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17.1075 · Interrogazione · 2017-09-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Da un numero imprecisato di anni Swisscom applica ai suoi clienti titolari di un abbonamento di radiocomunicazione mobile il cosiddetto sistema anti-tromboning, con il quale è in grado di stabilire se il destinatario di una chiamata si trova all'estero. Ora, quando chi effettua la chiamata (spesso dalla Svizzera) lascia un messaggio sulla segreteria (Combox) di un cliente Swisscom, la telefonata non transita più su una rete straniera, ma passa direttamente dal chiamante a Swisscom attraverso la rete svizzera. Ciò ha permesso a Swisscom di evitare costi di roaming (presumibilmente dell'ordine di alcuni milioni di franchi) per tali telefonate. L'operatore ha però continuato ad addebitarli senza eccezione ai suoi clienti, ad "arrotondare" ad almeno un minuto ogni breve telefonata e a fatturare i costi di roaming sia per le chiamate in entrata che per quelle in uscita. Per anni Swisscom ha sottaciuto ai suoi clienti e all'opinione pubblica l'uso di questo sistema.

In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica l'impiego di tale pratica commerciale da parte di Swisscom?

2. La Confederazione è l'azionista di maggioranza di Swisscom. La Capa del DATEC, il rappresentante della Confederazione nel consiglio di amministrazione di Swisscom e/o i collaboratori della Confederazione erano informati in merito all'utilizzo di questo sistema anti-tromboning? Se sì, da quando?

3. Quali conseguenze trae il Consiglio federale dall'accaduto?

4. I dipendenti della Confederazione hanno un cellulare di servizio con un abbonamento Swisscom. Anche a loro sono quindi stati addebitati costi di collegamento per telefonate all'estero nonostante alcune delle chiamate si siano svolte su reti svizzere. In fin dei conti è stato il contribuente a farne le spese. La Confederazione intende chiedere a Swisscom la restituzione di tali costi di roaming?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La fattispecie esposta rientra nelle pratiche operative commerciali di Swisscom ed è di responsabilità dell'impresa.

Secondo l'articolo 6 della legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in qualità di azionista principale il Consiglio federale guida Swisscom attraverso obiettivi strategici che non contengono disposizioni di natura operativa. In quanto proprietario, il Consiglio federale non prende posizione in merito alle pratiche operative commerciali di Swisscom né può influire al riguardo.

Prima che la questione fosse trattata dalla stampa il Consiglio federale non era a conoscenza del cosiddetto sistema anti-tromboning.

3. Nel quadro del messaggio del 6 settembre 2017 concernente la revisione parziale della legge federale sulle telecomunicazioni, il Consiglio federale ha già previsto l'introduzione di norme relative al roaming che impediscano l'applicazione di prezzi al dettaglio eccessivi, e proposto alcune misure volte a promuovere la concorrenza. A partire dall'entrata in vigore della legge sulle telecomunicazioni riveduta, tali misure si applicheranno a tutti i fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile della Svizzera.

4. Il diritto sulle telecomunicazioni non regolamenta la fattispecie in questione. La Confederazione non intende per ora intervenire sotto il profilo giuridico contro Swisscom.

Risposta del Consiglio federale.