19.3229 · Interpellanza · 2019-03-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Recentemente l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ha inoltrato ricorso contro il rilascio della licenza edilizia per la riattazione di rustici ubicati fuori zona edificabile e inseriti nel perimetro del PUC-PEIP adottato dal Gran Consiglio ticinese e non contestato dalla medesima Autorità federale. Verosimilmente non siamo confrontati ad un'opposizione sistematica e in questa sede non interessano i motivi a sostegno del ricorso. Tuttavia, alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, nel gravame é stata avanzata l'ipotesi che il PUC-PEIP approvato dal Gran Consiglio del Cantone Ticino e non impugnato dall'ARE potrebbe risultare inapplicabile.
Si chiede al Lodevole Consiglio federale di affrontare i seguenti quesiti:
1. I dubbi sollevati nei ricorsi menzionati sull'applicabilità del PUC-PEIP scaturiscono da un'opinione personale del rappresentante legale dell'ARE, autore dei ricorsi, oppure sono condivisi anche dalle collaboratrici e dai collaboratori dell'Ufficio federale?
2. Come intende agire il Consiglio federale per tutelare la credibilità delle istituzioni che formalmente hanno approvato il PUC-PEIP tutt'ora in vigore?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) del Cantone Ticino è stato adottato nel 2010 dal Consiglio di Stato e approvato nello stesso anno dal Gran Consiglio.
Conformemente al PUC-PEIP, soltanto per i rustici degni di protezione è previsto il cambiamento di destinazione. Pertanto, nell'ambito della procedura edilizia viene verificato se la costruzione in questione figura nell'inventario comunale degli edifici situati fuori da zone edificabili e se qui le è stato attribuito lo status di edificio degno di protezione. Questi inventari risalgono in parte all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso e da allora non sono stati sottoposti a una revisione sistematica. Nel Cantone Ticino hanno il carattere di piani di utilizzazione. Dal 1° gennaio 2016, in virtù della legislazione in materia di abitazioni secondarie, le autorizzazioni per il cambiamento di destinazione dei rustici devono essere notificate all'ARE se riguardano un Comune con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento.
Fatte queste premesse, si risponde nel seguente modo alle domande concrete poste:
1. Nel quadro di un ricorso contro un'autorizzazione edilizia per il cambiamento della destinazione di un rustico molto fatiscente, ultimamente l'ARE ha fatto riferimento alla più recente giurisprudenza federale riguardante la necessità di rivedere i piani di utilizzazione sempre più datati (sentenza 1C_62/2018 del 12 dicembre 2018, Arosa GR). Attraverso questo rimando, l'Ufficio ha voluto specificare che una procedura edilizia per il cambiamento di destinazione di un rustico in una zona contemplata dal PUC-PEIP deve sempre prevedere anche una valutazione dello stato attuale del patrimonio edilizio e del paesaggio circostante. Ciò può portare a relativizzare considerevolmente una voce dell'inventario, specialmente quando, come nel caso in questione, si tratta di una costruzione di circa 28 anni.
Per quanto riguarda questa valutazione, non vi sono differenze tra l'ARE e il suo rappresentante legale.
2. È nella natura delle cose che gli strumenti di pianificazione vengano riesaminati nel tempo. Conformemente all'articolo 21 capoverso 2 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), in caso di notevole cambiamento delle circostanze, i piani d'utilizzazione sono riesaminati e, se necessario, adattati. Questo vale anche se i piani non presentavano originariamente errori. La credibilità delle autorità di approvazione non è messa in alcun modo in discussione da simili scadenze temporali.
Risposta del Consiglio federale.