14.4300 · Mozione · 2014-12-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica delle disposizioni di legge al fine di disciplinare lo sviluppo del "crowdfunding" in Svizzera e, questo, proponendo segnatamente soluzioni di "e-governance", investimenti a distanza e identificazione elettronica dell'investitore allo scopo di accettare, ad esempio, documenti
legali in forma elettronica e partecipare alle assemblee generali a distanza.
Begründung
In Svizzera il finanziamento partecipativo (crowdfunding) si sta sviluppando fortemente. Dalla donazione al prestito, passando dall'investimento, questo mercato in sviluppo è un'opportunità per decine di imprenditori, in particolare nell'ambito del capitale di rischio e delle giovani imprese innovative.
Bisogna promuoverne lo sviluppo in condizioni stabili e sicure. Oggi la legge non contempla tuttavia tutte le condizioni. Un punto può sicuramente essere migliorato, ossia la dematerializzazione ("e-governance"), affinché tutte le persone motivate possano investire senza costrizione né spostamenti. Oggi è tecnicamente possibile in Svizzera per le imprese quotate, i prodotti finanziari o le scommesse online ma non per il tessuto economico locale e le piccole imprese innovative che sono il futuro del Paese.
Il Consiglio federale è pertanto incaricato di adattare il nostro quadro giuridico nazionale allo sviluppo del "crowdfunding" al fine di semplificare la vita degli investitori e sostenere i nostri imprenditori. Questo può avvenire, ad esempio, con la semplificazione dell'autenticazione delle firme elettroniche e con l'espansione del loro utilizzo, con l'autorizzazione del diritto di voto online in occasione delle assemblee generali oppure con l'utilizzo della videoconferenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con il termine "crowdfunding", la cui definizione è piuttosto vaga (a grandi linee finanziamento collettivo), vengono indicati oggigiorno diverse modalità che permettono di procurarsi fondi da un grande numero di finanziatori per attività di natura economica e di altro genere. Di norma ogni finanziatore partecipa con un piccolo contributo e la comunicazione con i finanziatori viene effettuata mediante piattaforme online. Diversi offerenti si sono specializzati nell'offerta di simili piattaforme a terzi. Sul mercato del crowdfunding in Svizzera così definito non vi sono rilevamenti statistici. Secondo la ricerca della scuola universitaria professionale di Lucerna "Crowdfunding Monitoring Schweiz 2014" esistevano in Svizzera nel 2013 soltanto quattordici piattaforme attive (12 con sede in Svizzera). La stessa indagine ha quantificato il volume degli investimenti raggiunto mediante attività di crowdfunding a 11,6 milioni di franchi. Pertanto i finanziamenti attraverso il mercato del crowdfunding in Svizzera possono essere considerati sia in termini assoluti sia in termini relativi come un fenomeno marginale rispetto ad altre forme di finanziamento di progetti (ad es. finanziamenti mediante venture capital fund).
Sotto il profilo giuridico un'attività di crowdfunding in Svizzera può essere svolta nel quadro della legislazione sui mercati finanziari esistente. Il diritto svizzero in materia di vigilanza non contempla nessuna disposizione specifica sul crowdfunding. A causa delle singole forme di finanziamento crowdfunding impostate in modo molto diverso tra loro, l'ammissibilità sul piano della legislazione in materia di mercati finanziari deve però essere esaminata caso per caso. All'inizio del mese di dicembre 2014 la FINMA ha pubblicato la scheda informativa Crowdfunding che illustra sia la situazione giuridica vigente per gli sviluppatori di progetto e i gestori delle piattaforme sia i rischi per gli investitori.
Per quanto concerne la tecnologia, la ricerca summenzionata conclude che le barriere all'entrata per il crowdfunding sono sostanzialmente molto basse, poiché nel frattempo è possibile disporre di tecnologia conveniente e standardizzata. Inoltre sono in corso diverse revisioni di legge al fine di promuovere il commercio elettronico. Ad esempio in futuro, come richiesto dalla mozione, attraverso la modernizzazione del diritto della società anonima verrà data la possibilità di accettare la partecipazione a distanza ad assemblee generali. In aggiunta la regolamentazione della firma elettronica dovrà essere adeguata alle esigenze dell'economia nonché al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (cfr. messaggio del 15.01.2014 concernente la revisione totale della legge federale sulla firma elettronica; FiEle).
Pertanto il Consiglio federale ritiene che al momento in Svizzera le basi giuridiche attuali e quelle in fase di elaborazione per svolgere un'attività di crowdfunding siano sufficienti. Il mercato del crowdfunding in Svizzera presenta per certo un potenziale di crescita. In futuro questa forma di finanziamento potrebbe divenire rilevante soprattutto per la prima acquisizione di capitali da parte di imprese start-up. Il Consiglio federale segue di conseguenza con attenzione il mercato del crowdfunding in Svizzera così come gli sviluppi normativi all'estero. Nel quadro del rapporto concernente l'adozione del postulato 13.4237, "Migliorare lo sviluppo delle giovani imprese innovative", il Consiglio federale valuterà il mercato del crowdfunding in Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.