13.3263 · Interpellanza · 2013-03-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Negli ultimi anni i plagi nei lavori di ricerca sono assurti agli onori della cronaca. Numerosi politici di altri Paesi, tra cui anche capi di Stato, sono stati sanzionati e hanno dovuto dimettersi dalle loro cariche perché accusati di plagio, ovvero di grave violazione dell'integrità scientifica delle loro università (con conseguente revoca, in quasi tutti i casi, del titolo di dottorato). Nella sua inchiesta sullo scandalo che ha interessato gli ambienti della ricerca dell'Università di Zurigo, il Fondo nazionale svizzero (FNS) ha riscontrato diversi casi di plagio. A questo proposito il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande.
1. L'inchiesta condotta dal FNS conferma che due ex-collaboratori del professor S., firmatari nel 2009 di una domanda di sovvenzionamento all'attenzione del FNS per le loro attività di ricerca, hanno commesso un reato di plagio. La loro richiesta, infatti, ricalcava una domanda di sovvenzionamento precedente, inoltrata dal suddetto professore. Secondo il FNS, i collaboratori avrebbero fatto proprie determinate idee di ricerca del professore. Cosa pensa il Consiglio federale del fatto che nella domanda di sovvenzionamento contraffatta intere frasi sono state riprese alla lettera, ma che il rapporto del FNS esclude somiglianze testuali tra il plagio e la domanda originale?
2. Come giudica il fatto che il FNS abbia minimizzato la gravità del plagio inserendo dichiarazioni false nel proprio rapporto, non infliggendo sanzioni ai colpevoli per reato di frode scientifica e, oltretutto, raccomandando all'Università di Zurigo di non punire i due collaboratori, ma di limitarsi a informarli che il FNS non tollera plagi?
3. Secondo i regolamenti delle accademie svizzere la frode scientifica può avere rilevanza penale, soprattutto in caso di plagio. La procedura impropria del FNS dimostra come questi reati siano trattati con un atteggiamento di sufficienza. In che modo il Consiglio federale intende garantire che nel nostro Paese la soglia di inibizione verso questi reati sia innalzata? Quali sanzioni ritiene ragionevoli per la Svizzera, alla luce del severo approccio adottato all'estero? Ritiene che siano necessarie modifiche legislative, in particolare di carattere penale?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha preso atto nel 2010 dei problemi emersi durante lo svolgimento di due progetti di ricerca finanziati dal Fondo nazionale svizzero (FNS, cfr. interpellanze 10.3924 e 10.4167). Come già spiegato in risposta alle interpellanze 12.4241 e 13.3252, il Consiglio federale può esprimersi soltanto su questioni che riguardano la sfera di competenza della Confederazione e del FNS.
In base alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (art. 11a LPRI; RS 420.1) nel suo "regolamento del consiglio della ricerca sulla gestione delle violazioni scientifiche da parte di richiedenti e beneficiari dei sussidi" il FNS disciplina il sanzionamento di eventuali infrazioni. Il FNS attribuisce grande importanza all'esame e al sanzionamento di comportamenti manchevoli in ambito scientifico e, a tal fine, applica dal 2010 un'apposita procedura di controllo. La sua prassi in materia di controlli è in sintonia con le raccomandazioni delle accademie svizzere.
Se si manifestano casi di frode scientifica presso gli istituti di ricerca, è ad essi che compete svolgere un'inchiesta ed emanare eventuali sanzioni, conformemente a quanto disposto dalle loro basi legali. In questi casi il FNS avvia una procedura autonoma soltanto se la situazione richiede ulteriori accertamenti che rientrano nella sua competenza decisionale: il FNS deve garantire che non venga approvata nessuna domanda che sia incompatibile con le regole dell'integrità scientifica. Il legittimo impiego dei contributi federali viene verificato attraverso un reporting sistematico.
Alla luce di queste premesse si forniscono le seguenti risposte.
1./2. Nel presente caso l'inchiesta del FNS era limitata, per motivi giuridici, agli aspetti legati a due progetti di ricerca del professor S. Gli altri aspetti del caso, invece, non erano oggetto dell'inchiesta e non sono pertanto stati trattati dalla commissione istituita dal FNS. Nell'ambito delle sue competenze, il FNS ha esaminato le infrazioni all'integrità scientifica, chiarendole completamente, e ha rivolto le sue conclusioni in maniera diretta e inequivocabile agli interessati. Il FNS, inoltre, non si è limitato a emanare raccomandazioni. Neppure in relazione a una domanda di ricerca presentata nell'ambito del caso in questione, che il FNS aveva rifiutato. Con la sua indagine il FNS ha analizzato gli aspetti che lo concernono in maniera esaustiva e corretta. Per motivi di competenza, tuttavia, non ha potuto adottare ulteriori misure di più ampia portata nell'ambito di questo caso conflittuale.
3. Gli organi di ricerca ai sensi della LPRI, tra cui anche il FNS, adempiono il mandato di vigilare sul rispetto della buona prassi scientifica mediante l'attuazione di numerose misure, in particolare anche con il sanzionamento coerente delle infrazioni. Per individuare e prevenire la frode scientifica, essi puntano sulla definizione di regole e procedure chiare nonché su una stretta collaborazione, che comprende anche gli sforzi coordinati profusi in questo campo a livello internazionale. Negli ultimi anni il FNS ha emanato numerose sanzioni per plagi commessi nell'ambito delle domande di sovvenzionamento, documentando sul suo sito la prassi adottata.
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale constata che il sistema di controllo è già oggi efficace. Attraverso uno scambio d'informazioni istituzionalizzato, da cui ci si aspetta anche un effetto preventivo, tale sistema può essere perfezionato ulteriormente. Con la revisione totale della LPRI, approvata dal Parlamento federale il 14 dicembre 2012, si è inoltre creata una base legale per lo scambio d'informazioni a livello sia nazionale sia internazionale nel caso di un sospetto di frode scientifica. Rimane valida la disposizione attualmente vigente sul perseguimento dei reati (art. 11a cpv. 3 LPRI).
Risposta del Consiglio federale.