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16.3162 · Interpellanza · 2016-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'Ufficio federale di statistica, in Svizzera ogni anno sono denunciati 1019 reati connessi alle molestie sessuali. I casi non denunciati sono numerosi e le forme delle molestie sono variegate. Un nuovo fenomeno è la cosiddetta pornografia della vendetta: dopo una separazione un ex partner pubblica riprese video e fotografie pornografiche dell'altro partner per danneggiarlo e in tal modo vendicarsi.

In Svizzera questo tipo di abuso non è perseguibile anche se può provocare un grave danno alla vittima. Oltre a ledere l'onore, tali riprese possono pregiudicare la reputazione economica e personale. La loro diffusione viola inoltre la protezione della personalità garantita dal Codice civile. Un'azione civile intentata da una vittima è stata respinta dal tribunale distrettuale di Lenzburg nell'estate 2015.

In Francia, il 26 gennaio 2016 è stata adottata una legge sulla "Repubblica digitale" che considera un reato la pornografia della vendetta e punisce con fino a un anno di prigione e 45 000 euro di multa chi diffonde immagini private dal contenuto sessuale senza il consenso della persona interessata.

In considerazione di questa nuova legge, che ha riscontrato interesse a livello internazionale ed è considerata un buon esempio di gestione penale della pornografia della vendetta, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Dispone di informazioni sul numero annuale di persone che sono vittima della pornografia della vendetta in Svizzera?

a. Se sì, dove possono essere consultate?

b. Se no, ritiene necessario rilevarle?

2. Ritiene necessario intervenire per migliorare la protezione dei diritti della personalità nell'ambito della pornografia della vendetta?

3. Sarebbe disposto a elaborare e presentare al Parlamento una legge a protezione delle vittime simile a quella francese?

4. Dispone di una panoramica e di un confronto tra le disposizioni dei Paesi dell'UE in materia di pornografia della vendetta?

a. Se sì, dove possono essere consultati?

b. Se no, ritiene necessario allestire una tale panoramica?

Stellungnahme des Bundesrates

Come indicato dall'autrice dell'interpellanza, la pornografia della vendetta è un nuovo fenomeno della nostra epoca. Il quadro normativo in Svizzera può essere riassunto come segue. In alcuni casi di pornografia della vendetta è possibile far valere reati contro l'onore secondo gli articoli 173 a 178 del Codice penale (CP; RS 311.0). È vero che una rappresentazione tratta dalla sfera intima di una persona non è di per sé lesiva dell'onore nel senso penale. Se dalle circostanze la vittima risulta insultata e derisa, è toccato il bene giuridico dell'onore. Può inoltre essere applicabile la fattispecie della pornografia secondo l'articolo 197 CP, che tutela l'integrità sessuale - ad esempio in caso di diffusione di "pornografia dura" oppure se "pornografia leggera" è resa accessibile a minori di 16 anni (come può avvenire in caso di pubblicazione su Internet). In particolare occorre tuttavia rinviare alla protezione della personalità, garantita in Svizzera dal diritto civile. Nella sentenza del tribunale distrettuale di Lenzburg, cui rimanda l'autrice dell'interpellanza, l'imputato è stato assolto dall'accusa di diffamazione secondo l'articolo 173 CP, poiché la vittima aveva acconsentito alla diffusione. Il giudice ha tuttavia stabilito che il comportamento dell'imputato costituiva una violazione della personalità sul piano del diritto civile.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste dall'autrice dell'interpellanza:

1. L'Ufficio federale di statistica (UST) non rileva il numero di persone annualmente vittima di pornografia della vendetta in Svizzera. È vero che vengono rilevati dati sulla criminalità e il diritto penale, ma le statistiche sono impostate in funzione delle fattispecie penali e non indicano perché determinate fattispecie (p. es. quelle a tutela dell'onore) sono adempiute. Le violazioni della personalità secondo il diritto civile non sono per contro in alcun modo rilevate statisticamente. Vista l'applicabilità di diverse basi legali civili e penali, una statistica dei casi di pornografia della vendetta sarebbe correlata a un onere assai elevato. Proprio in questo settore si suppongono inoltre cifre sommerse elevate. Una relativa statistica sarebbe pertanto solo limitatamente indicativa.

2. La pubblicazione di riprese intime senza il consenso dell'interessato costituisce sempre una violazione della personalità ai sensi dell'articolo 28 del Codice civile (CC; RS 210). L'interessato può quindi esigere l'eliminazione della violazione, il risarcimento del danno, la consegna di un eventuale guadagno e una riparazione morale. In questi casi la vittima dispone dunque di tutti gli strumenti di diritto civile. Il Consiglio federale ritiene che una normativa supplementare non contribuirebbe a migliorare la protezione della vittima.

3. Il 26 gennaio 2016 la prima Camera del Parlamento francese ha adottato una legge che introduce il reato di pornografia della vendetta. Il Consiglio federale ritiene che gli strumenti di diritto civile sono sufficienti per tutelare le vittime di pornografia della vendetta.

4. Il Consiglio federale non è a conoscenza di nessuna panoramica che illustri e confronti le normative legali nei Paesi UE in materia di pornografia della vendetta. Una panoramica di questo tipo potrebbe essere commissionata all'Istituto svizzero di diritto comparato. Dato tuttavia che non occorre legiferare in materia, una panoramica di diritto comparato non è necessaria.

Risposta del Consiglio federale.