Violazione dei principi fiscali, aumento dei premi e distorsioni della concorrenza attraverso una nuova imposta cantonale sugli ospedali
16.3813 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel 2013 il Gran Consiglio bernese ha respinto una tassa d'incentivazione sui proventi delle assicurazioni malattie complementari, come già aveva fatto l'elettorato zurighese nel mese di giugno del 2012. Mentre queste due proposte prevedevano per lo meno che, grazie a un fondo di compensazione, il denaro sarebbe rimasto nel sistema sanitario, ora il Cantone di Zurigo si spinge ben oltre. Infatti, intende introdurre a favore dell'erario cantonale una nuova imposta sui profitti annui, pari a 43 milioni di franchi, realizzati dagli ospedali presenti nell'elenco secondo la LCA. Ad essere toccate da questo provvedimento sarebbero soprattutto due cliniche private mentre verrebbero risparmiati gli ospedali pubblici e cantonali.
Questa misura decisamente dubbia viola i principi fiscali, in quanto compete alla Confederazione riscuotere le imposte di consumo. Inoltre, l'articolo 127 capoverso 2 Cost. sancisce il principio dell'uniformità dell'imposizione che dovrebbe essere rispettato se un'imposta tocca solo due fornitori di un mercato e tiene conto esclusivamente del loro fatturato. Si pone dunque la questione della violazione della libertà economica (principio di parità di trattamento dei concorrenti). Se questa prassi dovesse fare scuola in altri Cantoni, si rischierebbe pure un effetto a valanga, in quanto potrebbe provocare un aumento dei costi per svariate centinaia di milioni di franchi nel settore sanitario e di conseguenza un incremento considerevole dei premi di casse malattia complementari e la messa in pericolo del settore dell'assicurazione complementare. A subirne le conseguenze sarebbero gli assicurati, poiché sarebbero costretti a pagare premi più elevati oppure verrebbero privati della loro copertura assicurativa dato che per la loro età o il loro stato di salute non verrebbero più accettati in un altro modello di assicurazione complementare.
1. Questo tipo d'imposta è compatibile con il diritto federale di rango superiore?
2. Questo tipo d'imposta potrebbe violare il principio dell'uguaglianza giuridica e della libertà economica?
3. Questo tipo d'imposta cantonale potrebbe comportare un aumento dei premi delle assicurazioni complementari?
4. Questo genere d'imposta e gli aumenti dei premi che ne derivano potrebbero pregiudicare la sopravvivenza delle assicurazioni complementari nel settore delle assicurazioni malattia?
5. Questo tipo d'imposta potrebbe influire sul mercato e sulla concorrenza dato che alcuni fornitori di prestazioni sarebbero svantaggiati unicamente a causa delle loro buone cifre d'affari?
6. Sarebbe pertanto possibile disdire le convenzioni esistenti e concluderne nuove con altri fornitori di prestazioni (concorrenti)?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il 6 luglio 2016 il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo ha adottato un progetto di legge da sottoporre al Gran Consiglio, che dovrà conferire al Cantone la facoltà di riscuotere una tassa sui proventi che gli ospedali zurighesi presenti nell'elenco realizzano con le prestazioni complementari offerte ai pazienti in trattamento stazionario. L'importo della tassa sarà calcolato in base al totale dei proventi ricavati dalle prestazioni complementari fornite dall'ospedale. La tassa, che sarà progressiva, dovrà essere applicata soltanto nel caso in cui la quota dei pazienti con un'assicurazione complementare superi, per un ospedale, il 20 per cento. La regolamentazione della tassa sottostà a referendum obbligatorio e dovrà essere limitata a un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore.
I Cantoni sono liberi di scegliere le imposte da riscuotere per quanto la Costituzione federale non ne vieti la riscossione o la riservi alla Confederazione (art. 3 e 134 Cost.), come nel caso dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte speciali di consumo sul tabacco e sulla birra, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo (art. 130-132 Cost.).
Inoltre, occorre tenere presente che l'imposta non può contrastare i principi di riscossione previsti dal diritto costituzionale e che deve sostenere un eventuale controllo in sede giudiziaria. Dal punto di vista fiscale il principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) viene concretizzato dai principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure dal principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Se il progetto del Cantone di Zurigo dovesse entrare in vigore, la decisione definitiva sulla conformità alla Costituzione federale dell'imposta cantonale oggetto della presente interpellanza spetterà ai tribunali.
3. Le tariffe dell'assicurazione malattie complementare vengono controllate dalla FINMA e devono essere approvate prima della loro applicazione. Nella procedura di approvazione si esamina in base ai calcoli tariffali presentati dagli istituti d'assicurazione se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d'assicurazione e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi (art. 38 LSA). La FINMA esamina in particolare se l'ammontare del premio che l'istituto d'assicurazione intende applicare sia giustificato dall'onere dei sinistri. La tassa cui fa riferimento l'autore dell'interpellanza è un fattore che concorre a determinare l'ammontare dell'onere dei sinistri e che è quindi lecito prendere in considerazione nella definizione del premio.
4. Non è possibile stabilire esattamente se la situazione che verrà a crearsi pregiudicherà la sopravvivenza delle assicurazioni malattie complementari perché, da un lato, le reazioni degli assicurati e del mercato agli aumenti dei premi possono essere soltanto ipotizzate e, dall'altro, le ripercussioni sui premi della prevista imposta non possono essere valutate con esattezza.
5./6. Non è possibile prevedere in che misura la tassa influirebbe sul mercato e sulla concorrenza. Dato che nel settore delle prestazioni dell'assicurazione malattie complementare i margini sono elevati, non vi è ragione di credere che l'offerta verrebbe messa sostanzialmente in pericolo.
Risposta del Consiglio federale.