19.433 · Iniziativa parlamentare · 2019-05-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Ausgangslage
Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23.02.2024
La proposta della Commissione di includere lo stalking (atti persecutori) nelle fattispecie del Codice penale e del Codice penale militare aveva trovato ampio consenso nella consultazione (19.433). La Commissione ne aveva preso atto già in occasione della seduta del 16 e del 17 novembre 2023. Dopo aver approfondito diverse questioni sollevate dai partecipanti alla consultazione, ha ora deciso di mantenere la versione del progetto preliminare, con una eccezione. Con 23 voti contro 0 e 1 astensione, ha infatti deciso di formulare la nuova fattispecie penale come reato perseguibile a querela di parte, e non d’ufficio, sempre che il reato non coinvolga persone unite in un partenariato o che siano state unite in un partenariato (secondo il modello della fattispecie penale dell’art. 180 CP). Nella votazione sul complesso ha approvato il progetto con 22 voti contro 2.
Comunicato stampa del Consiglio federale del 15.05.2024
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha elaborato un progetto che intende introdurre nel Codice penale (CP) una fattispecie specifica per gli atti persecutori (il cosiddetto stalking). Nel parere del 15 maggio 2024, il Consiglio federale riconosce l’esigenza di rendere esplicitamente punibili gli atti persecutori, tuttavia invita a non riporre aspettative troppo elevate nella nuova fattispecie.
Per atti persecutori o stalking, si intende il comportamento di chi segue, molesta o minaccia insistentemente una persona limitandone il libero modo di vivere. Già oggi il diritto penale e quello civile permettono di procedere contro singoli comportamenti; per tale ragione il Consiglio federale è stato finora contrario all'introduzione nel CP di una fattispecie esplicita per gli atti persecutori.
La nuova fattispecie non elimina tutte le difficoltà
Per contro la CAG-N vuole rendere esplicitamente punibile lo stalking e ha posto in consultazione un avamprogetto corrispondente. La maggioranza dei pareri espressi in tale occasione era a favore dell'introduzione di una fattispecie specifica. L'obiettivo di una disposizione a sé stante nel CP è chiarire in modo inequivocabile che lo stalking è vietato. Il Consiglio federale riconosce questa esigenza, tuttavia, nel parere del 15 maggio 2024 invita a non riporre nella nuova fattispecie aspettative troppo elevate.
Proprio per il fatto che singoli atti possono essere di per sé penalmente irrilevanti, anche con una fattispecie specifica resta complicato valutare a partire da quando il libero modo di vivere della vittima è limitato in modo punibile. Inoltre il Consiglio federale ricorda che la mole di lavoro e i costi per le autorità inquirenti potrebbero aumentare.
Il Consiglio federale propone una formulazione più precisa
Il Consiglio federale è del parere che il progetto della CAG-N vada precisato e propone di fissare esplicitamente nel testo normativo che il reato di atti persecutori sussiste se il libero modo di vivere della vittima è limitato in maniera intollerabile. Questo requisito intende escludere dalla punibilità ingerenze relativamente lievi nella libertà della vittima.
Il Consiglio federale ritiene importante che, come proposto dalla CAG-N, il reato sia perseguibile esclusivamente su richiesta della vittima in quanto solo quest'ultima può giudicare se il suo senso di sicurezza o di libertà è compromesso. L'obiettivo è fare in modo che un procedimento penale non possa essere avviato contro la volontà della vittima stessa. Diversamente da quanto previsto nell'avamprogetto della CAG-N, secondo l'Esecutivo, il perseguimento a querela di parte deve valere anche nell'ambito delle relazioni di coppia.
Wortlaut
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale decide di elaborare un'iniziativa di commissione in virtù dell'articolo 107 capoverso 3 della legge sul Parlamento volta a rendere esplicitamente punibile lo stalking nell'ambito delle fattispecie esistenti (minaccia e coazione del Codice penale).
Art. 180 CP Minaccia
Chiunque, usando grave minaccia o molestie persistenti, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 181 CP Coazione
Chiunque, usando violenza, minaccia di grave danno contro una persona, appostandosi, molestando o perseguitando reiteratamente o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Begründung
Lo stalking limita la libertà e il modo di vivere della persona che lo subisce e può causare danni psichici, sociali ed economici. Gli strumenti giuridici in vigore non bastano a punire lo stalking (in particolare se non è adempiuta alcun'altra fattispecie penale) ed esplicano un effetto preventivo generale insufficiente.
