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16.3059 · Mozione · 2016-03-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una revisione dei termini di prescrizione del Codice penale, in particolare rendendo imprescrittibili le pene a vita di cui all'articolo 97 capoverso 1 lettera a del Codice penale, attualmente prescritte in 30 anni.

Begründung

Attualmente le pene per cui è comminato il carcere a vita si prescrivono in 30 anni. Nuovi mezzi di prova quali le analisi del DNA rendono possibile elucidare omicidi anche a distanza di 30 anni. Inoltre, oggi l'imprescrittibilità è prevista per i reati sessuali nei confronti dei minori. Chi abusa sessualmente di un minore può essere perseguito a vita, chi invece uccide un minore per motivi non sessuali (p. es. presa d'ostaggio) non può più essere perseguito dopo 30 anni. Questo esempio illustra chiaramente che attualmente nel Codice penale vi è una discrepanza tra i termini di prescrizione che deve essere uniformata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La maggior parte degli ordinamenti giuridici prevede la prescrizione del reato. Quest'ultima si fonda in primo luogo sul diritto al perdono e all'oblio, nonché sull'effetto terapeutico del tempo. L'interesse dello Stato a perseguire un reato e il desiderio di rivalsa diminuiscono con il passare del tempo. Inoltre, la personalità dell'autore può cambiare. Vi sono tuttavia anche motivi di ordine pratico che depongono in favore della prescrizione: l'acquisizione delle prove è infatti molto più difficile se trascorre molto tempo tra la commissione del reato e l'apertura del procedimento penale. Vi è il rischio che i fatti giuridicamente rilevanti non possano essere accertati (a sufficienza); aumenta quindi il rischio di commettere un errore giudiziario. È vero che un'analisi del DNA può dimostrare a distanza di molti anni che una determinata persona era presente sul luogo del reato o in contatto con la vittima. Tuttavia, la persona che ha lasciato le tracce non è necessariamente l'autore del reato. Con il passare del tempo diventa molto difficile ricorrere ad altri mezzi di prova come gli interrogatori di testimoni in merito ai rapporti tra la vittima e la persona che ha lasciato le tracce o al motivo della sua presenza sul luogo del reato. Occorre peraltro considerare che la probabilità di chiarire rapidamente un reato è aumentata proprio grazie all'analisi del DNA e di altri moderni metodi criminologici.

Il diritto svizzero prevede l'imprescrittibilità per il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e gli atti terroristici qualificati all'articolo 101 capoverso 1 lettere a-d del Codice penale (CP; RS 311.0) e all'articolo 59 capoverso 1 lettere a-d del Codice penale militare (CPM; RS 321.0). Si tratta di reati collettivi, che presentano un'altra dimensione rispetto ai reati individuali, anche rispetto all'assassinio secondo l'articolo 112 CP. I reati collettivi sconvolgono tutta la società e lasciano tracce profonde nella memoria collettiva. Per questo motivo la loro imprescrittibilità è giustificata.

Dal 30 novembre 2008 - con l'approvazione dell'iniziativa popolare "per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile" (la cosiddetta iniziativa sull'imprescrittibilità) - sono imprescrittibili anche l'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi (art. 123b della Costituzione federale; RS 101]). Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le relative disposizioni di attuazione (art. 101 cpv. 1 lett. e CP e art. 59 cpv. 1 lett. e CPM). Il Consiglio federale è consapevole che da allora le regole in materia di prescrizione (dell'azione penale) del CP (art. 97 segg.) e del CPM (art. 55 segg.) presentano una certa incoerenza. Questa può tuttavia essere spiegata considerando lo scopo dell'iniziativa: le giovani vittime di abusi sessuali devono disporre di più tempo per decidere se sporgere denuncia. Trovandosi spesso in un rapporto di dipendenza dall'autore, le vittime minori di 12 anni necessitano spesso di molto tempo anche solo per riuscire a parlare di un abuso. La situazione probatoria è completamente diversa nel caso di un omicidio di un minore di 12 anni. La modifica generale proposta nella mozione non renderebbe più coerente il sistema.

Per questi motivi, il Consiglio federale non ritiene necessario sopprimere o prolungare i termini di prescrizione in caso di assassinio e altri reati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.