Lexipedia

Glencore Xstrata. Perforazioni petrolifere sul territorio del Sahara occidentale occupato dal Marocco

14.4148 · Interpellanza · 2014-12-10

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

L'Ufficio nazionale degli idrocarburi e delle miniere del Regno del Marocco annuncia sul proprio sito Internet che Glencore Xstrata, il gigante delle materie prime con sede a Zugo, è suo partner per l'esplorazione e lo sfruttamento delle due zone di estrazione offshore di Foum Ognit e Boujdour Shallow. Tali zone sono situate a sud-est della capitale del Sahara occidentale, El Ayoune, nei territori del Sahara occidentale occupati dal Marocco. Le attività sono state autorizzate dal governo marocchino.

A questo proposito chiedo al Consiglio federale:

1. A quali condizioni stabilite dal diritto internazionale una multinazionale può ricercare ed estrarre materie prime nei territori non autonomi del Sahara occidentale occupati dal Marocco? Quali obblighi risultanti dal quarto protocollo delle Convenzioni di Ginevra deve ottemperare il governo marocchino in tale contesto?

2. Quale informazione giuridica ha fornito l'ONU nel 2002 al Consiglio di sicurezza per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse naturali nei territori occupati del Sahara occidentale? Come determinare gli interessi e la volontà della popolazione autoctona, i Sahrawi, in un contesto segnato dall'occupazione marocchina e dall'insediamento di cittadini marocchini nel Sahara occidentale?

3. A quale responsabilità sociale e a quali obblighi legali deve ottemperare Glencore Xstrata per esercitare un'attività nei territori occupati del Sahara occidentale?

4. Cosa ha fatto il Consiglio federale per verificare le informazioni riguardanti la licenza accordata a un consorzio con sede in Svizzera per due zone di estrazione offshore sul territorio del Sahara occidentale?

5. Il segretario di Stato Yves Rossier ha affrontato tale questione in occasione dell'incontro con il presidente della Camera dei rappresentanti del Marocco, Rachid Talbi Alami, il 3 novembre 2014?

6. In questa stessa occasione, il segretario di Stato si è incontrato con i legittimi rappresentanti della popolazione del Sahara occidentale, i Sahrawi? Nel corso degli ultimi anni, in quali occasioni e a che livello diplomatico la Svizzera ha cercato il dialogo con il popolo sahrawi?

7. Quali iniziative ha intrapreso il Consiglio federale al fine di contribuire all'attuazione della risoluzione 2152 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 29 aprile 2014?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le norme vigenti derivano dal diritto internazionale applicabile alle potenze che amministrano un territorio non autonomo (a.) e dal diritto internazionale umanitario che regola l'operato delle potenze occupanti (b.):

a. Per la prassi internazionale e l'ONU il Sahara Occidentale costituisce un "territorio non autonomo" (art. 73 della Carta). Secondo l'ONU, nessuno Stato amministra formalmente il Sahara Occidentale ai sensi di questo articolo. Il Segretario generale aggiunto agli affari giuridici dell'ONU ritiene tuttavia, come indicato in una perizia del 2002 (S/2002/161), che il Marocco amministri di fatto il Sahara Occidentale. Questa perizia precisa che lo sfruttamento di risorse naturali ad opera di una potenza amministrante a beneficio del popolo di un territorio non autonomo, in suo nome o previa consultazione dei suoi rappresentanti, è conforme al principio della "sovranità permanente sulle risorse naturali". Sono incompatibili con il diritto internazionale soltanto le attività di sfruttamento contrarie agli interessi e alla volontà del popolo del territorio autonomo.

b. Secondo il diritto internazionale umanitario, una potenza occupante amministra un territorio occupato solo temporaneamente, non detiene alcun diritto sovrano e in linea di principio ha l'obbligo di amministrare il territorio occupato a beneficio della popolazione autoctona. Le risorse naturali del territorio occupato non appartenenti a privati possono essere sfruttate solo con moderazione e in base al principio dello sfruttamento nell'interesse della popolazione locale e non della potenza occupante. Queste norme si basano sulle relative disposizioni della Convenzione (IV) di Ginevra del 1949, del Protocollo aggiuntivo (I) del 1977 alle Convenzioni di Ginevra e della Convenzione dell'Aia del 1907 nonché sul diritto consuetudinario.

Non esiste alcun meccanismo che permetta di determinare la volontà del popolo saharawi. È quindi fondamentale che tale questione sia presa in debita considerazione durante i negoziati condotti sotto l'egida dell'ONU, che la Svizzera sostiene pienamente e che dovrebbero sfociare in una soluzione equa e duratura per il Sahara Occidentale.

3. Il Consiglio federale si aspetta che le imprese attive in contesti fragili non si limitino a rispettare le prescrizioni legali ma che, nel quadro di una conduzione responsabile degli affari, applichino la dovuta diligenza così come previsto dalle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Questi ultimi prevedono ad esempio il rispetto, da parte delle imprese, dei diritti umani delle persone appartenenti a popolazioni o gruppi specifici bisognosi di una particolare attenzione, compresi i popoli autoctoni, se con le loro azioni le imprese rischiano di incidere negativamente su questi diritti. Le imprese sono tenute a rispettare le leggi nazionali, ma la loro responsabilità nei confronti del rispetto dei diritti dell'uomo sussiste indipendentemente dalle capacità o dalla determinazione degli Stati di adempiere i loro obblighi in questo campo e prevale sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali.

4. L'amministrazione federale è in contatto con Glencore che ha confermato di aver ottenuto due licenze di esplorazione per le zone menzionate e di aver preso atto della perizia giuridica dell'ONU del 2002.

5. Il segretario di Stato Yves Rossier non ha menzionato specificatamente la questione delle trivellazioni petrolifere. In tutti i suoi colloqui ha comunque discusso del Sahara Occidentale ribadendo la posizione della Svizzera, che da un lato considera il Sahara Occidentale un "territorio non autonomo" non facente parte del Marocco e dall'altro non riconosce come Stato la "Repubblica Araba Saharawi Democratica". Il segretario di Stato Yves Rossier ha altresì sottolineato che la Svizzera sostiene gli sforzi volti a promuovere il rispetto universale dei diritti dell'uomo nel Sahara Occidentale nel fermo convincimento che una soluzione equa e duratura potrà essere raggiunta solo tramite un negoziato.

6. No. Il segretario di Stato Yves Rossier si è recato a Rabat per consultazioni politiche con il Marocco e non ha incontrato rappresentanti del popolo saharawi. I servizi del DFAE li ricevono comunque a vari livelli per uno scambio di opinioni su diverse tematiche legate al Sahara Occidentale.

7. La risoluzione 2152 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 29 aprile 2014 proroga di un ulteriore anno il mandato della missione delle Nazioni Unite per l'organizzazione di un referendum nel Sahara Occidentale (Minurso) e si appella agli Stati per sostenere le misure di consolidamento della pace. Il 28 agosto 2014, sulla base della risoluzione 2152 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera appoggerà la missione dell'ONU nel Sahara Occidentale distaccandovi un numero massimo di sei osservatori.

La Svizzera sostiene la missione dell'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara Occidentale Christopher Ross inviando due esperti di mediazione. Due altri esperti svizzeri partecipano inoltre al programma di sminamento della Minurso.

Risposta del Consiglio federale.

Glencore Xstrata. Perforazioni petrolifere sul territorio del Sahara occidentale occupato dal Marocco | Lexipedia | Lexipedia