19.3432 · Interpellanza · 2019-05-07
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
I vicini francesi protestano: il Granducato del Lussemburgo, di cui il presidente della Commissione UE Juncker è stato primo ministro per quasi un ventennio, incassa la totalità delle imposte dei frontalieri, senza riversare nulla né alla Francia, né alla Germania. Solo il Belgio beneficia di qualche ristorno. Questo perché il Granducato applica in modo restrittivo la direttiva OCSE, che prevede che un Paese ha il diritto di incassare l'imposta sul reddito del lavoro esercitato sul proprio territorio.
Se si considerano le somme enormi che da decenni la Svizzera riversa invece ai paesi confinanti, ed in particolare all'Italia con la famosa Convenzione del 1974, la situazione privilegiata del Lussemburgo è scandalosa. Tanto più che la Confederazione non è Stato membro UE, mentre il Lussemburgo ne è addirittura membro co-fondatore.
Inoltre, secondo quando dichiarato al portale Swissinfo.ch dal Delegato alla cooperazione istituzionale della città lorenese di Metz, Louis-François Reitz, incaricato delle relazioni transfrontaliere, "il Lussemburgo sta ottenendo importanti deroghe rispetto alle nuove norme europee (sui frontalieri disoccupati). Queste ultime prevedono che sia il Paese in cui lavorano i permessi G a versare le rendite di disoccupazione e non più lo Stato di residenza".
Se quanto indicato sopra trovasse conferma, la politica svizzera di eccessiva e sistematica arrendevolezza nei confronti dell'UE risulterebbe del tutto insostenibile.
Chiedo al Consiglio federale:
1. Corrisponde al vero che il Lussemburgo non versa agli Stati di provenienza ristorni sulle imposte prelevate ai frontalieri, e che l'UE non ha nulla da obiettare al proposito?
2. Se sì, non ritiene il Consiglio federale che questo trattamento di favore del Granducato sia ingiustificato?
3. Perché la Svizzera versa dei ristorni, addirittura stratosferici nel caso dell'Italia - 38,8 per cento delle imposte alla fonte prelevate ai permessi G, per un totale che ormai supera gli 84 milioni di franchi all'anno - se altri Paesi non versano alcunché?
4. Corrisponde al vero che il Lussemburgo avrebbe ottenuto delle "importanti deroghe" sull'applicazione della direttiva UE (in divenire) sulla disoccupazione dei frontalieri?
5. È intenzione del Consiglio federale opporre un doveroso e categorico rifiuto all'applicazione in Svizzera di detta direttiva UE, nel caso in cui essa dovesse venire approvata definitivamente dagli organi comunitari?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. La regola generale applicabile in materia di imposizione dei redditi da attività lucrativa dipendente disciplinata nel modello di Convenzione dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello OCSE), adottata dalla Svizzera, prevede che tali redditi siano imponibili nello Stato dove l'attività dipendente viene effettivamente esercitata. Lo Stato di residenza del lavoratore dipendente mantiene il diritto di imposizione dei redditi conseguiti da un'attività lucrativa dipendente. Ciononostante, al fine di evitare una doppia imposizione, esso deve accordare un computo ordinario sulle imposte pagate nello Stato d'esercizio dell'attività lucrativa oppure prevedere un'esenzione. Il commentario al Modello OCSE precisa che non è prevista alcuna regola per i lavoratori frontalieri all'interno del Modello, siccome è preferibile che i problemi legati alle condizioni locali siano risolti direttamente dagli Stati interessati. Nell'UE, la fiscalità diretta rimane di competenza esclusiva degli Stati membri. Come è stato evidenziato a più riprese, ad esempio nel rapporto del Consiglio federale del 15 novembre 2013 "Ristorno delle imposte alla fonte a carico dei frontalieri", le norme in materia di imposizione dei frontalieri sono il risultato dello sviluppo storico dei rapporti bilaterali economici e commerciali nelle regioni di confine. Tale principio vale altresì nel quadro delle relazioni bilaterali tra gli Stati membri dell'UE. Per esempio, alcuni Stati, anch'essi confinanti con la Svizzera, prevedono nei loro rapporti bilaterali che l'assoggettamento avvenga unicamente nello Stato di residenza dei frontalieri senza versare alcuna compensazione a favore dello Stato in cui è esercitata l'attività lucrativa.
4./5. La procedura europea di revisione del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è ancora in corso. Il 19 marzo 2019 sembrava si fosse giunti a un compromesso tra gli organismi europei. Tuttavia, tale compromesso non ha ottenuto la maggioranza necessaria in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper). Nella nuova legislatura, gli organismi europei dovranno subito riprendere i lavori necessari al fine di provare a raggiungere un nuovo compromesso. Poiché a tutt'oggi manca la versione definitiva del regolamento oggetto di revisione, non è dato sapere se il Lussemburgo ha ottenuto deroghe all'applicazione del nuovo regolamento né è possibile fare previsioni circa un eventuale recepimento da parte della Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.