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Ridurre i costi della salute rimunerando le prestazioni dei farmacisti, anche se non forniscono medicamenti. A quando questo cambiamento semplice ma efficace?

20.3083 · Interpellanza · 2020-03-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

A fronte del costante aumento dei costi della salute, i premi delle casse malati aumentano esponenzialmente strangolando il bilancio degli assicurati e soprattutto delle famiglie. Se il problema è infinitamente complesso, certe soluzioni semplici, ad esempio la rimunerazione delle prestazioni dei farmacisti anche se non forniscono medicamenti, permettono di conseguire importanti risparmi. In proposito, il modello di gestione dei medicamenti nelle case di cura del Cantone di Friburgo ha dato buoni risultati (costo giornaliero medio dei medicamenti di un residente di una casa di cura nel 2016: Friburgo 4.80 franchi; media svizzera 8.55 franchi). Questo modello dovrebbe non soltanto essere reintrodotto nel Cantone di Friburgo, ma essere esteso a tutta la Svizzera.

Diversi interventi parlamentari (in particolare le mozioni Ettlin 18.4079 e CSSS-N 18.3387, nonché l'interpellanza Vonlanthen 18.3542) andavano in questo senso, ma non hanno finora avuto alcun effetto.

Spesso si identifica un ostacolo nel meccanismo di compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie: in effetti, il modello friburghese di assistenza farmaceutica, molto razionale, non permette di trasmettere agli assicuratori i dati individuali per il nuovo metodo di calcolo della compensazione dei rischi. Si tratta tuttavia di un falso problema, che potrebbe essere corretto semplicemente in due tempi.

Dapprima, modificando il vigente articolo 25 capoverso 2 lettera h della LAMal:

h. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b

come segue:

h. la prestazione effettuata dal farmacista correlata ai medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.

Quindi, integrando questa modifica di legge con un'aggiunta al capitolato d'oneri dei farmacisti interessati: questi dovranno fornire agli assicuratori i dati relativi alla terapia farmacologica di ogni paziente di cui l'istituzione comune LAMal necessita per il calcolo della compensazione dei rischi. Questa prestazione dovrà semplicemente essere considerata nella tariffa di rimunerazione convenuta tra gli assicuratori e i farmacisti.

Quando e in che modo il Consiglio federale intende procedere alle semplici modifiche che permettono di attuare questo ragionevole modello?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha previsto di presentare con l'avamprogetto del secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi un adeguamento di legge che, nell'ambito di programmi organizzati e di qualità controllata di diagnosi precoce e prevenzione nonché di assistenza a malati cronici, i farmacisti e altri professionisti della salute possano fornire più prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) di quanto attualmente previsto per le prestazioni da loro fornite sotto la propria responsabilità al di fuori di simili programmi. In tal modo ha accolto le richieste delle mozioni CSSS-N 18.3387 "LAMal. Permettere l'allestimento di adeguati programmi di gestione dei pazienti", Humbel 18.3977 "Legge sull'assicurazione malattie. Tener conto delle prestazioni dei farmacisti suscettibili di garantire la qualità e contenere i costi" e Ettlin Erich 18.4079 "Consentire prestazioni fornite dai farmacisti suscettibili di contenere i costi".

Si tratta di un primo passo in un contesto controllato, in cui sembra che sussistano le basi per conseguire risparmi e possa essere garantito il controllo dell'evoluzione di volumi e costi. L'aumento delle prestazioni dei farmacisti va verificato accuratamente, dato che l'estensione di singole prestazioni comporta sempre anche il rischio di costi supplementari non giustificati.

2. L'autrice dell'interpellanza fa inoltre riferimento alla compensazione dei rischi, sottolineando che non deve essere ostacolata dal "modello friburghese". Propone, oltre all'adeguamento di legge, di obbligare i farmacisti a trasmettere agli assicuratori i dati rilevanti sulla terapia farmacologica di ogni paziente, in modo da permettere all'istituzione comune LAMal di calcolare la compensazione dei rischi. Il 14 settembre 2018, il Consiglio federale si è espresso in merito al "modello friburghese" e alle richieste relative ai dati da trasmettere all'istituzione comune LAMal per il calcolo della compensazione dei rischi (interpellanza Vonlanthen 18.3542 "Ridurre i costi sanitari attraverso il mantenimento e l'estensione a livello nazionale del modello friburghese di conteggio forfettario dei costi dei medicamenti nelle case di cura"). Ritiene che il quadro legale permetta già oggi di praticare il rimborso forfettario dei medicamenti assunti nelle case di cura, se i dati relativi ai medicamenti dispensati agli ospiti di queste strutture sono trasmessi anche agli assicuratori. Deplora che finora non si sia potuta trovare, su questa base, una soluzione consensuale, ma ricorda che la competenza in materia resta dei partner tariffali. Ritiene che la soluzione proposta nell'interpellanza d'integrare il capitolato d'oneri del farmacista privato competente con l'obbligo di trasmettere i dati all'assicuratore sia una possibile via.

Risposta del Consiglio federale.

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