16.3792 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nella sessione autunnale 2015 sono stati approvati la nuova legge sul trasporto di merci (LTM) e il decreto federale concernente il credito quadro per contributi d'investimento per gli anni 2016-2019, grazie ai quali anche gli impianti portuali possono ora approfittare del credito quadro per il trasbordo delle merci nel trasporto combinato. Secondo l'articolo 8 capoverso 3 LTM, nel concedere i contributi occorre considerare in particolare la concezione di cui all'articolo 3 LTM. A tutt'oggi non è ancora stata presentata al pubblico alcuna concezione del traffico merci, mentre le domande relative al Gateway Basel Nord (GBN) e al bacino numero 3 del porto di Basilea sono già state trasmesse.
1. In che misura occorre attendere la concezione del traffico merci addotta dal Consiglio federale prima di poter stanziare contributi d'investimento?
2. L'articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza sul trasporto di merci (OTM) fissa i criteri per i contributi massimi (fino all'80 per cento) fra i quali figura, tra l'altro, anche la conformità alla concezione di cui all'articolo 3 LTM. Come può il progetto GBN beneficiare dei contributi massimi se non sono soddisfatti tutti i criteri?
3. Secondo l'articolo 8 capoverso 4 OTM, se l'investimento genera "vantaggi per terzi" i contributi d'investimento devono essere ridotti. In che cosa consiste, per il Consiglio federale, un "vantaggio per terzi"? È possibile ricondurre a tale fattispecie la riduzione dei movimenti di manovra con convogli più lunghi o la possibilità di attribuire un'utilizzazione di maggior valore alle superfici che vengono a liberarsi? In quale misura i contributi d'investimento possono essere ridotti?
4. L'articolo 14 OTM disciplina la restituzione dei contributi d'investimento. Come si configura quest'ultima in caso di mancato raggiungimento o di raggiungimento parziale dell'obiettivo di trasferimento (ripartizione modale) che, secondo quanto dichiarato da Andreas Windlinger, capo della Sezione Comunicazione dell'UFT nella "Basellandschaftliche Zeitung" del 30 marzo 2016, a pagina 23, è fondamentale per la fissazione dell'entità dei contributi?
5. Il raggruppamento delle capacità in un unico sito con la partecipazione di un'impresa pubblica distorce l'attuale concorrenza fra operatori privati. Quali sono le conseguenze sull'attuale rete di terminali (p. es. Rekingen)?
6. Il finanziamento attraverso il credito quadro è un criterio fondamentale per la realizzazione del progetto GBN. Esiste una concorrenza fra le diverse destinazioni delle risorse nell'ambito del credito quadro o vi sono mezzi sufficienti per ulteriori progetti?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Non occorre attendere la concezione del trasporto di merci per ferrovia. Della concezione si terrà conto soltanto quando sarà stata approvata dal Consiglio federale. Fino ad allora, essa non costituirà criterio per la fissazione dei contributi massimi. I richiedenti non saranno penalizzati dal fatto che la concezione non è stata ancora approvata. Eventuali ulteriori risultati scaturiti dai lavori finora svolti nel quadro della concezione confluiranno tuttavia nella valutazione dei presupposti di cui all'articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 maggio 2016 sul trasporto di merci.
3. Un vantaggio per terzi ai sensi della disposizione menzionata è dato in particolare quando una terza parte trae vantaggio dal cambiamento di utilizzazione o dall'alienazione di capacità esistenti a seguito di un nuovo impianto in altro luogo. Lo spostamento di impianti del traffico merci, tema di discussione a Basilea e in altre località, genera spesso per i comuni e i cantoni vantaggi connessi con lo sviluppo urbano. Il Consiglio federale si aspetta che un terzo, che ottenga un simile vantaggio da un progetto, partecipi adeguatamente ai costi d'investimento.
Secondo il Consiglio federale, la riduzione dei movimenti di manovra, menzionata dall'autore dell'interpellanza, non costituirebbe un vantaggio per terzi ma contribuirebbe a una maggiore efficienza dei trasporti, circostanza che riflette gli obiettivi e i principi della legge sul trasporto di merci.
4. Secondo l'articolo 14 dell'ordinanza sul trasporto di merci, i contributi d'investimento vengono restituiti integralmente se, entro cinque anni dall'ottenimento dell'aiuto finanziario, l'impianto sovvenzionato non viene utilizzato. La restituzione proporzionale è prevista se un impianto è definitivamente abbandonato oppure se il volume di trasbordo o di trasporto stabilito non viene raggiunto.
Se un impianto di trasbordo comprende anche elementi di impianto previsti per l'adempimento di servizi di gateway, la quota dei previsti trasbordi ferrovia-ferrovia per questo impianto costituisce un criterio concreto di verifica. Nel quadro dell'assegnazione dei contributi d'investimento accordati dalla Confederazione, come condizione verrebbe fissata, e successivamente controllata, la fornitura di una determinata quantità di trasbordi ferrovia-ferrovia. Qualora la condizione non venisse adempiuta, in applicazione della legge sui sussidi, la Confederazione può imporre al destinatario della decisione la restituzione dell'importo.
5. Il Consiglio federale non ravvisa alcuna distorsione del mercato se le imprese di diritto privato, totalmente o in parte di proprietà pubblica, partecipano a imprese che pianificano, detengono o gestiscono impianti di trasbordo. Tutte le imprese hanno il diritto di realizzare progetti riguardanti gli impianti di trasbordo e di presentare alla Confederazione domanda per la concessione di contributi d'investimento. Inoltre, per la Confederazione è rilevante se simili impianti contribuiscono a eliminare problemi di capacità, a coprire il fabbisogno di capacità nel traffico combinato e quindi a sviluppare ulteriormente la rete di terminali in Svizzera in funzione del fabbisogno.
6. Il citato credito quadro del 10 settembre 2015 è destinato al finanziamento degli investimenti a favore di impianti di trasbordo per il traffico combinato, di binari di raccordo e di impianti portuali per il trasbordo delle merci nel traffico combinato. La Confederazione può approvare negli anni 2016-2019 investimenti a favore dei citati impianti per un importo pari a un massimo di 250 milioni di franchi. Allo stato attuale, nulla lascia supporre che il credito quadro autorizzato sia fissato a un livello troppo basso.
Risposta del Consiglio federale.