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14.3544 · Interpellanza · 2014-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Per gli abusi sessuali nei confronti di minori, adulti e disabili deve vigere la tolleranza zero. Tali casi suscitano giustamente orrore in tutto il Paese. Trattandosi di questioni delicate, le organizzazioni specializzate e le associazioni sarebbero liete di disporre di un interlocutore specifico cui rivolgersi per trattare correttamente e rapidamente i casi di abuso nelle proprie fila. Richieste in tal senso sono già state avanzate nella stampa ("NZZ" del 18 marzo 2014). La Germania prevede già il modello di incaricati indipendenti per casi di abuso. Esiste un servizio telefonico che tratta i casi di abuso sessuale.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di tali uffici di comunicazione previsti all'estero? Come giudica il loro lavoro e la loro efficacia?

2. È disposto a istituire un tale ufficio di comunicazione? In caso affermativo, come potrebbe essere organizzato? In caso negativo, perché no?

3. Vi sono già servizi di questo tipo in alcuni cantoni? In caso affermativo, in quali?

4. Potrebbero essere incaricati di svolgere tale compito per evitare eventuali doppioni e spese supplementari?

5. Il Consiglio federale ritiene possibile che

a. un tale ufficio di comunicazione sia a bassa soglia e indipendente;

b. tutte le comunicazioni debbano essere obbligatoriamente esaminate;

c. vengano accettate anche comunicazioni anonime;

d. i whistleblower non vengano chiamati a rispondere?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale segue con interesse le soluzioni adottate all'estero, ma non è in grado di valutare in maniera definitiva il lavoro e i risultati degli uffici di comunicazione istituiti all'estero.

2.-4. Le nuove autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) hanno iniziato la loro attività il 1° gennaio 2013. Il loro compito è di proteggere in generale le persone bisognose d'aiuto, in particolare i minori e i disabili, il che comprende anche la prevenzione degli abusi sessuali. Chiunque può avvisare l'APMA quando una persona pare bisognosa d'aiuto; sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale. Inoltre, chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona pare bisognosa d'aiuto è tenuto alla segnalazione (art. 314 cpv. 1 CC in combinato disposto con l'art. 443 cpv. 2 CC; RS 210). Infine, in virtù dell'articolo 364 CP (RS 311.0), le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale hanno il diritto di avvisare l'APMA se è stato commesso un reato contro un minorenne. In adempimento della mozione Aubert 08.3790 "Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali" il Consiglio federale ha inoltre fatto elaborare un avamprogetto che prevede diritti e obblighi di avviso ancora più estesi per determinate categorie di professionisti (http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2366/CC-Protezione-del-figlio_Progetto_it.pdf). La pertinente procedura di consultazione si è conclusa il 31 marzo 2014; i pareri pervenuti sono attualmente valutati.

In caso di sospetto di abuso sessuale esiste anche la possibilità di sporgere una denuncia penale. Le fattispecie penali ipotizzabili (art. 187 segg. CP) possono essere denunciate da chiunque e vanno perseguite d'ufficio. Inoltre, gli episodi di sfruttamento sessuale di minorenni da parte di turisti osservati durante una vacanza all'estero possono essere segnalati online (www.stopchildsextourism.ch). Infine, ha diritto all'aiuto alle vittime chiunque sia stato leso direttamente nell'integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato commesso in Svizzera. L'aiuto alle vittime può essere sollecitato anche dai famigliari e comprende in particolare la consulenza, nonché l'assistenza medica, psicologica e giuridica. Se sospettano che l'integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minorenne o di un'altra persona minorenne sia seriamente minacciata, i consultori per le vittime possono avvisare l'APMA o sporgere denuncia penale (art. 11 cpv. 3 LAV; RS 312.5).

Esistono pertanto vari consultori e autorità specializzate che svolgono i compiti degli uffici di comunicazione e hanno le competenze necessarie per reagire in maniera adeguata alle comunicazioni di sospetto. L'istituzione di un ufficio di comunicazione parallelo a livello federale non apporterebbe alcun valore aggiunto e comporterebbe doppioni e problemi di competenza. Pur nutrendo grande simpatia per l'obiettivo perseguito dall'interpellanza, il Consiglio federale non ritiene dunque opportuno creare un ufficio nazionale di comunicazione per abusi sessuali.

5. a.-c. Le APMA sono autorità specializzate indipendenti. In base alla massima dell'ufficialità e al principio inquisitorio vigenti nel diritto di protezione dei minori e degli adulti, devono avviare e svolgere d'ufficio indagini anche in assenza di una denuncia formale se vengono a conoscenza di indizi secondo cui una persona pare bisognosa di aiuto. Le APMA adempiono pertanto già oggi i criteri menzionati.

d. Confederazione e cantoni hanno disciplinato nella legge i diritti e gli obblighi di avviso. In linea di massima chi esercita in buona fede un tale diritto o obbligo non può essere chiamato a rispondere, anche se il sospetto dovesse rivelarsi infondato (cfr. anche art. 173 n. 2 CP Diffamazione).

Risposta del Consiglio federale.