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15.3740 · Mozione · 2015-06-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare basi giuridiche per tutelare i fondi previdenziali del secondo pilastro, oltre che in caso d'insolvenza delle casse pensioni, anche in quello di appropriazione indebita.

Begründung

La rivista "Beobachter" ha riferito diverse volte sul seguente caso: un consulente zurighese di un sindacato italiano si è indebitamente appropriato dei fondi previdenziali di circa 250 pensionati, utilizzando una parte cospicua del denaro (diversi milioni di franchi) per finanziare il suo lussuoso stile di vita. Ora l'uomo ne deve rispondere in tribunale. Ma per i numerosi assicurati danneggiati questo è una ben magra consolazione, dal momento che hanno perso il loro denaro.

Il legislatore ha fatto in modo che, quando una cassa pensioni dichiara fallimento, gli assicurati siano tutelati contro eventuali perdite: l'istituto collettore previsto dalla legge è tenuto ad assumere i costi. Purtroppo, questa tutela è molto carente nei casi di appropriazione indebita come quello sopracitato.

I lavoratori devono avere la certezza di poter effettivamente riscuotere i fondi versati quando raggiungono l'età pensionabile. Il Consiglio federale deve pertanto far sì che questi fondi siano garantiti, da un lato adeguando le disposizioni sull'istituto collettore, dall'altro, introducendo una normativa più stringente sull'obbligo di diligenza degli istituti di previdenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Quando la prestazione d'uscita o di vecchiaia diventa esigibile, l'istituto di previdenza è tenuto a versare i fondi all'organo indicato dall'assicurato, previo adempimento degli obblighi di verifica previsti dalla legge. Se un terzo presenta una procura dell'assicurato, l'istituto deve controllarla.

Secondo la dottrina e la prassi vigenti, al contratto di previdenza si applica la responsabilità contrattuale conformemente agli articoli 97 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). L'istituto di previdenza è quindi tenuto al risarcimento del danno causato se non può provare che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 cpv. 1 CO). Inoltre, secondo l'articolo 99 capoverso 1 CO, l'istituto di previdenza è responsabile anche in caso di negligenza lieve, ovvero per qualsiasi violazione, seppur minima, dell'obbligo di diligenza previsto. Per quanto concerne il caso di truffa menzionato dall'autrice della mozione, il Tribunale federale ha statuito che l'istituto di previdenza che versi i fondi a un terzo non autorizzato basandosi su una falsa procura commette una violazione dell'obbligo di diligenza, anche nel caso in cui lo faccia in buona fede (sentenza 9C_137/2012 del 5 aprile 2012, consid. 4.3). L'istituto di previdenza non è invece responsabile se adempie il suo obbligo di diligenza e versa l'avere di previdenza a un terzo sulla base di una procura valida. I requisiti previsti in materia di obbligo di diligenza degli istituti di previdenza sono dunque già molto severi.

Fintantoché si trova all'interno del sistema del secondo pilastro, l'avere di previdenza è soggetto a rigide prescrizioni di tutela. L'avere di previdenza amministrato in questo contesto è tutelato anche in caso d'insolvenza dell'istituto di previdenza, dato che allora è il fondo di garanzia LPP a garantire le prestazioni, facendo sì che gli assicurati non subiscano danni.

Se al raggiungimento del limite di età previsto o in caso di richiesta di versamento in contanti sono adempiute le condizioni per una liquidazione in capitale, la prestazione dell'istituto di previdenza diventa esigibile. L'avere accumulato dagli assicurati esce dunque dal sistema della previdenza professionale e da quel momento sono loro gli unici a poterne disporre, decidendo come investirlo o impiegarlo; se così non fosse, le liquidazioni in capitale andrebbero vietate in generale. Se il fondo di garanzia LPP fosse tenuto a fungere da garante anche nei casi (come quello menzionato) in cui gli assicurati affidano il loro capitale di previdenza a terzi al di fuori del sistema della previdenza professionale e lo perdono per appropriazione indebita da parte di questi soggetti, il fondo di garanzia finirebbe per coprire perdite derivanti da decisioni private degli assicurati che non possono essere evitate nel quadro del sistema di vigilanza e controllo del secondo pilastro. Questo non sarebbe ragionevole. Gli assicurati possono tuttavia ricorrere ad altri mezzi legali, al di fuori della previdenza professionale, per difendersi dall'appropriazione indebita.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.