17.4234 · Mozione · 2017-12-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di ridurre a un tasso conforme al mercato gli interessi compensativi accordati per versamenti troppo elevati all'AVS (contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione).
Begründung
Il tasso per gli interessi compensativi accordati sui contributi AVS non dovuti restituiti o compensati dalle casse di compensazione, fissato nell'articolo 42 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, è attualmente del 5 per cento, un valore troppo alto rispetto al mercato. Oggi un investimento di capitale tanto sicuro con un interesse del 5 per cento non si trova più da nessuna parte. La conseguenza è che nessuno è incentivato ad adeguare i propri conteggi di acconto, ben lieto di effettuare pagamenti troppo elevati. Si tratta di un classico incentivo indesiderato, a causa del quale ogni anno l'AVS perde denaro inutilmente.
Nel caso delle imposte, per questo motivo la maggior parte dei Cantoni ha ridotto in misura considerevole il tasso per gli interessi compensativi. Non c'è ragione per non operare un adeguamento di questo genere anche nell'AVS. La soluzione migliore sarebbe l'adeguamento automatico al livello corrente dei tassi d'interesse.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I contribuenti non sono liberi di versare contributi AVS a titolo volontario, sui quali verrebbe anche corrisposto un tasso d'interesse, come invece nel caso dei pagamenti anticipati facoltativi delle imposte dirette.
Gli interessi compensativi sono interessi accordati sui contributi fatturati dalle casse di compensazione ma successivamente risultati troppo elevati. Per i contributi salariali questi interessi vengono versati principalmente in due casi, ossia se dal conteggio annuale dei salari si evince che i contributi d'acconto periodici erano troppo elevati e la cassa di compensazione non restituisce la differenza entro 30 giorni o se, nell'ambito di un controllo dei datori di lavoro, si constata che sono stati versati indebitamente dei contributi. La situazione è diversa nel caso dei contributi personali dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (meno del 10 per cento del volume dei contributi): per fissarli l'AVS si basa sulle tassazioni fiscali definitive, per cui è facile che vi siano ritardi. In questi casi, però, gli interessi compensativi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo, e non dalla data del versamento. Tuttavia, per la fissazione dei contributi d'acconto le casse non devono riprendere tali e quali le stime degli assicurati su reddito e sostanza. I contribuenti devono infatti segnalare eventuali divergenze dalle stime iniziali. In determinati casi, in particolare alla luce di esperienze negative degli anni precedenti, le casse di compensazione chiedono giustificativi o persino bilanci intermedi, in modo da ridurre al minimo gli interessi compensativi. In casi particolarmente gravi è stato persino negato il versamento di interessi compensativi e la decisione è stata confermata in sede giudiziaria.
Del resto, nell'ambito della 10a revisione dell'AVS il Parlamento aveva respinto la proposta di fissare un tasso più basso per gli interessi compensativi che per gli interessi di mora, ritenendo che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'amministrazione non dovesse essere trattata meglio rispetto agli assicurati. Questa motivazione è tuttora pertinente. Poiché gli interessi compensativi sono speculari a quelli di mora, un tasso d'interesse diverso richiederebbe una base legale (articolo 26 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1), la quale a sua volta dovrebbe rispettare il principio della parità di trattamento sancito dalla Costituzione federale. Nell'imposta federale diretta, per altro, il tasso d'interesse sulle eccedenze da restituire corrisponde a quello dell'interesse di mora (3 per cento nel 2018). Va però fatta una distinzione tra gli interessi compensativi e l'interesse rimunerativo per i pagamenti anticipati facoltativi dell'imposta federale diretta.
Se è vero che, considerata l'attuale situazione del mercato, un tasso d'interesse del 5 per cento è elevato, non è invece eccezionale nella legislazione. Ad esempio, anche il Codice delle obbligazioni (RS 220), l'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11), ampi settori del diritto tributario (tasse di bollo, imposte sulla birra e sul tabacco ecc.) e la legge sui sussidi (RS 616.1) prevedono per prestazioni versate in ritardo un tasso del 5 per cento intenzionalmente non vincolato ad alcun un tasso di riferimento.
Il Consiglio federale è attualmente impegnato a stabilizzare e rafforzare le finanze dell'AVS. Gli elevati interessi di mora garantiscono una rigorosa riscossione dei contributi e l'immediata messa a disposizione dei mezzi finanziari per le prestazioni AVS/AI/IPG, il che, considerato il volume dei contributi di circa 40 miliardi di franchi, non va trascurato, a maggior ragione nella situazione attuale. Nel 2016, sono stati corrisposti interessi di mora per un importo di 57,2 milioni di franchi contro i 23,5 milioni di franchi di interessi compensativi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.