16.3777 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande, a indicare dove ritiene che vi siano ancora lacune, competenze non chiaramente definite e necessità di intervento nonché a fornire una sua valutazione sul livello qualitativo dell'organizzazione del Paese nei settori menzionati in seguito.
A. Protezione della popolazione
1. Come valuta il Consiglio federale l'organizzazione del Paese nei confronti di attentati terroristici quali quelli perpetrati a Parigi e Nizza, di attentati terroristici mediante cosiddette "dirty bomb" o aggressivi chimici, di un eventuale attacco terroristico contro una centrale nucleare, di un'interruzione prolungata dell'erogazione di corrente in seguito a un cyberattacco oppure di un atto terroristico mediante agenti B con conseguente pandemia?
2. Come valuta l'organizzazione del Paese in caso di terremoto (come avvenuto nel 1356 a Basilea)?
3. Come valuta la capacità dei Cantoni e dell'UFPP di allarmare rapidamente e globalmente la popolazione in simili situazioni di crisi? A livello di Confederazione e di Cantoni sono in corso progetti riguardo alla possibilità di allarmare la popolazione per mezzo degli smartphone, analogamente al sistema Katwarn in Germania?
4. Abbiamo fatto in modo che l'esercito potesse svilupparsi ulteriormente a livello finanziario e materiale. Il Consiglio federale farà sì che ciò possa essere garantito anche per il sistema "Protezione della popolazione"?
B. Gestione dei rischi della Confederazione
5. Quali sono concretamente i compiti e le componenti della Gestione dei rischi della Confederazione e come sono state definite le responsabilità?
6. È garantita un'armonizzazione del nuovo approccio in materia di pianificazione prospettiva, presentato dal cancelliere della Confederazione, con la gestione dei rischi della Confederazione? E viceversa, la gestione dei rischi viene adeguata a detto nuovo approccio?
7. Il Consiglio federale si assicurerà che la Gestione dei rischi sarà definita in maniera maggiormente orientata al futuro?
8. È disposto a estendere la gestione dei rischi all'intero territorio nazionale e a rinunciare alla sua limitazione alla sola Confederazione (p. es. in caso di terremoto, il Consiglio federale potrebbe affermare che il rischio per la Confederazione è limitato agli immobili federali).
9. Considera opportuna l'istituzione da parte del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale di una vera e propria Commissione dei rischi volta a sostituire il gruppo di lavoro "Rapporto sui rischi", orientato al passato?
C. Sicurezza interna versus sicurezza esterna
10. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui i rischi e le ripercussioni descritti in relazione con le minacce e i pericoli attuali sollecitino piuttosto i servizi d'informazione, le forze di sicurezza e la polizia, la protezione civile e la protezione della popolazione anziché l'esercito e che, pertanto, la sicurezza interna sia più sollecitata della sicurezza esterna?
11. Se sì, ha l'intenzione di adeguare eventualmente i mezzi di conseguenza?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:
A. Protezione della popolazione
1. Nell'ambito della protezione della popolazione si è constatato che la Svizzera è in grado di gestire bene sinistri con conseguenze locali o regionali. In caso di grandi eventi di portata nazionale con conseguenze complesse sussistono invece ancora necessità d'intervento. Ciò vale per esempio per la gestione di attentati terroristici nell'ambito NBC, un'interruzione prolungata dell'erogazione di corrente o una pandemia. Attualmente nell'ambito NBC sono in corso accertamenti volti a un ulteriore sviluppo della squadra d'intervento del DDPS e preparativi in vista della revisione dell'ordinanza sugli interventi NBCN e dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza. Interruzione dell'erogazione di corrente e pandemia hanno costituito i temi dell'Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 dalla quale sono state tratte 16 raccomandazioni che sono in corso di attuazione. Un inventario circostanziato dei rischi rilevanti in materia di protezione della popolazione figura nel rapporto "Quali rischi minacciano la Svizzera? - Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera 2015" pubblicato dall'Ufficio federale della protezione della popolazione.
2. Anche per quanto riguarda i terremoti la Svizzera è ben organizzata per gestire eventi fino a una certa entità. Un terremoto delle dimensioni di quello avvenuto nel 1356 a Basilea sovraccaricherebbe però la protezione della popolazione e renderebbe necessario un aiuto dall'esterno. Tuttavia, dal profilo economico non sarebbe giustificato sviluppare tutte le capacità proprie per far fronte a un caso la cui gravità e frequenza sono così rare.
