14.3931 · Interpellanza · 2014-09-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Da uno studio realizzato dalla società KPMG ("Wenn alle Kantonalbanken Steuern bezahlen würden... - Eine Studie über die finanziellen Auswirkungen einer Unterstellung der bislang steuerbefreiten Kantonalbanken unter die Gewinn- und Kapitalsteuerpflicht") emerge che nel contesto giuridico attuale, 19 delle 24 banche cantonali sono parzialmente o totalmente esentate dall'imposta sull'utile e dall'imposta sul capitale. Secondo lo studio citato, questo privilegio fiscale non è giustificato né dai rapporti di proprietà esistenti sulle banche in questione, né da specificità riguardanti l'attività, né dal bacino di clienti. Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, l'unica differenza tra le banche cantonali assoggettate ed esentate consiste nella forma giuridica. Le banche organizzate come corporazione di diritto pubblico sono esentate dall'imposta sull'utile, mentre quelle organizzate come società anonima non beneficiano degli stessi privilegi fiscali. In relazione con questo dato di fatto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono le banche cantonali tuttora totalmente o parzialmente esentate dall'imposta sull'utile e dall'imposta sul capitale?
2. Secondo i dati pubblicati nello studio della KPMG, se tutte le banche cantonali avessero pagato l'imposta sull'utile e sul capitale, nel 2006 i cantoni avrebbero incassato complessivamente 447 milioni di franchi in più e la Confederazione 102 milioni. In base ai dati del 2013, quali sarebbero state le entrate supplementari della Confederazione se tutte le banche cantonali avessero pagato queste imposte?
3. Qual è l'opinione del Consiglio federale su queste disparità di trattamento fiscale tra le banche cantonali?
4. Il Consiglio federale è disposto a esaminare la possibilità di conteggiare gli utili di tutte le banche cantonali nel calcolo della perequazione finanziaria tra i cantoni?
5. In quali altri settori a livello federale esistono differenze significative in materia di imposizione in funzione della forma giuridica?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In generale si può affermare che l'esenzione delle banche cantonali dalle imposte dirette si fonda per la Confederazione sull'articolo 56 lettera b LIFD, secondo il quale i cantoni e i loro stabilimenti sono esenti dall'imposta, e per i cantoni e i comuni sull'articolo 23 capoverso 1 lettera b LAID, in base al quale il cantone e i suoi stabilimenti sono esenti dall'imposta ai sensi del diritto cantonale. Ai fini dell'imposta federale diretta sono dunque completamente esenti dall'imposta sull'utile le banche cantonali organizzate come stabilimenti di diritto pubblico. Secondo l'estratto del registro di commercio si tratta delle seguenti banche cantonali: Aargauische Kantonalbank (impresa autonoma di diritto pubblico), Appenzeller Kantonalbank (istituto statale), Basellandschaftliche Kantonalbank (stabilimento di diritto pubblico), Basler Kantonalbank (stabilimento statale), Banque Cantonale de Fribourg (impresa di diritto pubblico), Graubündner Kantonalbank (istituto di diritto pubblico), Banque cantonale neuchâteloise (impresa di diritto pubblico), Nidwaldner Kantonalbank (persona giuridica autonoma del diritto pubblico cantonale), Obwaldner Kantonalbank (stabilimento di diritto pubblico), Schaffhauser Kantonalbank (istituto di diritto pubblico), Schwyzer Kantonalbank (stabilimento di diritto pubblico), Thurgauer Kantonalbank (stabilimento di diritto pubblico), Banca dello Stato del cantone Ticino (istituto di diritto pubblico), Urner Kantonalbank (istituto statale) e Zürcher Kantonalbank (stabilimento di diritto pubblico). Le banche cantonali costituite come società anonime di diritto privato non godono invece dell'esenzione fiscale.
2. In linea di principio l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e le autorità cantonali di tassazione non calcolano le entrate fiscali che vengono a mancare. La società KPMG ha invece eseguito un calcolo in base alle cifre del 2006. Per il 2013 non esiste tuttavia alcuno studio. Inoltre gli istituti non allestiscono un bilancio fiscale poiché sono esenti da imposte. Il bilancio commerciale consente solo una stima delle imposte da pagare.
3. La disparità di trattamento fiscale tra le banche cantonali si basa sulla legislazione vigente. Nell'esenzione fiscale di alcune banche cantonali può essere ravvisato un certo vantaggio competitivo rispetto alle altre banche. Talvolta ciò è giustificato dal fatto che i cantoni possono, quale contropartita, imporre alle banche cantonali restrizioni relativamente alla sfera d'attività materiale e/o geografica, per cui il vantaggio competitivo fiscale viene relativizzato. Le banche cantonali sono in particolare però tenute al versamento degli utili, che può essere molto diverso a seconda della forma giuridica della banca cantonale e dell'esistenza di una garanzia statale.
4. Uno degli obiettivi della NPC consiste nell'attribuire a tutti i cantoni una dotazione di base di risorse finanziarie, riducendo così il divario tra cantoni più poveri e cantoni più ricchi. Ciò avviene mediante la perequazione delle risorse, che si basa sul potenziale di risorse dei cantoni. Quest'ultimo comprende il sostrato fiscale, ossia la forza economica sfruttabile fiscalmente di un cantone, e si compone del reddito e della sostanza imponibili delle persone fisiche e degli utili imponibili delle imprese. In tal modo gli utili imponibili delle banche cantonali costituite come società anonime di diritto privato confluiscono nella perequazione finanziaria. Il contributo al potenziale delle risorse degli utili fiscalmente esenti delle banche cantonali organizzate come istituti di diritto pubblico appare troppo modesto per giustificare una modifica legislativa, che tra l'altro renderebbe più complessa la NPC.
5. A livello federale la forma giuridica di una società influenza anche il genere e l'ammontare dell'imposizione. Ai sensi dell'articolo 49 LIFD le società di capitali e le società cooperative sono assoggettate all'imposta sull'utile con un'aliquota dell'8,5 per cento (art. 68 LIFD) mentre le associazioni, le fondazioni e altre persone giuridiche lo sono con il 4,25 per cento dell'utile netto (art. 71 cpv. 1 LIFD). Non sono invece assoggettate all'imposta sull'utile le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita, per le quali il reddito è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci (art. 10 LIFD).
Risposta del Consiglio federale.