Ecco perché, da un lato, occorre integrare le fattispecie penali della minaccia e della coazione nella parte speciale del CP e, dall'altro, trovare approcci risolutivi quanto all'applicazione del diritto nel caso del cyberstalking.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 06.06.2024
Lo "stalking" dovrebbe essere incluso nel Codice penale
Lo "stalking” dovrebbe essere inserito nel Codice penale come reato specifico. Il Consiglio nazionale ha adottato oggi un progetto in tal senso con 151 voti favorevoli, 29 contrari e 9 astenuti. Anche il Consiglio federale sostiene la proposta, ma mette in guardia da aspettative troppo elevate.
Lo "stalking" consiste nel perseguitare, molestare o spiare ripetutamente una persona. L'intensità e la ripetizione di tali atti possono farli diventare minacciosi per chi li subisce, limitare la libertà e condizionare le abitudini di vita delle vittime, incutendo paura.
I casi sono sempre più diffusi grazie ai social network. Circa il 19% degli studenti dichiara di essere vittima di molestie. Queste situazioni possono anche portare al suicidio, ha dichiarato Philippe Nantermod (PLR/VS) a nome della commissione. Per questo motivo è necessario un intervento politico.
"Stiamo dando un chiaro segnale agli autori: 'il vostro comportamento è inaccettabile e sarà punito'. E un messaggio alle vittime: 'chiedete aiuto, vi aiuteremo'", ha aggiunto il liberale-radicale vallesano. Le molestie ossessive dovrebbero essere punite con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Dal canton suo, Manfred Bühler (UDC/BE) ha tentato invano di convincere il plenum di non entrare in materia, sostenendo che lo stalking si può prevenire educando i figli. Bisogna insegnare ai ragazzi a porre dei limiti, anziché affidarsi ai genitori o agli insegnanti, ha dichiarato il democentrista del Giura bernese. Se il molestatore viene fermato sul nascere, non c'è molestia. Si tratta di farsi rispettare senza ricorrere all'aggressione. Ma al voto solo una parte dell'UDC ha sostenuto la non entrata nel merito.
Il plenum ha invece auspicato che in futuro tali comportamenti, qualificati come "atti persecutori", siano contemplati in maniera distinta nel Codice penale e nel Codice penale militare.
Con questa aggiunta, la Camera del popolo intende rafforzare la protezione penale delle vittime di violenza da affiancare agli strumenti di diritto civile esistenti, attuando così un'iniziativa parlamentare della sua Commissione degli affari giuridici intitolata "Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale". Le modifiche proposte soddisfano inoltre i requisiti della Convenzione di Istanbul, che la Svizzera ha ratificato.
Consiglio federale d'accordo...
Inizialmente contrario all'inserimento dello stalking nel Codice penale, anche il Consiglio federale ne ha riconosciuto la necessità, ha spiegato Jans. Il ministro della giustizia ha inoltre sottolineato che lo "stalking" è spesso il primo passo prima della violenza fisica. Una condanna potrebbe fermare questa spirale prima della violenza.
Il progetto di legge descrive il reato come stalking (pedinamento, spionaggio, ripetuti incontri inopportuni sul posto di lavoro o a casa), molestie (regali, contatti ripetuti per telefono o e-mail, social network) o minacce (tentativi di intimidazione, aggressione, invasione di abitazioni o di proprietà). Non fa differenza se l'autore del reato agisce nel mondo reale o attraverso la tecnologia informatica.
... ma non troppe aspettative
Tuttavia, il ministro della giustizia ha messo in guardia dal creare aspettative troppo alte. "Il fatto che lo stalking sia punibile non significa che il problema scompaia".
Rimarrà difficile valutare a partire da quando il libero modo di vivere della vittima viene limitato in modo punibile, soprattutto perché singoli atti - presi separatamente - non costituiscono un comportamento riprovevole. Inoltre il consigliere federale ha ricordato che la mole di lavoro e i costi per le autorità inquirenti potrebbero aumentare.
Secondo il Governo e l'UDC, gli elementi costitutivi dello stalking sono presenti unicamente se la vittima viene importunata in modo "intollerabile", così da evitare che reati relativamente minori non siano punibili. Il termine "intollerabili" è soggettivo e complica il compito della polizia e delle vittime, ha sostenuto Nantermod. Il vallesano è stato seguito dal plenum con 135 voti favorevoli e 53 contrari.
