Finanziamento dell'infrastruttura stradale. Disparità di trattamento a danno degli utenti di veicoli dotati di motore a combustione?
18.4334 · Interpellanza · 2018-12-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Non dovendo acquistare carburante, gli utenti di veicoli elettrici non sono tenuti a versare le relative tasse, che contribuiscono al finanziamento dell'infrastruttura stradale. Eppure i veicoli elettrici circolano su tale infrastruttura esattamente come quelli dotati di motore a combustione.
Non si tratta di una disparità di trattamento alla quale sarebbe opportuno rimediare?
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 131 capoverso 2 lettera b, in vigore dal 1° gennaio 2018, ha introdotto la possibilità di riscuotere una tassa sui veicoli a motore alimentati da fonti di energia diverse da quelle soggette all'imposta sugli oli minerali (p. es. benzina o gasolio). Tale norma, proposta nel quadro della votazione popolare del 12 febbraio 2017 sul decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (Fostra), permette di tassare in futuro anche gli autoveicoli elettrici, evitando disparità di trattamento. Il gettito andrà ad alimentare il Fostra, come previsto dall'articolo 86 capoverso 2 lettera d della Costituzione, contribuendo così al finanziamento del traffico stradale.
La riscossione di questa tassa richiede tuttavia disposizioni attuative a livello di legge, che il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento al momento opportuno. La sua introduzione, originariamente prevista per il 2020, è stata posticipata per consentire alla Confederazione di promuovere la mobilità elettrica. La quota di veicoli elettrici o alimentati da fonti di energia diverse da benzina e diesel risulta tuttora modesta, per cui si intende introdurre la tassa soltanto una volta che la loro diffusione sul mercato sarà significativamente aumentata. In termini finanziari, in relazione al Fostra, il rinvio è fattibile da un lato per l'entità dell'ipotetico contributo che, per i motivi sopraccitati, risulterebbe provvisoriamente scarso; dall'altro per le sufficienti riserve di cui il Fondo dispone per i prossimi anni.
Risposta del Consiglio federale.