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17.3589 · Mozione · 2017-06-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica o un'integrazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) che stabilisca che la tassa sul plusvalore derivante da un cambiamento di destinazione o da un aumento della densità edificatoria su un fondo già edificato possa essere riscossa solamente in seguito all'effettiva realizzazione di tali trasformazioni. La compensazione non potrà dunque essere riscossa prima di tale momento e calcolata su un potenziale teorico di sviluppo, ma solo in seguito all'effettiva realizzazione del plusvalore.

Begründung

La revisione della LPT, entrata in vigore nel 2015, esige che il 20 per cento del plusvalore derivato da un azzonamento (ad es. di un terreno agricolo a zona edificabile) sia riscosso dai poteri pubblici (art. 5 della LPT). Questa compensazione relativa all'azzonamento di un terreno diventa esigibile se il fondo verrà edificato o alienato. La maggior parte dei Cantoni hanno nel frattempo integrato le prescrizioni federali nel diritto cantonale.

Nonostante la revisione della LPT non preveda, a livello federale, alcun obbligo di tassa sul plusvalore immobiliare per cambiamenti di destinazioni o aumenti della densità edificatoria, alcuni Cantoni hanno comunque inserito tale prescrizione all'interno della propria legislazione o hanno lasciato possibilità di scelta ai Comuni. Alcuni Comuni stanno dunque provvedendo a stabilire delle tasse sul plusvalore per cambiamenti di destinazione o aumenti della densità edificatoria, riscuotibili non al momento dell'effettiva realizzazione di queste due operazioni, ma già a partire dalla vendita del fondo. Nel concreto tale "tassazione impropria del plusvalore" causa innumerevoli problemi che vanno contro i principi della revisione della LPT.

In effetti il potenziale di sviluppo teorico di una zona già edificata è spesso particolarmente fuorviante. Non sono rari, infatti, i casi in cui i costi per i lavori di trasformazione o ampliamento siano maggiori rispetto al plusvalore teorico calcolato in precedenza. Anche nel caso di vendita di un bene immobile, spesso il proprietario non potrà realizzare il plusvalore teorico calcolato, dal momento che l'acquirente di una casa unifamiliare non è spesso disposto ad affrontare una spesa importante dovuta a un potenziale di sviluppo teorico che egli non è in alcun modo interessato a sfruttare. Riscuotere la tassa sul plusvalore immobiliare già al momento di un cambiamento di destinazione, di un aumento della densità edificatoria o di un alienamento del fondo rappresenta dunque un rischio incalcolabile per il precedente proprietario, dal momento che il potenziale di sviluppo è ancora puramente teorico.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale riconosce che l'esigibilità della tassa sul plusvalore relativa a cambiamenti di destinazione e aumenti della densità edificatoria di fondi edificati debba essere regolata in modo differenziato.

Conformemente all'articolo 15a della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), la riscossione anticipata della tassa sul plusvalore può rappresentare un valido strumento dei Cantoni per promuovere la disponibilità di zone edificabili, ad esempio in talune aree industriali dismesse edificate.

La prescrizione minima di cui all'articolo 5 capoverso 1bis LPT si riferisce all'assegnazione durevole di un terreno non edificabile a una zona edificabile. Il diritto cantonale esecutivo relativo a questa disposizione deve prevedere che il plusvalore generato da tale misura di pianificazione del territorio sia compensato da una tassa pari ad almeno il 20 per cento che può essere riscossa se il fondo viene edificato o alienato.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LPT, in vigore dal 1° gennaio 1980, il diritto cantonale, in merito a questa prescrizione minima, fa riferimento in maniera generica a "un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti" derivanti da pianificazioni secondo la LTP. I Cantoni dispongono di un margine di apprezzamento notevole per l'elaborazione di norme in materia di compensazione di cui all'articolo 5 capoverso 1 LPT.

Il Consiglio federale ritiene che i Cantoni non siano tenuti ad attendere necessariamente il momento dell'alienazione per esigere la tassa sul plusvalore per cambiamenti di destinazione o aumenti della densità edificatoria. Il collegio valuterà l'eventuale necessità di un relativo chiarimento a livello di ordinanza.

Il collegio non ritiene tuttavia opportuno vietare ai Cantoni di esigere la tassa per cambiamenti di destinazione o aumenti della densità edificatoria su terreni edificati prima dell'effettiva realizzazione del plusvalore.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.