17.4199 · Mozione · 2017-12-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), l'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) e le pertinenti direttive e istruzioni devono essere modificate, affinché siano soddisfatti i seguenti principi:
1. Tutti gli edifici abitativi esistenti, realizzati legalmente al di fuori delle zone edificabili, sono protetti nella propria situazione di fatto (principio della garanzia della proprietà secondo l'art. 26 della Costituzione federale).
2. Conformemente alle disposizioni cantonali, gli edifici abitativi possono tuttavia essere ampliati di massimo 100 metri quadrati fino a 320 metri quadrati di superficie del piano lorda e di un volume conforme agli standard abitativi ed energetici attuali. I vecchie edifici con una superficie superiore a 320 metri quadrati possono essere sostituiti da edifici aventi la medesima superficie.
3. La suddivisione e il numero di unità abitative della superficie complessiva di cui al punto 2 possono essere stabiliti liberamente.
4. I Cantoni possono autorizzare vie di accesso moderne, sicure, adatte allo scopo e rispettose del paesaggio per gli edifici di cui al punto 1, a condizione che sia possibile il collegamento su breve distanza a una via di comunicazione già esistente.
5. I Cantoni possono autorizzare un ulteriore parcheggio coperto o un posto in garage per ogni 100 metri quadrati di superficie del piano lorda per gli edifici di cui al punto 1.
Begründung
Negli ultimi anni, le attività edilizie riguardanti edifici abitativi situati al di fuori delle zone edificabili sono state oggetto di numerose discussioni. Sia in termini qualitativi (aspetto esterno) che quantitativi (situazione iniziale, possibilità di ampliamento) sussistono incertezze e interpretazioni diverse delle disposizioni in vigore. Sulla base di direttive e istruzioni della Confederazione, le disposizioni della LPT e dell'OPT vengono interpretate in maniera molto restrittiva, così da limitare il margine di manovra dei Cantoni e le loro competenze. La conseguenza è che spesso le decisioni prese sono poco chiare e inappropriate. Occorre chiedersi veramente se tale prassi corrisponda alla volontà politica.
1. La protezione della situazione di fatto è garantita solo in parte agli edifici costruiti dopo il 1° luglio 1972. Una protezione totale per tutti gli edifici realizzati legalmente assicurerebbe quindi la certezza del diritto, la tutela della garanzia della proprietà e consentirebbe di snellire le procedure di autorizzazione. Tutti gli edifici realizzati legalmente devono poter essere sostituiti liberamente perlomeno secondo le dimensioni originarie oppure ricostruiti dopo il verificarsi di un danno. Sono fatte salve eccezioni quali le zone di pericolo o gli edifici considerati patrimonio storico.
La protezione della situazione di fatto deve valere sia per gli edifici abitativi conformi alla zona agricola (edifici abitativi dovuti a scopi agricoli) secondo l'articolo 16 LPT che per gli edifici divenuti non conformi alla zona agricola (edifici abitativi non dovuti o non più dovuti a scopi agricoli) secondo l'articolo 24 LPT. Inoltre deve essere soppressa la differenza tra gli edifici realizzati secondo il vecchio diritto prima del 1972 e quelli realizzati secondo il nuovo diritto dopo il 1972. Così facendo si eviteranno un aumento degli edifici abitativi al di fuori delle zone edificabili e un'ulteriore dispersione degli insediamenti, in sintonia con le intenzioni del legislatore nella LPT. Ogni anno il numero di aziende agricole diminuisce in misura considerevole. In genere, al di fuori delle zone edificabili, vengono quindi realizzati edifici nuovi e smantellati quelli vecchi oppure trasformati edifici già esistenti. Alle famiglie che per motivi economici sono costrette ad abbandonare la loro attività agricola deve essere finalmente assicurata la certezza del diritto e garantita la situazione di fatto, affinché possano continuare a vivere nelle loro case.
2. Nel quadro dell'ordinamento giuridico (precisazione dell'art. 24 OPT), le disposizioni relative all'ampliamento degli edifici esistenti devono essere definite in maniera chiara. La definizione di una superficie massima porrebbe fine alle diffuse incertezze e si semplificherebbe la dispendiosa procedura volta a definire caso per caso l'ampliamento consentito. Nel contempo si semplificherebbero anche le procedure di autorizzazione e si avrebbe una maggiore certezza del diritto. Nel fare ciò l'identità degli edifici (proporzioni, stile) e il loro inserimento nel paesaggio devono continuare a essere garantiti.
3. Caso per caso, occorre tenere conto in maniera più flessibile delle esigenze particolari, offrendo maggiori possibilità di suddivisione degli edifici in unità abitative, ma senza aumentare la dimensione dell'edificio. Se abitato da una famiglia con bambini piccoli, l'edificio può essere utilizzato come casa monofamiliare. Una volta che i bambini sono diventati adulti, deve essere possibile suddividere l'edificio in due o più unità abitative separate e adeguate alle nuove esigenze. Tale soluzione è opportuna sia sul piano ecologico (superficie abitativa pro capite) che economico (il reddito derivante dall'affitto serve ad ammortizzare l'ipoteca).
4. La formulazione dell'articolo 43a lettera c dell'OPT consente "tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente", per evitare nuove lunghe vie di accesso agli edifici molto isolati. Questo principio deve continuare ad essere garantito. L'attuale prassi interpreta invece in maniera molto restrittiva la formulazione "tutt'al più una leggera estensione". Attualmente, anche in caso di collegamenti molto brevi a una via di comunicazione esistente, non è possibile autorizzare una via di accesso transitabile a un edificio realizzato legalmente. Le vie di accesso necessarie per attività edilizie, come le strade di cantiere, devono essere smantellate e ciò è incomprensibile oltre che inappropriato. È una contraddizione rispetto ai principi della conformità agli standard abitativi attuali e della garanzia della situazione di fatto.
5. Per soddisfare gli standard abitativi attuali, deve essere possibile realizzare un numero sufficiente di parcheggi coperti o garage per gli edifici realizzati legalmente. A questo scopo devono poter essere utilizzati in primo luogo i piani seminterrati o edifici annessi non più utilizzati. Se ciò non è possibile, devono essere realizzati garage o tettoie per auto (carport). Queste soluzioni, se realizzate in maniera appropriata, si integrano meglio nel paesaggio rispetto ai veicoli parcheggiati liberamente nelle vicinanze degli edifici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le richieste dell'autore della mozione hanno come obiettivo un maggiore margine di manovra dei Cantoni in relazione agli edifici situati al di fuori delle zone edificabili. La costruzione di edifici al di fuori delle zone edificabili è oggetto di un'ampia analisi nell'ambito della seconda tappa della revisione parziale, attualmente in corso, della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Il progetto di legge è stato rielaborato a seguito dei pareri espressi durante la consultazione del 2014/15. La strategia pianificatoria e compensatoria scaturita dalla prima consultazione è stata oggetto della nuova consultazione tenutasi nell'estate del 2017. Attualmente la strategia è oggetto di approfondimento in collaborazione con i Cantoni. L'obiettivo è quello di rinunciare a ulteriori deroghe, attribuendo invece ai Cantoni un margine di manovra adeguato che consenta loro di tenere meglio conto delle specificità regionali. Se un Cantone, per motivi legati alla propria pianificazione, intende autorizzare utilizzazioni più estese, queste dovranno essere compensate in modo tale che non risultino utilizzazioni nel complesso più importanti o più impattanti. La regolamentazione richiesta dall'autore della mozione è quindi contraria alla strategia prevista con l'attuale revisione parziale della LPT.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.