Perseguimento penale solo su denuncia
Il perseguimento penale avrà luogo solo sulla base di una denuncia. Solamente la vittima può stabilire se la sua sicurezza o libertà è stata violata. In nessun caso si può avviare un procedimento penale contro la volontà della vittima.
Per contro, se il reato avviene all'interno di una coppia, sarà perseguito d'ufficio. Il Consiglio federale e l'UDC si sono opposti invano su questo punto. A loro avviso, il reato dovrebbe essere perseguito a querela di parte anche in una relazione di coppia. Ma tale richiesta è stata respinta dal plenum con 127 voti favorevoli e 61 contrari e 1 astenuto.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 16.12.2024
"Stalking" incluso nel Codice penale
Lo "stalking" dovrebbe essere inserito nel Codice penale (CP) come reato specifico. Dopo il Nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato oggi per 32 voti a 7 un progetto di legge in tal senso. Il dossier ritorna alla camera del popolo per alcune divergenze.
Lo "stalking" consiste nel perseguitare, molestare o spiare ripetutamente una persona. L'intensità e la ripetizione di tali atti possono farli diventare minacciosi per chi li subisce, limitare la libertà e condizionare le abitudini di vita delle vittime, incutendo paura.
Pur non mettendo in dubbio il fenomeno, che può rendere un inferno la vita delle persone oggetto di attenzioni insistenti non richieste, Pirmin Schwander (UDC/SZ) e Daniel Jositsch (PS/ZH) hanno tentato di convincere il plenum di non entrare in materia. In particolare, Jositsch, professore di diritto all'università di Zurigo, ha messo in guardia da attese eccessive facendo notare ai colleghi che non basta mettersi la coscienza a posto modificando il CP per affrontare questo problema.
Prima di una arrivare ad una condanna ci vuole del tempo, ha spiegato, mentre la vittima ha sovente bisogno di un aiuto immediato. Quanto alle pene - condanna fino a tre anni secondo il progetto di legge o una pena pecuniaria - difficilmente un giudice condannerà alla reclusione uno stalker; al massimo pronuncerà una pena pecuniaria con la condizionale. Insomma, questa aggiunta al CP, per Jositsch, non porterà a nulla.
Stando al "senatore" zurighese, sarebbe più giudizioso invece inasprire il Codice civile che prevede già divieti di avvicinamento e anche l'uso del braccialetto elettronico per i persecutori.
Un appello rimasto inascoltato dal plenum che per 37 voti a 7 è entrato in materia sul disegno di legge. A nome della commissione, Céline Vara (verdi/NE) ha insistito sulla necessità di fare qualcosa per contrastare un fenomeno che, complici anche alle reti sociali, è in forte espansione nel nostro Paese. Le vittime non sono soprattutto donne, ma anche i giovani. In alcuni casi, lo stalking può sfociare in tragedie, come dimostrano i casi di suicidio legati al bullismo sui social. Tutto ciò, ha affermato la "senatrice" ecologista, "è inammissibile".
Il disegno di legge descrive il reato come stalking (pedinamento, spionaggio, ripetuti incontri inopportuni sul posto di lavoro o a casa), molestie (regali, contatti ripetuti per telefono o e-mail, social network) o minacce (tentativi di intimidazione, aggressione, invasione di abitazioni o di proprietà). Non fa differenza se l'autore del reato agisce nel mondo reale o attraverso la tecnologia informatica.
Il perseguimento penale avrà luogo solo sulla base di una denuncia. Solamente la vittima può stabilire se la sua sicurezza o libertà è stata violata. In nessun caso si può avviare un procedimento penale contro la volontà della vittima.
A differenza del Nazionale, per gli Stati quello di stalking dovrebbe essere configurato quale reato di messa in pericolo e non quale reato di evento: una persona sarebbe quindi già punibile semplicemente per il suo comportamento persecutorio, a prescindere dal fatto che il libero modo di vivere della vittima ne risulti limitato o meno.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 10.03.2025
"Stalking" nel Codice penale, ancora una divergenza
Lo "stalking" dovrebbe essere inserito nel Codice penale (CP) come reato specifico. Le due Camere non riescono tuttavia a mettersi d'accordo sui dettagli di questo progetto di legge. Oggi il Consiglio nazionale ha ribadito - con 123 voti a 62 e 3 astensioni - che se perpetrato nell'ambito di una relazione di coppia, il reato dovrebbe a suo avviso essere perseguito d'ufficio.
