17.3374 · Interpellanza · 2017-05-31
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La legge federale sulla protezione degli animali vieta e punisce chiunque intenzionalmente organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi (art. 26 cpv. 1 lett. c LPA e art. 16 cpv. 2 lett. d OPAn). Ciononostante, la caccia in tana è autorizzata in tutta la Svizzera, tranne nel Canton Turgovia. Una perizia della fondazione "Tier im Recht" intitolata "Die Baujagd unter dem Aspekt des Tierschutz- und Jagdrechts" giunge alla conclusione che, dal punto di vista del diritto in materia di protezione degli animali, l'esercizio della caccia in tana riunisce a più riprese elementi costitutivi del maltrattamento inflitto agli animali secondo l'articolo 26 LPA. Una perizia di SWILD ("Eine Beurteilung der Baujagd aus wildtierbiologischer und verhaltensbiologischer Sicht", 2009) menziona numerosi studi che dimostrano come la caccia in tana non consenta in nessun caso di regolare le popolazioni di volpi, tranne se viene esercitata nel periodo di allevamento dei volpacchiotti.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Per quale motivo la caccia in tana non è considerata un maltrattamento nei confronti degli animali ai sensi dell'articolo 26 LPA? Anzi, perché questa pratica è idirettamente "legalizzata" mediante norme ad hoc (art. 75 OPAn)?
2. Quali studi e statistiche consentono di refutare in modo oggettivo le lamentele concernenti il "maltrattamento nei confronti degli animali" e l'inefficacia per la regolazione delle popolazioni di volpi?
3. Come occorre considerare gli studi e le perizie svizzere ed estere che analizzano in modo critico la caccia in tana dal punto di vista della biologia della fauna selvatica, del diritto e dell'etica animale?
4. Il Consiglio federale non ritiene che sia giunto il momento di vietare questa caccia barbara, sadica e inutile?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale si è già più volte espresso in merito alla caccia in tana e al relativo addestramento dei cani da caccia: nel quadro della revisione del 15 luglio 2012 dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) e della revisione del 1° gennaio 2014 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). L'obiettivo esplicito era di tenere maggiormente conto della protezione degli animali nell'ambito della caccia in tana, in particolare anche in considerazione del parere relativo alla mozione 02.3737.
In tale ambito, la caccia in tana è stata ridisciplinata attraverso diverse singole disposizioni nell'ordinanza sulla caccia: per garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali è stato introdotto un obbligo di addestramento dei cani da caccia utilizzati (bassotti e terrier). È stato inoltre vietato l'impiego contemporaneo di più di un cane per tana al fine di ridurre al minimo il rischio di ferimento dei cani. Il nuovo divieto di stanare i tassi nell'ambito della caccia in tana persegue lo stesso obiettivo. Quest'ultima disposizione corrisponde di fatto a un divieto di caccia del tasso. Non da ultimo sono stati vietati anche l'impiego di esplosivi o gli spari nella tana, che costituiscono un maltrattamento degli animali. Un complemento giuridico dell'ordinanza sulla caccia, combinato con le limitazioni alla caccia in tana già emanate consente di prevenire molestie ingiustificate agli animali ai sensi della legge sulla protezione degli animali. Il Consiglio federale ritiene che il diritto vigente crei un quadro etico accettabile per la caccia in tana. Giunge alla stessa conclusione anche la risposta del 10 febbraio dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria alla denuncia dell'autorità di sorveglianza alle commissioni di gestione delle Camere federali concernente la caccia in tana di volpi e tassi.
2./3. La statistica federale della caccia serve al controllo delle popolazioni e degli abbattimenti delle specie cacciabili e protette ai sensi della legge sulla caccia (art. 3 cpv. 3 e 4 LCP; RS 922.0). Non spetta tuttavia alla Confederazione procedere a rilevamenti statistici per verificare l'efficacia di singole tecniche venatorie, i quali sono di competenza dei Cantoni nel quadro della pianificazione della caccia.
La critica, in parte giustificata, della caccia in tana è stata presa sul serio. Con i nuovi disciplinamenti della caccia in tana e dell'addestramento dei cani da caccia, adottati nel 2012, il Consiglio federale perseguiva esplicitamente l'obiettivo di garantire una caccia accettabile dal punto di vista della biologia della fauna selvatica e dell'etica.
4. La caccia è disciplinata nell'articolo 79 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e per principio ammessa nel quadro dell'ordinamento giuridico svizzero. Nell'ambito della caccia la Confederazione dispone tuttavia solo di una competenza legislativa limitata poiché la sovranità in materia di regolamentazione della caccia e il diritto di godimento sulla fauna selvatica (regalia della caccia) sono assegnati ai Cantoni. La legge federale sulla caccia si prefigge di garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina. I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia, mentre il Consiglio federale può designare i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. Il Consiglio federale ritiene che, tenuto conto dei mezzi ausiliari vietati e delle limitazioni menzionati al punto 1, la caccia invernale in tana della volpe può essere esercitata nel rispetto della protezione degli animali. Spetta ai Cantoni decidere se autorizzare la caccia alla volpe sul proprio territorio e quali tecniche ammettere nel rispetto delle regolamentazioni menzionate. Il Consiglio federale respinge una maggiore limitazione o addirittura un divieto nazionale della caccia in tana.
Risposta del Consiglio federale.