13.3790 · Mozione · 2013-09-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 20a capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) in modo tale che le persone in possesso di un "contrassegno di parcheggio per persone disabili" possano parcheggiare senza dover corrispondere alcuna tassa di parcheggio. Eventualmente presenterà al Parlamento un disegno di atto legislativo necessario all'attuazione della mozione.
Begründung
In data 1° gennaio 2012 è stato modificato l'articolo 20a capoverso 1 lettere a e b ONC. Tale modifica, emersa da un'iniziativa del cantone di Zurigo e da una conseguente mozione della CTT, ha migliorato la situazione delle persone con difficoltà motorie, in quanto ora possono parcheggiare, per tre ore al massimo, anche in zone con divieto di sosta e senza limitazioni temporali nei parcheggi. Non è però stato chiarito se la sosta è a pagamento o gratuita. Si tratta di una questione di competenza cantonale, che all'epoca non è stata disciplinata con chiarezza.
L'attuazione di tale norma nella quotidianità si rivela estremamente complessa per le persone disabili, poiché in ogni cantone vige una regolamentazione diversa. Spesso le tasse di parcheggio sono di competenza municipale e ogni volta si deve chiarire preventivamente quali sono le disposizioni vigenti, dove si può parcheggiare e come accedervi. Per esempio, il comune di Wil/SG, in cui risiedo, ha deciso di non riscuotere alcuna tassa di parcheggio, a differenza del comune limitrofo di Uzwil. Il cantone di Sciaffusa si è dotato di una regolamentazione cantonale, che prevede la gratuità della sosta.
Dovere scoprire ogni volta quali regole vigono in ciascun comune richiede alle persone disabili che hanno bisogno di un veicolo proprio un dispendio di energie sproporzionato. Spesso le informazioni necessarie non sono nemmeno disponibili semplicemente sul sito Internet, ma bisogna richiederle direttamente all'amministrazione comunale. Senza contare poi che molti parcometri e casse automatiche continuano a essere posizionati in luoghi difficilmente accessibili ai disabili, per cui l'acquisto del biglietto diventa un'operazione lunga e difficoltosa.
Considerando il numero relativamente ridotto di persone interessate, i mancati introiti derivanti da un'esenzione generale dalle tasse di parcheggio sono trascurabili.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le persone disabili e coloro che le trasportano, nei casi di cui all'articolo 20a capoverso 1 lettere a e c dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), hanno già la possibilità di parcheggiare gratuitamente.
Originariamente l'iniziativa del cantone di Zurigo 09.331, da cui è risultata la regolamentazione attuale nell'articolo 20a ONC, mirava a introdurre la gratuità generale della sosta per le persone disabili.
Questa richiesta non è stata tuttavia soddisfatta dal Parlamento in considerazione dell'ordinamento delle competenze previsto dalla Costituzione: essendo la tassazione una questione di competenza cantonale, la Confederazione non può imporre a cantoni e comuni di rinunciare alla riscossione delle tasse di parcheggio.
Il Parlamento ha pertanto ripreso solo in parte il contenuto dell'iniziativa del cantone di Zurigo, convertendolo in una mozione della CTT-S (11.3318) che è stata approvata da entrambe le Camere e attuata dal Consiglio federale.
Di conseguenza, nei parcheggi a pagamento, i disabili - così come gli altri utenti - sono tenuti a corrispondere una tassa. Tuttavia i cantoni, nell'ambito della propria competenza in materia di tassazione, hanno la facoltà di prevedere un'esenzione dall'obbligo di pagamento per i disabili.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.