Si tratterebbe di un'eccezione, relativa ai casi in cui l'autore e la vittima hanno una relazione, e si estenderebbe a un periodo di un anno dopo la separazione.
Secondo la maggioranza del plenum, lo stalking, ossia il perseguitare, molestare o spiare ripetutamente una persona, è spesso legato alla violenza domestica e la stessa regola si applica, ad esempio, alla semplice aggressione. Le vittime sono spesso spinte a non sporgere denuncia.
Nella sessione invernale gli Stati si erano espressi contro tale eccezione e anche il Consiglio federale era contrario. "Non dovrebbe essere possibile per l'autore del reato costringere la vittima a un procedimento penale che non vuole", ha argomentato invano il ministro di giustizia Beat Jans.
Il Nazionale si è invece allineato agli Stati in merito a una seconda divergenza: dovrebbe essere sufficiente che un comportamento sia in grado di limitare significativamente la libertà di vita di qualcuno, per essere punito. Non dovrebbe invece essere necessario dimostrare che questo sia effettivamente il caso sulla vittima per essere punito, come previsto in origine dal progetto.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 02.06.2025
Stalking, punibile a querela di parte
Seppur d'accordo che lo stalking venga inserito nel Codice penale (CP) come reato specifico, il Consiglio degli stati ha ribadito oggi che, in una relazione di coppia, un simile comportamento debba essere perseguito a querela di parte.
Il Consiglio nazionale vuole invece il contrario, ossia che simili atti vengano perseguiti d'ufficio. Ma per la maggioranza dei "senatori", sostenuti anche dal "ministro" di giustizia e polizia, Beat Jans, la vittima deve essere libera se denunciare o meno il suo persecutore, solitamente una persona dalla quale si sta separando.
Nel caso contrario, il perseguimento d'ufficio non farebbe che prolungare i contatti fra la coppia, quando invece uno dei due intende rompere i contatti con la controparte. Solamente la vittima può stabilire se la sua sicurezza o libertà è stata violata. In nessun caso si può avviare un procedimento penale contro la volontà della vittima.
Il disegno di legge descrive il reato come stalking (pedinamento, spionaggio, ripetuti incontri inopportuni sul posto di lavoro o a casa), molestie (regali, contatti ripetuti per telefono o e-mail, social network) o minacce (tentativi di intimidazione, aggressione, invasione di abitazioni o di proprietà). Non fa differenza se l'autore del reato agisce nel mondo reale o attraverso la tecnologia informatica.
Chiunque si renda colpevole di simili atti potrebbe venir punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 10.06.2025
Stalking nel codice penale, mantenuta divergenza per un voto
Ancora una divergenza alle Camere per quanto riguarda il disegno di legge che prevede di qualificare in Svizzera lo stalking come reato e di ancorarlo nel Codice penale (CP). Al terzo round oggi, con 90 voti contro 89 e 5 astensioni, il Consiglio nazionale ha ribadito la sua intenzione di volere perseguire d'ufficio - anziché a querela di parte - tale comportamento.
Settima scorsa, durante la prima settimana di sessione, la Camera dei Cantoni si era già chinata sulla questione sostenendo che in una relazione di coppia, lo stalking debba essere perseguito a querela di parte e concedere così la libertà alle persone coinvolte se denunciare o meno il proprio persecutore. La maggioranza della Camera del popolo invece vuole che tale reato sia perseguibile d'ufficio.
Una minoranza della commissione ha chiesto oggi al plenum di dare seguito a quanto sostenuto e deciso dagli Stati. "Oggi abbiamo la possibilità di chiudere una volta per tutte la questione e aiutare così tutte le vittime di questi abusi" ha detto Beat Flach (AG/PVL). La querela di parte è la via più sensata, poiché "non tutte le vittime subiscono lo stalking nel medesimo modo".
"Siamo tutti d'accordo di inserire tale reato nel codice penale" ha detto dal canto suo Tamara Funicello (BE/PS) a nome della maggioranza. "Lo stalking è violenza fisica e psicologica, e non una bagatella. Spesso rappresenta l'inizio della fine", ha detto la bernese. "Un singolo caso specifico può sembrare apparentemente insignificante ma nel complesso parliamo di cifre devastanti", ha poi aggiunto la socialista dichiarando che "lo stalking sfocia troppo spesso in femminicidi". "Solo quest'anno in Svizzera si sono registrati 15 casi" ha detto Funicello. "Per questo è implicito che nella relazione di coppia lo stalking vada perseguito d'ufficio, così come qualsiasi altro tipo di violenza".
