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14.3953 · Interpellanza · 2014-09-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Poiché le aliquote d'imposta vengono fissate regolarmente in atti normativi sottoposti a referendum, in Svizzera le imposte non possono essere aumentate senza il consenso del popolo. Pertanto le amministrazioni pubbliche cercano di finanziare le loro uscite e i loro compiti supplementari attraverso la riscossione di tributi e tasse sempre più elevati. La concorrenza fiscale, da una parte, e la scarsa trasparenza, dall'altra, favoriscono uno spostamento delle fonti di entrate dalle imposte alle tasse. Questa tendenza è giuridicamente discutibile. Infatti, diversamente dalle imposte, le tasse non sono destinate alla raccolta pubblica di fondi, ma devono rispettare i principi costituzionali della copertura dei costi e dell'equivalenza.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Come sono composte le entrate risultanti da tributi e tasse di Confederazione, cantoni, comuni e assicurazioni sociali e come si sono sviluppate nel tempo rispetto alle entrate totali e fiscali?

2. Il Consiglio federale come giudica la partecipazione democratica della popolazione nella riscossione di nuovi tributi e tasse nonché nel loro adeguamento? Il controllo democratico e la partecipazione da parte di popolo e Parlamento sono sufficientemente garantiti?

Stellungnahme des Bundesrates

In adempimento della mozione Steiner (06.3811) "Onere a titolo di emolumenti. Trasparenza", dal 2011 l'AFF pubblica annualmente il documento "Finanziamento con tasse nei cantoni e nei comuni". L'indicatore del finanziamento con tasse confronta, suddivise in cinque settori chiave (diritto generale, circolazione stradale e navigazione, approvvigionamento idrico, eliminazione delle acque di scarico, gestione dei rifiuti), le tasse ai costi. Questo indicatore copre poco più del 50 per cento delle entrate risultanti dalle tasse nei cantoni e nei comuni. Dalla pubblicazione emerge che globalmente non si può parlare di un eccessivo e ingiustificato ricorso alle tasse per fini di finanziamento. Al contrario, secondo i dati disponibili, nei settori coperti dall'indicatore del finanziamento, più di un quinto delle uscite generate è coperto dalle imposte.

1. Per rispondere alla domanda sullo sviluppo nel tempo delle entrate risultanti da tasse e tributi, bisogna mettere a confronto le entrate risultanti dai tributi causali (ossia tasse e tasse sostitutive quali le tasse di esenzione dall'obbligo militare e dal servizio pompieri) con il gettito fiscale e le entrate complessive. La base di dati è costituita dalla statistica finanziaria dell'AFF. Rispetto al gettito fiscale, la quota dei tributi causali per l'insieme dei settori pubblici dal 1990 oscilla dal 5,0 al 6,4 per cento. Negli ultimi tempi questa percentuale si è stabilita al di sotto del 5,5 per cento. Non si constata quindi nessun incremento del finanziamento degli enti pubblici tramite tasse. In nessuno dei quattro sottosettori analizzati si evidenzia una tendenza a un incremento sproporzionato dei tributi causali. La diminuzione occorsa nel 2008 a livello di Confederazione è imputabile principalmente al consolidamento della Confederazione con le unità contabilizzate dell'Amministrazione federale decentralizzata, operato a partire dal 2008. Dato che le assicurazioni sociali non dispongono di entrate risultanti da tasse, la loro quota corrisponde sempre allo 0 per cento.

Quota dei tributi causali (tasse e tasse sostitutive) in relazione al gettito fiscale

19901995200020052006200720082009201020112012Insieme dei settori pubblici5.0%5.9%5.6%6.1%6.0%5.9%5.2%5.4%5.4%5.4%5.4%Confederazione1.9%2.2%1.9%1.9%1.9%1.8%1.0%1.0%1.0%1.1%1.2%cantoni7.6%9.0%9.2%9.4%9.2%9.0%9.3%9.7%9.7%9.6%9.5%comuni14.1%17.4%17.9%19.8%19.6%18.9%17.0%17.1%17.4%17.4%17.4%Assicurazioni sociali0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Anche rispetto alle entrate complessive delle amministrazioni pubbliche, non si constata alcuna tendenza a un'espansione sproporzionata dei tributi causali. La percentuale relativa all'insieme dei settori pubblici si situa dal 1990 tra il 4,0 e il 4,9 per cento. Anche da questo punto di vista, non si constata in nessuno dei sottosettori considerati alcuna tendenza particolare a un aumento della quota delle tasse. A livello comunale lo sviluppo è distorto da un effetto speciale. Prima della revisione della statistica finanziaria, introdotta a partire dall'anno contabile 2008, gli ospedali erano inclusi nei conti dei comuni e quindi le indennità versate a titolo di ricavi per "tasse ospedaliere e di ricovero, rette", che nel 2007 superavano i 6 miliardi di franchi, rappresentavano un importante introito. In virtù degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera in materia di statistiche, dal 2008 gli ospedali non rientrano più nei conti pubblici, bensì in quelli delle aziende statali. Correggendo verso il basso le entrate totali dei comuni (ossia il denominatore della quota) per il periodo 1990-2007, al netto di questo effetto, la quota dei tributi causali risulta piuttosto stabile dal 1994 anche a livello comunale, attestandosi attorno al 10 per cento.

Quota dei tributi causali (tasse e tasse sostitutive) in relazione alle entrate complessive delle pubbliche amministrazioni

19901995200020052006200720082009201020112012Insieme dei settori pubblici4.0%4.6%4.4%4.7%4.6%4.6%4.3%4.4%4.5%4.5%4.5%Confederazione1.8%1.9%1.7%1.7%1.7%1.6%0.9%0.9%0.9%1.0%1.1%cantoni4.3%4.8%4.5%4.7%4.6%4.5%4.8%5.1%5.0%5.0%5.0%comuni7.4%8.7%8.8%9.3%9.3%9.2%10.0%10.0%10.2%10.1%10.2%Assicurazioni sociali0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Come emerge dalle due tabelle, l'importanza delle tasse a livello federale è relativamente modesta e nel corso dell'ultimo ventennio risulta addirittura tendenzialmente in diminuzione.

2. Tasse e tributi causali devono sempre poggiare su una base legale. In determinati settori, per la Confederazione la base legale è prevista nelle leggi speciali. Per tutti gli altri settori in cui il legislatore rinuncia a un disciplinamento speciale, la base legale è invece prevista all'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010), che demanda al Consiglio federale la facoltà di emanare disposizioni sulla riscossione di emolumenti. Secondo il Consiglio federale il controllo democratico e il diritto di partecipazione sono garantiti. L'esigenza di una base legale per la riscossione di emolumenti si applica anche ai cantoni e ai comuni. Per il resto occorre anche rispettare l'autonomia finanziaria garantita ai cantoni dalla Costituzione federale. Perciò, la riscossione di tributi cantonali rientra nella sfera di competenza dei cantoni e dei rispettivi comuni, e pertanto il Consiglio federale si astiene dall'esprimersi al riguardo.

Risposta del Consiglio federale.