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19.4635 · Mozione · 2019-12-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il tenore dell'articolo 14 e degli articoli 21 e seguenti della legge federale sull'imposta preventiva (RS 642.21; LIP) in modo che per la determinazione del destinatario della prestazione in ambito di imposta preventiva venga applicata sistematicamente la cosiddetta teoria del triangolo.

Begründung

Con riferimento a una prassi non scritta e rinviando all'articolo 14 e agli articoli 21 e seguenti LIP, nel 2001 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha dichiarato che, per la determinazione del destinatario della prestazione tra società collegate e dominate dalla stessa cerchia di azionisti, in ambito di imposta preventiva vale di principio la teoria del beneficiario diretto. Questo approccio viene in parte condiviso anche dalla dottrina, secondo la quale il chiaro tenore dell'articolo 14 capoverso 1 LIP permette di applicare esclusivamente la teoria del beneficiario diretto.

Concretamente ciò significa che quando due società (A e B) detenute dal medesimo azionista si scambiano un vantaggio valutabile in denaro, questo vantaggio è attribuito direttamente alla società destinataria e non all'azionista. Di conseguenza, soltanto la società destinataria può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva. Nel contesto internazionale (prezzi di trasferimento) questa situazione ha conseguenze negative e, anche laddove sono state concluse convenzioni per evitare le doppie imposizioni, non permette di evitare una doppia imposizione.

Il motivo per il quale una società fornisce un vantaggio valutabile in denaro a una persona vicina può, per definizione, risiedere soltanto nel legame tra le società interessate basato sul diritto della società anonima, che in questo caso è l'azionista comune.

Tenuto conto che le autorità svizzere continuano ad adeguare i prezzi di trasferimento, in futuro la problematica si accentuerà. All'estero viene prevalentemente applicata la teoria del triangolo, ragion per cui la prassi svizzera suscita molta incomprensione a livello internazionale. Ciò va a scapito dell'attrattiva della Svizzera quale piazza per gli investimenti internazionali.

Per questo motivo anche la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) prevede di applicare sistematicamente la cosiddetta teoria del triangolo. Ciò significa che nell'esempio precedente il destinatario della prestazione sarebbe l'azionista.

In determinati casi l'AFC si scosta anche in ambito di imposta preventiva dalla teoria del beneficiario diretto, ma finora soltanto in modo selettivo con motivazioni sempre diverse e specifiche al caso. Inoltre, non è ragionevole che la medesima situazione venga valutata diversamente a seconda dell'imposta in questione (imposta sull'utile e sul reddito o imposta preventiva).

Infine, per garantire la certezza del diritto è quindi urgentemente necessario prevedere un'adeguata regolamentazione complessiva e la parità di trattamento tra l'imposta preventiva e l'imposta federale diretta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'adozione della mozione avrebbe in particolare ripercussioni sui casi in cui una società svizzera fornisce una prestazione alla società sorella ad un prezzo vantaggioso. Se l'autorità fiscale svizzera corregge tale prezzo, sull'importo della correzione (prestazione valutabile in denaro) è dovuta l'imposta preventiva. In questi casi il rimborso dell'imposta preventiva spetta a chi trae effettivamente profitto dalla prestazione gravata dall'imposta, ovvero chi ne beneficia direttamente. Nell'esempio, il vantaggio valutabile in denaro è attribuito alla società sorella e non alla comune società madre. Di conseguenza, è giusto che anche la società sorella possa chiedere il rimborso dell'imposta preventiva.

In casi che riguardano unicamente ditte svizzere, la domanda su quale teoria sia applicabile per le imprese dal punto di vista fiscale non è determinante. Sia la società sorella svizzera che la società madre svizzera possono di regola chiedere il rimborso dell'imposta preventiva. A livello internazionale, un passaggio dalla teoria del beneficiario diretto alla teoria del triangolo comporterebbe invece minori entrate per la Svizzera. Quasi tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera prevedono un rimborso integrale o privilegiato dell'imposta preventiva quando una prestazione viene fornita a una società madre estera. Nella prassi è quindi consueto che società svizzere siano detenute da società estere aventi diritto al rimborso integrale. Se la prestazione è invece fornita a una società sorella estera, una parte dell'imposta preventiva rimane in Svizzera. In caso di passaggio alla teoria del triangolo, queste entrate verrebbero meno. La portata di queste minori entrate non è stimabile in quanto non sono disponibili i dati pertinenti.

Attualmente le imprese associate si assumono dunque il rischio di non poter chiedere il rimborso integrale dell'imposta preventiva se ad esempio convengono un prezzo troppo basso per una prestazione e l'autorità fiscale procede alla relativa correzione. La teoria del beneficiario diretto quindi incentiva le imprese a stabilire prezzi interni al gruppo a condizioni di mercato, ha un effetto frenante su eventuali pratiche di elusione fiscale e contribuisce a garantire il gettito delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Con un passaggio alla teoria del triangolo questa funzione di garanzia indiretta non potrebbe essere assolta in modo completo poiché le società potrebbero di regola chiedere il rimborso integrale dell'imposta preventiva. Le eventuali minori entrate a titolo di imposta diretta che ne conseguirebbero non sono stimabili.

Inoltre, l'autore della mozione chiede un passaggio "sistematico" dalla teoria del beneficiario diretto alla teoria del triangolo. Ciò non si ripercuoterebbe soltanto sul rapporto tra imprese associate come nel caso qui descritto, bensì potrebbero essere interessati anche casi di "dividend stripping". Il rapporto sul consuntivo 2018 della Confederazione svizzera (vol. 1, B8 Osservazioni, pag. 151) indica che il saldo degli impegni eventuali risultanti da operazioni di "dividend stripping" nell'esercizio in esame ammonta a 479 milioni. Erano inoltre ancora in fase di accertamento altre operazioni simili per un importo di 808 milioni di franchi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.