Un perseguimento d'ufficio non farebbe che prolungare i contatti fra la coppia, quando invece uno dei due intende tagliare i ponti con la controparte, ha sostenuto il consigliere federale Beat Jans. Solamente la vittima può stabilire se la sua sicurezza o libertà è stata violata. In nessun caso si può avviare un procedimento penale contro la volontà della vittima, ha affermato il "ministro" della giustizia.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 16.06.2025
Il Consiglio degli Stati ha tacitamente mantenuto una divergenza con il Nazionale in merito al disegno di legge che prevede di qualificare in Svizzera lo stalking come reato e di ancorarlo nel Codice penale (CP). La maggioranza della Camera del popolo vuole che tale reato sia perseguibile d'ufficio mentre i "senatori" sostengono che in una relazione di coppia, lo stalking debba essere perseguito a querela di parte. Il perseguimento d'ufficio non farebbe che prolungare i contatti fra la coppia, quando invece uno dei due intende rompere i contatti con la controparte, ha ribadito la relatrice commissionale Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU).
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 18.06.2025
CN: "stalking" incluso nel Codice penale, eliminate divergenze
Lo "stalking" sarà inserito nel Codice penale (CP) come reato specifico. Il Consiglio nazionale ha approvato oggi - con 115 voti contro 46 e una astensione - le proposte della Conferenza di conciliazione eliminando così le ultime divergenze che ancora esistevano nel dossier. Il Consiglio degli Stati voterà domani mattina. Il suo "sì" è scontato.
Lo "stalking" consiste nel perseguitare, molestare o spiare ripetutamente una persona. L'intensità e la ripetizione di tali atti possono farli diventare minacciosi per chi li subisce, limitare la libertà e condizionare le abitudini di vita delle vittime, incutendo paura. I casi sono sempre più diffusi grazie ai social network. Circa il 19% degli studenti dichiara di essere vittima di molestie.
Il disegno di legge descrive il reato come stalking (pedinamento, spionaggio, ripetuti incontri inopportuni sul posto di lavoro o a casa), molestie (regali, contatti ripetuti per telefono o e-mail, social network) o minacce (tentativi di intimidazione, aggressione, invasione di abitazioni o di proprietà). Non fa differenza se l'autore del reato agisce nel mondo reale o attraverso la tecnologia informatica.
Il perseguimento penale avrà luogo solo sulla base di una denuncia. Solamente la vittima può stabilire se la sua sicurezza o libertà sono state violate. In nessun caso si può avviare un procedimento penale contro la volontà della vittima.
Sarà perseguito su querela di parte anche se il reato avviene all'interno di una coppia. Inizialmente il Nazionale voleva che in questi casi venisse perseguito d'ufficio. Per la maggioranza della Camera del popolo lo stalking è spesso legato alla violenza domestica, che è generalmente perseguita d'ufficio. Il problema è che le vittime sono spesso spinte a non sporgere denuncia.
Il Consiglio degli Stati e il governo erano contrari a questo emendamento. Il perseguimento d'ufficio non farebbe che prolungare i contatti fra la coppia, quando invece uno dei due intende rompere i contatti con la controparte. Occorre insomma lasciare libertà alle persone coinvolte se denunciare o meno il proprio persecutore. Questa versione è anche quella adottata dalla Conferenza di conciliazione.
Durante le scorse sedute, il ministro della giustizia Beat Jans ha messo in guardia dal creare aspettative troppo alte. "Il fatto che lo stalking sia punibile non significa che il problema scompaia". Rimarrà inoltre difficile valutare a partire da quando il libero modo di vivere della vittima viene limitato in modo punibile, soprattutto perché singoli atti - presi separatamente - non costituiscono un comportamento illecito.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 19.06.2025
"Stalking" incluso nel Codice penale, eliminate divergenze
Lo "stalking" sarà inserito nel Codice penale (CP) come reato specifico. Dopo il Nazionale ieri, oggi anche il Consiglio degli Stati ha approvato - all'unanimità - le proposte della Conferenza di conciliazione eliminando così le ultime divergenze che ancora esistevano nel dossier. Il "sì" odierno della Camera dei cantoni era scontato.