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16.1060 · Interrogazione · 2016-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In seguito all'immigrazione da culture diverse si registra purtroppo anche in Svizzera un aumento dei cosiddetti matrimoni precoci. Si tratta di matrimoni in cui un coniuge, perlopiù la moglie, è minorenne, vietati dal diritto svizzero. In molti casi non è rispettata nemmeno l'età protetta per i rapporti sessuali, che nel nostro Paese è fissata a 16 anni. Le autorità elvetiche sono sempre più confrontate con casi di questo tipo. A quanto pare, in Svizzera si decide caso per caso come fare fronte a questi matrimoni. Finora la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non ha ancora pubblicato cifre e fatti chiari.

In questo contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Quanti casi di matrimoni in cui almeno un coniuge è minorenne sono noti (suddivisi per Cantone, sesso, età e origine)?

2. Quanti di questi matrimoni sono stati celebrati prima dell'entrata in Svizzera e quanti mentre un coniuge viveva già nel nostro Paese?

3. Vi sono matrimoni con un coniuge minorenne definitivamente riconosciuti dalle autorità elvetiche?

4. Quale autorità decide come far fronte a tali matrimoni (uffici dello stato civile, tribunali, autorità di protezione dei minori e degli adulti, ecc.)?

5. Quale ruolo riveste la SEM?

6. Quante domande d'asilo sono state presentate negli ultimi due anni da uomini adulti con mogli minorenni?

7. In questi casi, su quale base decide la SEM?

8. Che cosa intraprende il Consiglio federale per impedire i "matrimoni precoci" in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Alcune organizzazioni partner del programma federale di lotta ai matrimoni forzati hanno segnalato un recente aumento dei matrimoni forzati che coinvolgono minorenni in Svizzera. Nei primi dieci mesi di quest'anno il servizio specializzato contro i matrimoni forzati (Fachstelle Zwangsheirat) è venuto a conoscenza di 42 casi in cui minori di meno di 16 anni e 113 casi in cui minori d'età compresa tra i 16 e i 18 anni sono stati vittime di matrimoni o fidanzamenti forzati. Non esistono tuttavia statistiche ufficiali sul fenomeno specifico. Nel 2013 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha commissionato uno studio di fattibilità riguardante un monitoraggio dei casi di matrimonio forzato. Questo studio ha mostrato che un monitoraggio non fornirebbe risultati rappresentativi. Le autorità competenti hanno pertanto rinunciato a mettere in campo un monitoraggio di una tale portata amministrativa e finanziaria.

2. No.

3. Se, con ogni evidenza, un matrimonio è viziato da una causa di nullità, l'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile adita in vista del riconoscimento del matrimonio celebrato all'estero rifiuta l'iscrizione in Svizzera in virtù della riserva d'ordine pubblico. È data una causa di nullità tra l'altro qualora uno dei coniugi sia minorenne e il suo interesse superiore non imponga di proseguire il matrimonio (cfr. art. 105 n. 6 del Codice civile svizzero; RS 210).

Nei casi in cui non sussistono indizi incontrovertibili di matrimonio forzato o, secondo la prassi attuale, se un matrimonio precoce riguarda minorenni a partire da 16 anni, l'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile è tenuta a riconoscere il matrimonio celebrato all'estero. Al tempo stesso è tenuta a informare l'autorità competente per promuovere l'azione di nullità (cfr. art. 106 cpv. 1 del Codice civile).

Dal 1° luglio 2013, la celebrazione del matrimonio di cittadini stranieri in Svizzera è retta esclusivamente dal diritto svizzero (cfr. art. 44 della legge federale sul diritto internazionale privato; RS 291). Da allora, pertanto, nel nostro Paese non possono più essere celebrati matrimoni precoci.

4. Le azioni di annullamento del matrimonio sono promosse d'ufficio. Spetta quindi al competente tribunale civile statuire al riguardo. Il tribunale civile pronuncia la nullità se nel caso concreto la situazione degli interessi (pubblici e individuali della persona in questione) non depone in favore di un mantenimento eccezionale del matrimonio.

5. In presenza di indizi di matrimonio precoce, la SEM è tenuta a notificare il caso alla competente autorità cantonale (cfr. art. 105 n. 6 del Codice civile).

6. Nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione sono registrati, tra le altre cose, il sesso, la data d'entrata, la data di nascita e lo stato civile delle persone straniere. Non vi figurano tuttavia dati relativi alla data del matrimonio. Lo stato civile può inoltre cambiare. Non è quindi possibile determinare se al momento della presentazione di una domanda d'asilo sussisteva già un matrimonio.

7. Nella procedura d'asilo, le minorenni coniugate sono considerate minorenni non accompagnate e beneficiano pertanto, come tutti i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, del sostegno di una persona di fiducia che tutela i loro interessi nel quadro della procedura d'asilo. L'esame della domanda d'asilo è svolto individualmente sulla base dei verbali d'audizione e, se del caso, dei mezzi probatori forniti.

8. Le basi legali sono state create con la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° luglio 2013. A complemento della legge, il 14 settembre 2012 il Consiglio federale ha annunciato un programma di lotta ai matrimoni forzati. Vari progetti sostenuti dalla Confederazione nel quadro del programma prevedono attività di prevenzione nelle scuole secondarie e professionali. È prevista una mostra itinerante sul tema, destinata in particolare a un pubblico proveniente dalle scuole. La Confederazione sostiene anche altri progetti che offrono consulenza alle persone toccate dal fenomeno dei matrimoni forzati. L'offerta è aperta anche alle persone minorenni.

Risposta del Consiglio federale.