14.3908 · Postulato · 2014-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare le possibili soluzioni per imporre la moderazione nei commenti sui siti a grande traffico.
Begründung
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero vieta la discriminazione e la lesione della dignità delle persone in base alla loro appartenenza razziale, etnica o religiosa. Da qualche tempo si diffondono su Internet incitazioni all'odio e alla violenza che violano tale norma penale; messaggi razzisti, antisemiti, omofobi o misogini propagano l'odio e la violenza, come dimostra chiaramente la barbarie delle recenti decapitazioni postate su Internet, portando questo odio a livelli sempre più elevati. I forum non sono soltanto il luogo di diffusione di questi messaggi, ma anche di pianificazione di attacchi terroristici. E gli autori dei messaggi d'odio restano nell'anonimato, che garantisce loro la totale impunità. Le reti sociali che diventano il veicolo di questi eccessi passibili di condanna penale devono essere richiamate alle loro responsabilità. I gestori dei forum devono avere la medesima responsabilità editoriale di un editore di un giornale.
Tale responsabilità editoriale potrebbe assumere la forma di un'identificazione sommaria dei partecipanti ai forum, se possibile per SMS. Gli editori dovrebbero peraltro essere tenuti a filtrare e/o segnalare i contenuti illegali e a garantire l'identificazione dell'autore di un messaggio d'odio in caso di procedimento penale o procedura civile.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il diritto vigente il gestore di una piattaforma di discussione non può restare inattivo se viene a conoscenza di contributi razzisti od offensivi. Se non cancella tali commenti rischia infatti di essere chiamato a rispondere in sede civile o penale. Già solo per questo è interessato a moderare i commenti. Si espone a sanzioni se si rifiuta di fornire alle autorità di perseguimento penale le prove da esse richieste. L'articolo 28a del Codice penale (CP; RS 311.0) garantisce tuttavia la protezione delle fonti per le pubblicazioni anonime a carattere giornalistico (ossia informativo). Tale protezione vale anche per le piattaforme sociali gestite da giornalisti professionisti. La protezione delle fonti non comporta tuttavia una lacuna nel perseguimento penale, in quanto al posto dell'autore può essere punita la persona responsabile della pubblicazione o il redattore (cfr. art. 28 e 322bis CP). Inoltre, secondo la prassi del Tribunale federale, in caso di esternazioni razziste (art. 261bis CP), pornografia dura (art. 197 cpv. 3 CP) e rappresentazioni violente (art. 135 CP) tutti i partecipanti alla pubblicazione possono rendersi punibili quali coautori o complici. Il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) setaccia attivamente Internet alla ricerca di siti con contenuti penalmente rilevanti, riceve segnalazioni e le inoltra alle competenti autorità svizzere ed estere.
La sfida vera e propria risiede nel carattere internazionale di Internet. Dato che la maggior parte dei contenuti punibili scoperti o segnalati in Svizzera si trovano su server esteri, le autorità svizzere non possono procedere direttamente. Per chiarire i reati spesso occorre richiedere prove all'estero conformemente alla legge sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1). Queste procedure sono decisamente più complesse rispetto a un perseguimento penale meramente svizzero. Viste le correlazioni internazionali, l'introduzione di un obbligo di identificazione limitato alla Svizzera non sarebbe efficace, in quanto difficile da applicare.
A titolo di complemento occorre rinviare ai lavori del gruppo di lavoro interdipartimentale sulla responsabilità dei provider, che sta esaminando la necessità di legiferare in ambito civile (in particolare in quello della protezione della personalità) e se del caso elaborerà un avamprogetto per la consultazione entro la fine del 2015. I lavori sono in corso, pertanto non è opportuno effettuare un ulteriore esame, che comporterebbe soltanto doppioni.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.