15.1073 · Interrogazione · 2015-09-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In relazione a un rapporto sui malati gravi nelle carceri europee che devo redigere per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Quanti malati gravi sono detenuti nei penitenziari svizzeri e nei rispettivi reparti speciali?
2. Quali possibilità esistono in Svizzera di sospendere o annullare l'esecuzione della pena e rilasciare i detenuti affetti da una malattia incurabile, di modo che non debbano morire in carcere?
3. Il Consiglio federale è anch'esso convinto che in Svizzera nessuna persona debba morire in carcere e che la questione non vada lasciata alla decisione dei cantoni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Presso i tre concordati sull'esecuzione delle pene è stato condotto un sondaggio. Sulla base delle risposte pervenute, si stima che in Svizzera vi siano tra i venti e i trenta detenuti gravemente malati. In questo sondaggio è stata considerata gravemente malata una persona con una speranza di vita sensibilmente ridotta.
2. Secondo il Codice penale svizzero è possibile derogare alle norme in materia di esecuzione in favore del detenuto qualora il suo stato di salute lo richieda (art. 80 cpv. 1 lett. a del Codice penale). L'articolo 80 capoverso 2 del Codice penale permette l'esecuzione della pena detentiva anche in un'"altra istituzione appropriata", con cui si intendono, oltre agli ospedali e agli istituti di riabilitazione di ogni tipo, anche gli istituti per disabili, invalidi o persone anziane. Questo permette di trasferire un detenuto in fin di vita ad esempio in una casa per anziani o di cura oppure in un ospizio.
Qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona in questione lo giustifichino, un detenuto può, a titolo eccezionale, essere liberato condizionalmente già quando ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi - in caso di pena detentiva a vita, quando ha scontato metà della pena, ma in ogni caso almeno dieci anni (art. 86 cpv. 4 e 5 del Codice penale). Conformemente al messaggio del Consiglio federale, il carattere eccezionale deve essere in relazione con l'autore o il reato. L'applicazione di questa disposizione può essere giustificata se il detenuto, a causa del decorso irreversibile di una malattia, dispone ormai soltanto di una speranza di vita limitata (FF 1999 II 1669, 1802). Anche un autore internato a vita può essere liberato condizionalmente se per grave malattia non costituisce più un pericolo per la collettività (art. 64c cpv. 4 del Codice penale).
Sarebbe pure possibile interrompere l'esecuzione, ma soltanto per gravi motivi (art. 92 del Codice penale). L'interruzione dell'esecuzione è sussidiaria rispetto a tutte le altre possibilità. Secondo la giurisprudenza, sono riconosciuti quale condizione per interrompere l'esecuzione soltanto i motivi che risiedono nella persona del detenuto, in particolare i motivi di salute che comportano un'incapacità di scontare la pena. Quest'ultima sussiste soltanto se il condannato non è in grado, per motivi di salute, di scontare una pena detentiva in un istituto d'esecuzione, nemmeno in una "deroga alle forme d'esecuzione" secondo l'articolo 80 del Codice penale. L'interruzione per motivi di salute è concessa raramente e soltanto se nell'esecuzione non può essere offerto alcun trattamento corrispondente agli standard medici generali.
Infine, il diritto di grazia può essere esercitato, totalmente o parzialmente, dall'Assemblea federale (art. 381 lett. a del Codice penale) o dall'autorità cantonale competente (art. 381 lett. b del Codice penale), possibilità questa che tuttavia non è quasi più applicata nella prassi. Alle autorità d'esecuzione non sono conferite competenze di questo tipo. La grazia può essere accordata soltanto per le pene.
3. Le disposizioni legali illustrate al punto 2 offrono un margine di manovra sufficiente per curare i detenuti gravemente malati al di fuori del carcere, il che include anche l'assistenza in stadi terminali. Queste disposizioni del diritto federale sono vincolanti per i cantoni, responsabili dell'esecuzione. Spetta alla competente autorità valutare in via discrezionale se nel caso concreto lo stato di salute del detenuto giustifica una deroga alle regole generali d'esecuzione. In tale contesto, il Consiglio federale non vede motivo di modificare la vigente ripartizione delle competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure.
Il Consiglio federale rileva peraltro che nell'ambito del programma nazionale di ricerca "Fine della vita" (PNR 67) è condotto uno studio su vecchiaia, malattia e morte nell'esecuzione delle pene.
Risposta del Consiglio federale.