importatori di pietre e prodotti in pietra. Si prospettava di estenderne la validità anche ad altri settori d'importazione che utilizzano imballaggi di legno. In tal senso invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come vengono effettuati i controlli delle pallet di legno e dei prodotti in pietra e quanto tempo hanno a disposizione gli ispettori per controllare ogni container o autocarro?

2. Vengono controllate tutte le importazioni con imballaggi di legno provenienti da regioni a rischio?

3. Quali misure sono state adottate in relazione al tarlo asiatico nel quadro dei controlli alle frontiere di importazioni di piante?

4. Il sistema di passaporto fitosanitario è stato esteso a tutte le potenziali piante ospiti (latifoglie)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I controlli di determinati gruppi di merci con imballaggi in legno (cfr. la risposta 2) sono standardizzati e avvengono applicando la procedura seguente:

- le forniture di merci con imballaggi in legno importate direttamente in Svizzera da Paesi terzi (Paesi non membri dell'Unione europea) sono soggette a un obbligo di notifica e la loro vendita e/o distribuzione è bloccata in via precauzionale. Tali importazioni devono essere notificate al Servizio fitosanitario federale (SFF) tre giorni prima del loro arrivo nel luogo di destinazione;

- il SFF controlla la merce nel luogo di controllo notificato entro due giorni lavorativi;

- se il controllo della merce con imballaggio in legno non ha dato adito a contestazioni, o al più tardi due giorni lavorativi dopo la data annunciata, il SFF autorizza per iscritto la vendita e/o la distribuzione della merce.

Il controllo di ogni fornitura dura in media due ore e mezza.

2. Con la decisione di portata generale del SFF (basata sull'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, OPV), il 9 luglio 2012 è entrato in vigore l'obbligo di notifica per le forniture di pietre e di prodotti in pietra con imballaggi in legno provenienti da Paesi terzi. Dal 1° gennaio 2013, l'obbligo è stato esteso anche ad altri gruppi di merci con imballaggi in legno (p. es. prodotti ceramici, ferro, sale e zolfo).

Dall'entrata in vigore dell'obbligo di notifica, i gruppi di merci considerati a rischio provenienti da Paesi a rischio sono stati interamente controllati. Si tratta complessivamente di circa 1800 container. Dal punto di vista materiale, questa misura può essere comparata con le disposizioni dell'Unione europea (Decisione di esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2013 concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina; 2013/92/UE) che dal 1° aprile 2013 impongono misure di controllo specifiche per il materiale da imballaggio in legno proveniente dalla Cina.

3. Come le piante vive provenienti da Paesi terzi, anche gli alberi giovani e il materiale di riproduzione quali le talee e i nesti devono essere accompagnati, al momento dell'importazione, da un certificato fitosanitario. Tale certificato comprova che il materiale vegetale adempie le esigenze fitosanitarie vigenti in Svizzera (cfr. artt. 9-11 e allegato 7 OPV). Le importazioni sono soggette a un controllo sistematico all'entrata nell'Unione europea oppure alla frontiera svizzera. Per quanto riguarda le piante ospiti del tarlo asiatico (Anoplophora Chinensis), il controllo consente di determinare con sicurezza ogni indizio di contaminazione (cfr. ordinanza del 25 febbraio 2004 dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo). Una quantità aleatoria di piante proveniente da Paesi terzi in cui è stata accertata la presenza del tarlo asiatico viene tolta dalla circolazione e analizzata in modo più approfondito.

Considerato il fatto che il tarlo asiatico si propaga in particolare con gli aceri provenienti dalla Cina, solo i produttori registrati ufficialmente possono esportare questi alberi in Europa e in Svizzera. Gli sforzi delle autorità svizzere volti a prevenire l'introduzione del tarlo asiatico sono integrati con la forte partecipazione della Svizzera alla zona fitosanitaria dell'Unione europea.

4. Le piante ospiti del tarlo asiatico (p. es. acero, faggio, pioppo) sono soggette al passaporto fitosanitario solo se provengono da una regione rilevante dal punto di vista dell'infestazione da questo organismo nocivo. Nel quadro dei controlli relativi al passaporto fitosanitario, in Svizzera i vivai effettuano tuttavia un controllo periodico di tutte le altre specie di latifoglie. Per determinare gli eventuali indizi di contaminazione da tarlo asiatico o tarlo asiatico del fusto possono inoltre essere impiegati segugi debitamente addestrati.

Risposta del Consiglio federale.