19.3376 · Mozione · 2019-03-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare senza indugio le misure seguenti a tutela della sicurezza pubblica:
1. La SEM deve obbligatoriamente avviare una procedura per la revoca della cittadinanza a un cittadino con la doppia cittadinanza se sono addotti, in particolare dal Servizio delle attività informative della Confederazione, indizi di fattispecie secondo l'articolo 30 dell'ordinanza sulla cittadinanza.
2. La SEM deve obbligatoriamente avviare una procedura per la revoca del permesso di dimora o di domicilio se sono addotti, in particolare dal Servizio delle attività informative della Confederazione, indizi di una partecipazione o qualsiasi altra forma di sostegno a un'organizzazione vietata secondo l'articolo 74 della legge sulle attività informative (IS, Al-Qaïda od organizzazioni affini). Di conseguenza deve obbligatoriamente essere avviata anche una procedura per l'allontanamento o la disposizione di un divieto d'entrata.
3. La Svizzera non deve accordare alcuna protezione diplomatica o consolare se sono addotti, in particolare dal Servizio delle attività informative della Confederazione, indizi di una partecipazione o qualsiasi altra forma di sostegno a un'organizzazione vietata secondo l'articolo 74 della legge sulle attività informative.
Se necessario, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un pertinente disegno di atto normativo.
Begründung
Secondo il Servizio delle attività informative della Confederazione, 92 persone provenienti dalla Svizzera (di cui 18 con doppia cittadinanza) si sono recate o si trovano tuttora in zone di conflitto per finalità jihadiste (stato: febbraio 2019). Queste persone rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza della Svizzera.
Nell'ora delle domande dell'11 marzo 2019 (domanda Büchel 19.5095), il Ministro di giustizia ha confermato che finora è stata avviata soltanto una procedura e che a nessuna persona è stata ancora revocata la cittadinanza.
Il ritorno di queste persone in Svizzera va possibilmente impedito, non certo agevolato. Devono poter rientrare nel nostro Paese soltanto i cittadini che possiedono unicamente la nazionalità svizzera e ritornano in patria con i propri mezzi e senza l'aiuto delle autorità elvetiche.
Per l'avvio delle procedure, le autorità devono potersi fondare in particolare sugli indizi forniti dal Servizio delle attività informative della Confederazione, visto che in tali casi la disponibilità di dati può essere scarsa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione secondo cui occorre intervenire in maniera sistematica contro i reduci della jihad e i sostenitori del terrorismo.
1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) vaglia già oggi in maniera sistematica, in presenza di indizi di un crimine grave nel quadro di attività terroristiche, la possibilità di revocare la cittadinanza in virtù dell'articolo 42 della legge sulla cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0) e dell'articolo 30 dell'ordinanza sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01). A tal fine, è in stretto contatto con l'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Finora è stata identificata oltre una dozzina di cittadini con la doppia cittadinanza sospettati di aver partecipato all'estero a crimini nel quadro di attività terroristiche. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha già avviato un procedimento penale nei confronti della maggior parte di queste persone. Le altre sono attualmente detenute all'estero e nei loro confronti è in corso un procedimento penale. Se dovesse risultare che le autorità di perseguimento penale estere non possono o non vogliono portarlo a termine per i motivi di cui all'articolo 30 capoverso 2 secondo periodo OCit, in presenza di fatti sufficienti la SEM avvierà la procedura di revoca anche senza condanna penale passata in giudicato, fondandosi sulle informazioni fornite dalle autorità partner.
2. La partecipazione o il sostegno a un'organizzazione terroristica vietata costituisce una messa in pericolo della sicurezza interna o esterna della Svizzera. Spetta a fedpol emanare misure di allontanamento e respingimento per salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Esso dispone già oggi in maniera sistematica divieti d'entrata ed espulsioni nei confronti di stranieri se sussistono indizi concreti e attuali di attività terroristiche, tra cui anche il sostegno a un'organizzazione vietata (art. 67 cpv. 4 e 68 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). L'espulsione è accompagnata da un divieto d'entrata in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Se l'interessato mette in pericolo in modo rilevante o ripetutamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'espulsione può essere eseguita immediatamente. Un permesso di dimora si estingue con l'espulsione (art. 61 cpv. 1 LStrI), per cui non occorre avviare una procedura di revoca del permesso di dimora e di domicilio. All'occorrenza, anche le autorità cantonali della migrazione sono abilitate a revocare il permesso di dimora o di domicilio (art. 62 e 63 LStrI).
3. La legge sugli Svizzeri all'estero (LSEst; RS 195.1) tiene già conto delle richieste avanzate dall'autore della mozione. Questa legge disciplina la protezione consolare per i cittadini svizzeri che si trovano all'estero. L'articolo 43 sancisce il principio secondo cui non sussiste alcun diritto alla protezione consolare. Inoltre menziona i casi in cui la Confederazione può segnatamente negare o limitare un aiuto. Un rifiuto è opportuno se vi è il rischio che l'aiuto potrebbe essere pregiudizievole agli interessi in materia di politica estera della Confederazione o potrebbe mettere in pericolo altre persone. Sono fatti salvi i casi in cui sia minacciata la vita o l'incolumità della persona che richiede l'aiuto. In base a ciò, la protezione diplomatica sarà probabilmente negata alla cerchia di persone citate dall'autore della mozione.
Il Consiglio federale si avvale in maniera sistematica del quadro normativo attuale per garantire la sicurezza della Svizzera. Nel contempo le condizioni quadro legali sono costantemente rivalutate alla luce dell'evolversi della situazione. Se rileva la necessità di un intervento normativo, il Consiglio federale provvederà alle modifiche necessarie o, all'occorrenza, sottoporrà all'Assemblea federale un pertinente disegno di atto normativo. Ritiene pertanto che la richiesta avanzata dall'autore della mozione sia già oggi ampiamente soddisfatta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.