TISA e TTIP. Non è un problema che le istanze legali nazionali vengano esautorate da tribunali arbitrali?
16.3365 · Interpellanza · 2016-05-31
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Negli Stati dell'OCSE le istanze legali nazionali sono sufficienti a garantire la protezione nazionale degli investimenti? Oppure è legittimo che, in sempre più casi, vengano eluse e che, come mostrano le statistiche della CNUCES, il 40 per cento delle azioni di risarcimento da parte degli investitori sia diretto contro i Paesi industrializzati (rispetto a una media storica del 28 per cento)?
2. La protezione della proprietà nel sistema giuridico svizzero è forse insufficiente? Accanto alle istanze legali nazionali, nel caso di investimenti esteri diretti è davvero necessario prevedere tribunali arbitrali internazionali dinanzi ai quali gli investitori stranieri possano far causa contro la Svizzera per chiedere un risarcimento?
3. In quanti accordi bilaterali di protezione degli investimenti gli investitori possono ricorrere direttamente a un tribunale arbitrale internazionale alle cui decisioni la Svizzera sarebbe subordinata?
4. A quanto ammonta il volume degli investimenti esteri diretti in Svizzera? Quale percentuale di questi investitori può appellarsi a un accordo bilaterale di protezione degli investimenti che consentirebbe loro di ricorrere direttamente a un tribunale arbitrale internazionale per fare causa contro la Svizzera?
5. Gli Stati Uniti e i Paesi membri dell'UE vogliono istituire un tribunale arbitrale internazionale nel quadro del TTIP al quale gli investitori potrebbero appellarsi direttamente per presentare le proprie azioni di risarcimento. Il Consiglio federale sta per caso vagliando la possibilità di aderire al TTIP solo parzialmente e di escludere una subordinazione della Svizzera a questo tribunale?
6. Quale meccanismo di composizione delle controversie è stato previsto nel quadro dei negoziati sul TISA? Il Consiglio federale si adopera per far valere la giurisdizione dell'OMC?
7. In un'ottica di democrazia e garanzia dell'indipendenza nelle decisioni politiche, come valuta il Consiglio federale la possibilità di ricorrere a tribunali arbitrali internazionali?
8. Sia per il TISA che per il TTIP sono in corso negoziati plurilaterali. La Svizzera partecipa a quelli per il TISA, mentre è esclusa da quelli per il TTIP perché non è un Paese membro dell'UE. Questi negoziati non riflettono forse il fallimento del multilateralismo? Non violano principi fondamentali come quello dell'universalità, della non esclusione (o dell'inclusività) e della trasparenza? Nel quadro dei negoziati sul TISA il Consiglio federale sta facendo il possibile per garantire, attraverso le clausole della nazione più favorita e della reciprocità, che gli Stati esclusi dai negoziati - in particolare quelli in via di sviluppo e quelli emergenti - non subiscano alcun pregiudizio né siano esposti ad alcuna pressione discriminatoria?
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. L'esperienza dimostra che la maggior parte delle controversie in materia di investimenti viene risolta in via amichevole. D'altro canto, per chi investe a livello internazionale è fondamentale poter fare appello a un tribunale arbitrale internazionale e indipendente in virtù di un accordo di protezione degli investimenti (APPI). Ciò offre un'alternativa al sistema giudiziario nazionale nello Stato ospite quando non è garantita una protezione giuridica imparziale o efficiente. La Svizzera stipula principalmente, ma non solo, APPI con gli Stati che non sono membri dell'OCSE. Secondo le statistiche della Banca nazionale svizzera, alla fine del 2014 gli investimenti diretti esteri in Svizzera ammontavano a 756 miliardi di franchi, circa il cinque per cento dei quali proveniva da Stati con i quali la Svizzera ha stipulato un APPI bilaterale contenente un meccanismo di composizione delle controversie tra investitori e Stato (in base all'ultimo investitore avente diritto). Questa percentuale relativamente bassa è dovuta al fatto che la Svizzera non ha stipulato alcun accordo di questo genere con partner economici chiave quali la Germania, la Francia o gli Stati Uniti.
2. Il sistema giuridico svizzero è di per sé sufficiente a garantire la protezione della proprietà per investimenti esteri nel nostro Paese. Lo scopo che si prefigge la Svizzera stipulando APPI non è quello di rafforzare il sistema giuridico interno, bensì di offrire agli investitori svizzeri all'estero una protezione giuridica equivalente. Nel quadro delle trattative, non si può pretendere che gli investitori svizzeri all'estero possano fare appello a un tribunale arbitrale internazionale e indipendente senza reciprocità per gli stranieri che investono in Svizzera.
3. Degli APPI bilaterali stipulati dalla Svizzera 113 sono attualmente in vigore e 92 di questi prevedono un meccanismo di arbitrato tra investitori e Stato. Inoltre, gli accordi di libero scambio con Giappone, Singapore e Corea del Sud nonché il trattato sulla Carta dell'energia contengono disposizioni in materia di protezione degli investimenti e un meccanismo di composizione delle controversie tra investitori e Stato.