3. Oltre agli attuali sistemi d'allarme (sirene, radio) l'Ufficio federale della protezione della popolazione sta lavorando a un progetto grazie al quale l'allarme e le informazioni saranno trasmessi sui cellulari tramite un'applicazione ("Alertswiss", comprese le notifiche push). Parallelamente, le informazioni saranno diffuse anche tramite Internet (www.alertswiss.ch). All'inizio del 2017 il Consiglio federale esaminerà un compendio dei sistemi d'allarme, d'informazione e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione e deciderà se occorrono ulteriori soluzioni.
4. Il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di preparare la revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile con l'obiettivo di adeguare le basi legali relative alla protezione della popolazione per consentire il suo ulteriore sviluppo nell'ottica della Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ adottata dal Consiglio federale nel 2012. In tale contesto e nel quadro degli altri lavori nell'ambito della protezione della popolazione menzionati sopra occorrerà altresì identificare le eventuali lacune e questioni di competenza pendenti e chiarire le conseguenze finanziarie connesse all'ulteriore sviluppo della protezione della popolazione.
B. Gestione dei rischi della Confederazione
5. La gestione dei rischi costituisce un elemento importante della responsabilità direttiva a tutti i livelli della Confederazione e comprende l'intera gamma di rischi. La responsabilità suprema incombe al Consiglio federale e il coordinamento al DFF. La gestione dei rischi ha il compito di identificare, analizzare e valutare il più precocemente possibile i rischi per la Confederazione e di adottare le misure necessarie, contribuendo in tal modo a un adempimento proattivo dei compiti e alla capacità di funzionamento del governo e dell'amministrazione. Un manuale sulla gestione dei rischi presso la Confederazione illustra i compiti, le competenze e le responsabilità all'interno dell'amministrazione federale.
6. Tra la gestione dei rischi della Confederazione e il settore "Individuazione tempestiva delle situazioni di crisi" della Cancelleria federale sussiste una stretta collaborazione. Le nuove valutazioni dell'individuazione tempestiva delle situazioni di crisi concernenti rischi già rilevati e nuovi rischi sono comunicate alla gestione dei rischi della Confederazione nell'ottica di un controllo della qualità. Inoltre due volte l'anno si svolge un incontro tra il presidente della Confederazione, il cancelliere della Confederazione e il direttore del Controllo federale delle finanze per fare una stima dei rischi a livello di Consiglio federale. Il rapporto della Cancelleria federale sulla situazione e il contesto della Svizzera pubblicato ogni quattro anni intende proporre in modo consapevole un punto di vista, indipendente dagli altri strumenti, sugli sviluppi futuri della Svizzera.
7. La gestione dei rischi è sempre orientata al futuro; l'attenzione è unicamente rivolta agli eventi e agli sviluppi futuri.
8. La gestione dei rischi della Confederazione è uno strumento di direzione volto all'adempimento dei compiti e al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione federale. Se un compito o un obiettivo di un'unità amministrativa concerne tutta la Svizzera, tale compito o obiettivo viene considerato nella gestione dei rischi della Confederazione. Con riferimento all'esempio del terremoto, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha il compito di promuovere la prevenzione sismica attraverso l'informazione e l'elaborazione di documenti fondamentali e proposte di soluzione. Il quadro del rischio sismico elaborato dall'UFAM tiene quindi conto dei possibili danni alle infrastrutture in tutta la Svizzera. Per contro, il quadro del rischio sismico elaborato dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica comprende - conformemente ai compiti di tale ufficio - unicamente i danni agli immobili federali.
9. L'istituzione di commissioni parlamentari compete alle Camere federali. Il Consiglio federale ritiene che il piccolo gruppo di lavoro specializzato "Rapporto sui rischi" della Commissione della gestione garantisca la confidenzialità indispensabile ai rapporti sui rischi.
C. Sicurezza interna versus sicurezza esterna
10. Il Consiglio federale non ritiene né ragionevole né opportuno suddividere i singoli strumenti di politica di sicurezza tra sicurezza interna ed esterna. In ragione della situazione di minaccia concreta, indefinita e transfrontaliera è invece prioritario rafforzare ulteriormente la collaborazione e il concetto di rete integrata. Oltre a un'analisi delle minacce e dei pericoli in materia di politica di sicurezza, il nuovo rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera del 24 agosto 2016 specifica quali prestazioni sono richieste ai singoli strumenti e in che modo essi devono collaborare.
11. L'orientamento e i mezzi dei singoli strumenti di politica di sicurezza sono sottoposti in permanenza a verifica e vengono adeguati in funzione dell'analisi aggiornata della situazione di minaccia e delle prestazioni richieste. Negli ultimi anni la maggior parte degli strumenti di politica di sicurezza ha attuato o avviato importanti trasformazioni e riforme, tra cui anche, in parte, l'adeguamento dei mezzi e delle risorse.
Risposta del Consiglio federale.