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15.3870 · Interpellanza · 2015-09-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Dal 10 al 13 settembre si è svolta l'"Azione 72 ore", evento a cui hanno partecipato 25 000 bambini e giovani che, nell'arco di 72 ore, hanno realizzato più di 400 progetti d'interesse comune a livello locale. La manifestazione è stata coordinata dalla Federazione svizzera delle associazioni giovanili in collaborazione con le organizzazioni giovanili. L'"Azione 72 ore" si tiene ogni cinque anni e incoraggia l'impegno volontario di bambini e giovani.

Il congedo giovanile, previsto dal Codice delle obbligazioni (art. 329e), è a tal fine uno strumento essenziale che consente agli apprendisti e agli impiegati fino ai 30 anni compiuti di dedicarsi a questo tipo di attività per cinque giorni all'anno. Il numero di beneficiari rivela tuttavia che questa opportunità è relativamente poco conosciuta.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Di quali mezzi dispone la Segreteria di Stato dell'economia - a cui spetta la responsabilità in materia - per migliorare la visibilità del congedo giovanile e aumentarne l'utilizzo? Cosa fa la segreteria per rendere noto il numero di persone che hanno beneficiato di questa opportunità?

2. Il Consiglio federale prevede di adottare misure mirate per far conoscere il congedo giovanile anche ai giovani immigrati?

3. Cosa fa la Confederazione, quale datore di lavoro, per far conoscere il congedo giovanile ai suoi impiegati e per motivarli a impegnarsi nel volontariato?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Il sostegno della Confederazione alle attività extrascolastiche per i bambini e i giovani si basa sulle disposizioni della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG; RS 446.1), entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Con la LPAG il Consiglio federale contribuisce a favorire il benessere psicofisico dei bambini e dei giovani, ad aiutare i bambini e i giovani a diventare persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale e a promuovere l'integrazione dei bambini e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. In quest'ambito rientra anche il congedo giovanile, retto dall'articolo 329e del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), che concede ai lavoratori fino ai 30 anni compiuti la possibilità di assentarsi dal lavoro per una durata massima complessiva di una settimana non retribuita all'anno al fine di dedicarsi ad attività di volontariato extrascolastiche presso un'organizzazione del settore culturale o sociale.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 329e CO al personale della Confederazione, il rapporto sul volontariato in Svizzera dell'Ufficio federale di statistica (2004) ha mostrato che l'amministrazione federale accordava relativamente poco spazio al congedo giovanile. Nel frattempo, le modalità di applicazione del congedo giovanile sono state disciplinate nella direttiva intitolata "Le principali condizioni di assunzione nella formazione professionale di base dell'amministrazione federale", redatta dall'Ufficio federale del personale. Attraverso la convenzione sulle prestazioni concluso con la Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG) nell'ambito dell'attuazione della LPAG per il periodo 2014-2016, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si impegna al fine di migliorare la visibilità del congedo giovanile e di diffonderne l'utilizzo. In tale contesto la FSAG mette a disposizione informazioni concernenti il congedo giovanile tramite una pagina Internet (www.jugendurlaub.ch), un opuscolo e un film in tre lingue e offre servizi d'informazione e consulenza ai datori di lavoro e ai lavoratori. Conscia dell'importanza che il volontariato riveste per la società, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) partecipa attivamente all'informazione sull'impegno volontario dei giovani con il sito "formationprofessionnelleplus.ch" e le manifestazioni SwissSkills e WorldSkills. Anche l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) pubblica informazioni on line su questo tema sotto la rubrica "Monitori Gioventù e Sport". Questi due uffici federali sono competenti in materia di informazione e promozione dei giovani di qualsiasi origine sociale e culturale, e quindi anche dell'informazione degli immigrati sul congedo giovanile. La Segreteria di Stato della migrazione, dal canto suo, assicura uno scambio costante con la SEFRI e l'UFSPO sulle questioni specifiche alla migrazione.

Poiché il quadro legale relativo al congedo giovanile è ben definito e visto il sostegno della Confederazione alle attività volte a migliorarne la visibilità, il Consiglio federale non prevede né di adottare ulteriori misure in quest'ambito né di avviare uno studio per accertare il numero di persone che beneficiano di questa possibilità.

Risposta del Consiglio federale.