5. Una volta che saranno terminati i negoziati sul TTIP e sarà noto il contenuto dell'Accordo, il Consiglio federale valuterà diverse opzioni concrete volte a salvaguardare la competitività e l'attrattiva della piazza economica elvetica (cfr. risposta al postulato Pfister Gerhard 14.4186). Tra queste opzioni rientra l'adesione al TTIP oppure un accordo di libero scambio (ALS) con gli USA. Attualmente non è ancora chiaro se e a quali condizioni un Paese terzo potrà aderire al TTIP. I negoziati sul TTIP sono tuttavia ancora in corso e l'esito non è pertanto noto. Le ripercussioni sulla Svizzera potranno essere valutate nel dettaglio soltanto quando il tutto si sarà concluso.
6. Per quanto riguarda il TISA, l'introduzione di un meccanismo di composizione delle controversie è oggetto dei negoziati in corso. Secondo la Svizzera, questo meccanismo dovrebbe rispecchiare il più possibile quello dell'OMC e dei più recenti ALS da lei stipulati (vale a dire una procedura di arbitrato "diplomatica" e interstatale). Dal momento che la protezione degli investimenti non è oggetto dei negoziati TISA, non verrà discussa la possibilità di prevedere un meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (cosiddetto "Investor-State Dispute Settlement, ISDS").
7. Gli investimenti all'estero determinano spesso il trasferimento e l'investimento a lungo termine di ingenti capitali al di fuori del sistema giuridico elvetico. Di conseguenza, gli investitori si espongono non solo a rischi commerciali, bensì anche a gravi rischi politici. Dato che non esiste alcun regime di tutela degli investimenti sul piano multilaterale, numerosi Stati, tra cui la Svizzera, stipulano da molti anni APPI bilaterali. Il meccanismo di composizione tra Stato e investitore previsto da questi accordi prende in considerazione i rischi legati agli investimenti internazionali prevedendo la possibilità di concedere un indennizzo all'investitore danneggiato in caso di violazione del contratto dell'accordo. La possibilità degli Stati contraenti di agire nel pubblico interesse non viene limitata a condizione che vengano osservati determinati principi giuridici generali (quali proporzionalità e non discriminazione) presenti anche nel diritto costituzionale e nel diritto amministrativo svizzeri. Inoltre, un tribunale arbitrale internazionale in linea di principio non può né sopprimere né modificare gli atti normativi e le decisioni nazionali, può tutt'al più concedere un indennizzo adeguato all'investitore in caso di violazione del contratto. Tali procedure non costituiscono quindi un indebolimento dell'attività normativa democraticamente legittimata né della sovranità della Svizzera (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Friedl 13.4199 e all'interpellanza Badran Jacqueline 14.3873). Con il nuovo regolamento sulla trasparenza nelle procedure arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral) e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza, che la Svizzera ha ratificato, le procedure arbitrali vengono rese ancora più trasparenti. La Svizzera ha svolto un ruolo rilevante nella negoziazione di entrambi gli strumenti.
8. Il TTIP in fase di negoziazione coprirebbe numerosi settori e si aggiungerebbe in questo senso alla serie di ALS analoghi stipulati in tutto il mondo. Il numero crescente di questi accordi è da ricondurre, almeno in parte, al fatto che è diventato più difficile guadagnare terreno nel quadro dei negoziati per l'accesso al mercato o ridurre gli ostacoli al commercio nell'OMC. Gli accordi con l'OMC esistenti, tuttavia, funzionano bene e costituiscono indiscutibilmente la base giuridica di riferimento per disciplinare il commercio mondiale e per stipulare ALS, ragione per cui non si può parlare di un fallimento del multilateralismo. Stipulando ALS con il maggior numero possibile di partner commerciali, la Svizzera cerca di conformarsi ai principi di universalità e inclusività anche per quanto riguarda gli accordi preferenziali. I paesi emergenti e quelli in via di sviluppo, inoltre, beneficiano di agevolazioni doganali da parte della Svizzera e di numerosi altri Stati e, di conseguenza, delle stesse condizioni di accesso al mercato applicate ai Paesi con cui la Svizzera ha concluso un ALS.
I negoziati sul TISA fanno parte del processo di Doha condotto sotto l'egida dell'OMC e sono finalizzati a stipulare un accordo preferenziale plurilaterale in materia di servizi ovvero un accordo che si applicherà esclusivamente ai rapporti tra le parti contraenti (conformemente all'articolo V del GATS). L'obiettivo a lungo termine è di fare in modo che il TISA sia reintegrato nel quadro dell'OMC (multilateralizzazione). La Svizzera si adopera per raggiungere questo obiettivo e cerca di orientare i colloqui in modo tale che le disposizioni centrali del TISA si avvicinino il più possibile a quelle del GATS al fine di facilitare una successiva integrazione dell'accordo nell'OMC. Infine, la Svizzera sollecita un'apertura del TISA a eventuali nuovi membri.
Risposta del Consiglio federale.