Il programma SIPPO favorisce la commercializzazione di prodotti provenienti dai territori occupati illegalmente dal Marocco nel Sahara occidentale?
18.3580 · Interpellanza · 2018-06-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Nel quadro della cooperazione economica volta a facilitare gli scambi commerciali, la SECO finanzia il programma SIPPO. Dal 1° aprile 2017 quest'ultimo ha avviato in Marocco, nell'ambito "Value added Fish and Seafood", una cooperazione con cinque agenzie di promozione delle esportazioni e organizzazioni di settore. A questo proposito, pubblica in Internet una cartina che attribuisce al Marocco i territori da esso occupati nel Sahara occidentale (http://www.sippo.ch/Export).
a. Il Consiglio federale fa in modo che il SIPPO rispetti il diritto internazionale e che, sia in questa cartina che in tutti gli altri contatti con il Marocco, distingua tra il territorio internazionalmente riconosciuto del Marocco e i territori che esso occupa violando il diritto internazionale?
b. Il SIPPO parla di frontiere di 3500 chilometri. Di quali frontiere si tratta?
2. Nella risposta all'interpellanza 14.4148 il Consiglio federale afferma che le attività di sfruttamento delle risorse naturali contrarie agli interessi e alla volontà del popolo del territorio autonomo sono incompatibili con il diritto internazionale.
a. Hans Corell, ex consigliere giuridico delle Nazioni Unite non parla di "popolazione locale", ma di "popolo saharawi". Quando e in quale forma questo popolo ha autorizzato la pesca all'interno della zona economica di 200 miglia nautiche al largo delle coste del Sahara occidentale?
b. Il diritto internazionale vieta pertanto al Marocco di esportare prodotti della pesca provenienti da questa zona al largo delle coste del Sahara occidentale?
c. Come viene valutata la questione nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 febbraio 2018?
3. Nei contratti che ha concluso con le cinque agenzie di promozione delle esportazioni e organizzazioni di settore (Maroc Export, EACCE, FENIP, Ficopam, e AMITH), il SIPPO ha precisato in maniera inequivocabile che la commercializzazione, tramite le strutture da esso sostenute, di prodotti della pesca provenienti dai territori occupati dal Marocco viola il diritto internazionale e che pertanto è esclusa dal campo di applicazione di questi accordi? Con quali strumenti il SIPPO verifica che questo principio sia rispettato?
4. Quali misure ha adottato il SIPPO affinché l'accordo di libero scambio concluso tra l'AELS e il Marocco sia rispettato e nessun prodotto proveniente dai territori occupati possa beneficiare di dazi preferenziali?
5. Il SIPPO vigila, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), affinché l'origine di prodotti provenienti dai territori occupati dal Marocco sia dichiarata correttamente?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale segue la prassi internazionale secondo la quale il Sahara occidentale è un territorio non autonomo ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto delle Nazioni Unite (cfr. interpellanza 17.3736). In quanto tale il Sahara occidentale non fa parte del territorio nazionale del Marocco. Nel contempo, la Svizzera non riconosce la "Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi" come Stato.
Il programma SIPPO rispetta le regole applicabili del diritto internazionale. Il supporto tecnico alle agenzie di promozione delle esportazioni e alle organizzazioni di settore viene fornito sulla base dell'Accordo del 6 settembre 2013 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario (RS 0.974.254.9).
2. Nella sua risposta all'interpellanza 14.4148 il Consiglio federale ha rimandato alla perizia del 2002 del Segretario generale aggiunto agli affari giuridici dell'ONU, secondo la quale lo sfruttamento di risorse naturali ad opera di una potenza amministrante a beneficio del popolo di un territorio non autonomo, in suo nome o previa consultazione dei suoi rappresentanti è ammesso. Nella stessa risposta il Consiglio federale affermava che non esiste alcun meccanismo che permetta di determinare la volontà del popolo saharawi. La questione va risolta nel corso dei negoziati riguardanti lo statuto duraturo del Sahara occidentale.
Il Consiglio federale ha preso atto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 febbraio 2018 relativa all'accordo tra l'UE e il Marocco nel settore della pesca. In essa, la Corte di giustizia giunge alla conclusione che alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale non si applichi né il suddetto accordo né il relativo Protocollo. L'attuazione delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea spetta all'UE e ai suoi Stati membri.
3. Nel quadro del programma SIPPO, l'agenzia di implementazione Swisscontact sottoscrive dichiarazioni d'intenti relative al supporto tecnico con le agenzie di promozione delle esportazioni e le organizzazioni di settore marocchine rilevanti. Queste dichiarazioni d'intenti si concentrano sullo sviluppo di capacità istituzionali e di prestazioni di servizi in particolare a favore delle aziende orientate alle esportazioni loro associate. Il programma si basa sulle disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Marocco (RS 0.632.315.491). A questo proposito gli Stati dell'AELS sono sempre partiti dal presupposto che l'ALS si applica soltanto sul territorio nazionale riconosciuto del Marocco, ma non su quello del Sahara occidentale.
Nel quadro dell'ALS le preferenze doganali possono essere concesse soltanto in presenza di una prova dell'origine formalmente valida del partner di libero scambio. Per questo motivo i prodotti della pesca provenienti dal Sahara occidentale non possono beneficiare di un trattamento preferenziale nel quadro dell'Accordo di libero scambio tra l'AELS e il Marocco.
4. Per la cooperazione con le agenzie di promozione delle esportazioni e le organizzazioni di settore marocchine, il programma SIPPO ha adottato misure supplementari oltre alle regolamentazioni esistenti: lo Swisscontact Code of Conduct, che sancisce i principi di una condotta responsabile è, ad esempio, parte integrante delle dichiarazioni d'intenti citate al punto 3. L'ufficio SIPPO e l'Ambasciata svizzera in loco seguono inoltre insieme da vicino gli sviluppi nel settore della pesca.
5. Per quanto riguarda la prova dell'origine, l'Amministrazione federale delle dogane può richiedere alle autorità doganali marocchine di effettuare delle verifiche. La Svizzera ha fatto più volte ricorso a questa possibilità. Oltre a ciò, il SIPPO informa le agenzie di promozione delle esportazioni e le organizzazioni di settore che partecipano al programma sulle disposizioni vigenti che le aziende loro associate devono osservare per l'esportazione di prodotti della pesca. La verifica della prova dell'origine non rientra nella sfera di competenza del programma SIPPO.
Risposta del Consiglio federale.