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13.4076 · Interpellanza · 2013-12-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'italiano, lingua nazionale e ufficiale, è un elemento costitutivo del nostro Paese. Ma l'italiano, al di fuori della Svizzera italiana, si trova in una situazione difficile e la coesione nazionale ne soffre. Questo accade, benché il nostro quadro legale permetta di promuovere le lingue nazionali anche al di fuori del loro territorio di appartenenza. Il Consiglio federale è quindi gentilmente invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali misure prevedono oggi Confederazione e cantoni nella formazione scolastica affinché, al di fuori della Svizzera italiana, le famiglie italofone possano curare e mantenere la lingua e cultura materna?

2. Come intende considerare e realizzare le raccomandazioni contenute nel rapporto del gruppo di lavoro della Commissione svizzera di maturità, pubblicato il 5 novembre 2013, per rafforzare la posizione dell'italiano nei licei e nelle scuole dell'obbligo?

3. Il Consiglio federale è disposto a promuovere in collaborazione con i cantoni dei progetti-pilota di scuole bilingui o l'insegnamento bilingue nelle scuole dell'obbligo e nei licei delle regioni urbane, dove l'interesse per l'apprendimento dell'italiano (e delle altre lingue nazionali) è manifesto?

4. Di fronte all'estrema complessità che la realtà federativa del Paese impone alla questione linguistica, non ritiene necessario offrire ai cantoni degli incentivi per promuovere l'insegnamento delle lingue minoritarie al di fuori del loro territorio di appartenenza? Se sì, quali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In Svizzera prevale il principio di territorialità delle lingue, che prevede che la lingua utilizzata dalle istituzioni è la lingua tradizionalmente parlata sul territorio. Questo principio si applica in particolare nella scuola dell'obbligo.

Nel 2004, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha adottato una strategia nazionale di sviluppo dell'insegnamento delle lingue, i cui elementi essenziali sono confluiti negli accordi intercantonali sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato Harmos e Plan d'études romand). Secondo questi concordati, tutti gli allievi devono imparare una seconda lingua nazionale e l'inglese al più tardi a partire dal 5° e dal 7° anno di scuola (calcolo in base a 11 anni di scolarità obbligatoria). I cantoni dei Grigioni e del Ticino possono derogare a questa disposizione se prevedono anche l'insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale. Gli standard nazionali di formazione, approvati nel 2012 da tutti i cantoni, definiscono obbiettivi chiari per due lingue, i quali prevedono il raggiungimento di competenze equivalenti al termine della scuola obbligatoria. L'insegnamento della prima lingua straniera è coordinato a livello regionale. Un insegnamento facoltativo appropriato di una terza lingua nazionale - nella maggior parte dei cantoni si tratta dell'italiano - deve inoltre essere garantito.

Gli stessi principi sono contemplati nella legge sulle lingue, entrata in vigore nel 2010.

Per quanto riguarda l'insegnamento post-obbligatorio, l'ordinanza del Consiglio federale/il regolamento della CDPE sulla maturità (ORRM) prevedono che a livello liceale l'italiano sia offerto come disciplina fondamentale e facoltativa nei cantoni in cui la prima lingua è il tedesco o il francese.

In virtù dell'art. 10 dell'ordinanza sulle lingue (OLing) la Confederazione appoggia inoltre progetti innovativi che promuovono l'insegnamento di una seconda o di una terza lingua nazionale. Attualmente la Confederazione sostiene ad esempio un progetto promosso dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, che prevede l'insegnamento intensivo dell'italiano come lingua straniera a livello secondario I secondo un approccio innovativo di didattica plurilingue.

Occorre inoltre menzionare i corsi di lingua e di cultura dei paesi d'origine in italiano aperti agli allievi italofoni e alle loro famiglie e offerti in tutti i cantoni della Svizzera tedesca e romanda.

2. Il rapporto del gruppo di lavoro sulla promozione dell'insegnamento dell'italiano nei licei svizzeri rappresenta per la Confederazione e per i cantoni una valida base di discussione. Per quanto concerne la realizzazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto, essa sarà oggetto di discussione tra Confederazione e cantoni.

La Confederazione attua già oggi alcune misure proposte dal gruppo di lavoro. Essa sostiene ad esempio gli scambi linguistici tra le diverse regioni della Svizzera e con la Svizzera italiana in particolare, con effetti positivi anche sull'insegnamento dell'italiano nei licei.

3. La Confederazione e i cantoni riconoscono l'importanza e la validità della formazione bilingue. A livello liceale, ad esempio, la possibilità di conseguire una maturità con menzione bilingue è ancorata nell'articolo 18 ORRM.

La Confederazione sostiene attivamente l'insegnamento bilingue con una lingua nazionale come lingua d'immersione. In base all'articolo 10 OLing essa può accordare aiuti ai cantoni per promuovere progetti-pilota di insegnamento bilingue.

Con l'entrata in vigore nel 2010 della legge sulle lingue e della relativa ordinanza, la promozione del plurilinguismo e delle lingue nazionali in Svizzera è stata rafforzata, anche in ambito scolastico. Come è stato illustrato, la Confederazione offre già oggi degli incentivi ai cantoni per promuovere l'insegnamento delle lingue nazionali al di fuori del loro territorio di appartenenza. Essa sta tuttavia già analizzando ulteriori misure da adottare, in collaborazione con i cantoni, per promuovere in particolare l'insegnamento dell'italiano al di fuori della Svizzera italiana.

Risposta del Consiglio federale.

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