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19.499 · Iniziativa parlamentare · 2019-12-02

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 9 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari va adeguato in modo tale che il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione al Consiglio, riceva un'indennità corrispondente al volume dell'oggetto trattato.

Begründung

Da quando, il 18 marzo 1988, è stata promulgata la legge sulle indennità parlamentari, il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria. Questo disciplinamento sobrio, di un tempo in cui ancora non esistevano affatto le commissioni permanenti, all'epoca poteva risultare opportuno e pratico.

Non è però più al passo con i tempi, non tanto il puro ammontare di metà diaria, bensì l'impostazione quale importo forfettario fisso. Semplicemente appare sproporzionato indennizzare la presentazione di una relazione al Consiglio per un semplice, piccolo oggetto (ad es. il mero esame di una mozione o addirittura di una petizione) con la stessa cifra accordata per la deliberazione di dettaglio di una complessa revisione di legge di un centinaio di pagine. Sarebbe più adeguata una certa differenziazione dell'indennità in funzione del volume dell'oggetto trattato, magari suddivisa in tre categorie. Un disciplinamento più equo dell'indennità consentirebbe probabilmente ai presidenti delle varie commissioni di poter assegnare una quota più elevata di relazioni ai membri della commissione, invece di doversene occupare personalmente.